Accesso sindacale militare ai DVR e interesse collettivo alla sicurezza (Cons. Stato n. 2931 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, disciplinate dagli artt. 1478 ss. d.lgs. n. 66/2010, svolgono un’attività riconducibile all’art. 39 Cost. e sono titolari di un interesse qualificato all’accesso ai documenti amministrativi funzionali alla cura degli interessi degli iscritti. L’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22, co. 1, lett. b), l. n. 241/1990 va parametrato alla natura superindividuale dell’interesse collettivo, purché correlato a situazioni specifiche e a ragioni di cura concrete ed attuali. Resta fermo il divieto di controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione ex art. 24, co. 3, l. n. 241/1990. Il DVR è documento amministrativo accessibile, salvo l’oscuramento delle informazioni sensibili afferenti alla difesa militare e alla sicurezza nazionale ex artt. 1048 e 1049 d.P.R. n. 90/2010.
Il Fatto
Il segretario generale regionale di un’associazione sindacale tra militari presentava istanza di accesso a una pluralità di documenti, tra cui i documenti di valutazione del rischio relativi a due caserme. L’amministrazione militare negava l’accesso ritenendo che i DVR non fossero documenti amministrativi, che l’istanza fosse esplorativa e inammissibile ex art. 24 l. n. 241/1990. La Commissione per l’accesso accoglieva parzialmente il ricorso e invitava al riesame, ma l’amministrazione confermava il diniego.
Il TAR Veneto, con sentenza n. 2172/2025, annullava il provvedimento e ordinava l’ostensione, escludendo i soli atti sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 1048 d.P.R. n. 90/2010. Il Ministero della Difesa e il Comando generale dell’Arma proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’accesso come regola e del diniego come eccezione, richiamando le pronunce dell’Adunanza Plenaria nn. 19, 20 e 21 del 2020 e n. 4 del 2021. Ribadisce che l’amministrazione non può opporre generiche difficoltà di reperimento quando l’istante abbia indicato elementi di identificazione dei documenti.
Sul primo motivo, la Corte esclude che le associazioni sindacali militari svolgano solo un ruolo di concertazione preventiva. Gli artt. 1479 ss. d.lgs. n. 66/2010 riconoscono poteri negoziali, strumenti, permessi e guarentigie: si tratta di attività pienamente riconducibile all’art. 39 Cost. L’accesso è garantito non solo per difendere ma anche per curare gli interessi, secondo l’art. 24, co. 7, l. n. 241/1990. Per gli enti esponenziali l’interesse va parametrato alla natura superindividuale, pur dovendo essere correlato a situazioni specifiche. La doglianza sul preteso potere ispettivo generalizzato è respinta.
Nel caso concreto, l’istanza riguardava la tutela della salute e della sicurezza del personale di due caserme, finalità coerente con lo scopo associativo e non estranea ex se. Il secondo motivo è infondato: l’oggetto dell’istanza è circoscritto ai due plessi e l’inciso “non solo” va ricondotto all’ambito generale dell’attività sindacale, non a un’estensione della documentazione.
Quanto al terzo motivo, il DVR, previsto dagli artt. 17 e 28 d.lgs. n. 81/2008, rientra nella nozione di documento amministrativo dell’art. 22, co. 1, lett. d), l. n. 241/1990. La sentenza impugnata non ne ha disposto l’ostensione integrale, ma ha onerato l’amministrazione di oscurare le informazioni sensibili. La consultazione riservata dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non esclude l’accesso ex lege n. 241/1990, che resta soggetto alle limitazioni di legge.
L’appello è quindi rigettato, con conferma della sentenza e compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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