Payback dispositivi medici: cessazione materia del contendere con quota ridotta (TAR Lazio n. 8588 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce causa di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025, il versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, allorché la Regione abbia formalmente preso atto dell’avvenuto pagamento con proprio atto acquisito nel giudizio. Il pagamento integrale della quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni predetti. La declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue al venir meno dell’interesse strumentale alla decisione nel merito, con integrale compensazione delle spese di lite stante la complessità della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto direttoriale della Regione Veneto che definiva l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e consequenziali, ivi inclusi i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida e le delibere delle aziende sanitarie locali di revisione della rilevazione dei costi.
Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che ha previsto la possibilità per le aziende fornitrici di assolvere gli obblighi di ripiano con il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, con effetto estintivo dell’obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale. La società ha quindi provveduto al pagamento e ha depositato le relative ricevute.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025, configura un meccanismo di definizione agevolata degli oneri di ripiano del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018: il versamento della quota ridotta del 25% entro il termine previsto estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni predetti.
La norma attribuisce alle Regioni il compito di accertare l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Nella fattispecie, la società ricorrente ha documentato l’avvenuto versamento dell’importo dovuto e la Regione Veneto, con proprio decreto depositato in giudizio, ha formalmente preso atto del pagamento. La Corte ha pertanto ritenuto integrata la condizione prevista dalla norma, dichiarando la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione dell’evidente complessità della controversia. La pronuncia assume natura di sentenza di rito e non accede al merito delle censure dedotte dalla ricorrente avverso i provvedimenti di ripiano.
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Nota della Redazione
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