Il diniego di cittadinanza per precedenti penali del nucleo familiare richiede adeguata motivazione (TAR Lazio n. 14126 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f, legge n. 91/1992 è atto di natura concessoria, espressione di un potere sovrano e discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo per profili di inadeguatezza istruttoria, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta o difetto di motivazione. La valutazione prognostica circa il definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale legittimamente considera anche le notizie di reato a carico dei componenti del nucleo familiare, in quanto indicative di un contesto non estraneo a condotte antigiuridiche, senza che rilevi la sola circostanza che la condotta sia temporalmente risalente, purché ricada nel periodo di osservazione. L’eventuale sopravvenienza di vicende favorevoli all’istante, come l’intervenuta separazione dal coniuge o la definizione positiva dei procedimenti penali, non può essere valutata dal giudice se non sia stata previamente rappresentata all’Amministrazione in sede procedimentale, attraverso le osservazioni al preavviso di diniego.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il decreto di reiezione dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, fondato sulla sussistenza di una notizia di reato per impiego di denaro proveniente da delitto a proprio carico, risalente al 2010, e di ulteriori precedenti penali del marito, da cui la donna dichiarava di essersi separata nel 2019. Nel ricorso si deduceva, tra l’altro, che la denuncia fosse stata archiviata e che l’Amministrazione non avesse tenuto conto dell’intervenuta assoluzione nel 2018, oltre che della separazione dal coniuge, successivamente espulso dal territorio nazionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto dichiarato inutilizzabili la memoria e i documenti prodotti il 3 luglio 2026, oltre i termini perentori di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., che impongono la produzione dei documenti entro quaranta giorni e delle memorie entro trenta giorni liberi prima dell’udienza. La tardività non poteva essere sanata, non essendo stata richiesta né autorizzata alcuna deroga ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a., norma che subordina la produzione fuori termine alla prova della estrema difficoltà.
Nel merito, la Sezione ha ribadito l’amplissima discrezionalità che connota il potere amministrativo di concessione della cittadinanza, quale manifestazione di sovranità statale. Tale potere, pur ampio, non può trasmodare in arbitrio, sicché il provvedimento negativo deve essere sostenuto da una motivazione adeguata e da un’istruttoria completa. I precedenti penali, anche se risalenti, conservano valore sintomatico di tendenze caratteriali ostative alla concessione, laddove si collochino nel c.d. “decennio di osservazione”.
Quanto alle condotte del coniuge, il Collegio ha condiviso l’orientamento per cui è ragionevole che l’Amministrazione consideri le notizie di reato a carico dei familiari, poiché esse contribuiscono a delineare un contesto familiare non estraneo a condotte antigiuridiche, con conseguente rischio che l’istante possa agevolare, anche per ragioni affettive, comportamenti lesivi dell’ordinamento.
Nel caso di specie, il diniego risultava motivato in modo sufficiente. La ricorrente, a fronte del preavviso di diniego del 2021, non aveva formulato osservazioni, omettendo di rappresentare sia l’intervenuta assoluzione nel 2018 sia la separazione dal marito, circostanze che avrebbe potuto e dovuto far valere in sede procedimentale. La stessa sentenza assolutoria, peraltro, avrebbe confermato la sua estraneità alla realtà economica e sociale italiana, così corroborando il giudizio di mancata integrazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della costituzione meramente formale dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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