Offerta anomala, transit point e verifica di congruità: sindacato sul RUP (TAR Sicilia n. 1556 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di congruità dell’offerta, l’indicazione da parte dell’aggiudicataria di punti di stoccaggio intermedi (cd. transit point), in assenza di diversa ed espressa previsione della legge di gara, rientra nell’organizzazione dell’imprenditore e costituisce requisito di esecuzione del contratto, non requisito di partecipazione: la relativa disponibilità non deve sussistere già al momento della presentazione dell’offerta, ma al momento della stipula del contratto. Ne consegue che tale indicazione non integra una inammissibile modifica dell’offerta. La certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN 14065 e alle linee guida RABC non è richiesta in capo al singolo transit point, riguardando il sistema di gestione e controllo della biocontaminazione che l’operatore è chiamato ad assicurare. Il giudizio di congruità dell’offerta ha natura globale e sintetica ed è espressione di potere tecnico-discrezionale insindacabile nel merito, salvo manifesta e macroscopica irragionevolezza.
Il Fatto
L’ARNAS, quale capofila, ha indetto una “gara ponte” per il servizio di lavaggio e noleggio della biancheria destinata alle aziende sanitarie del bacino della Sicilia orientale, con aggiudicazione al minor prezzo. Il lotto 4 è stato aggiudicato a una società controinteressata, che ha offerto un ribasso del 32% rispetto alla base d’asta; la ricorrente si è classificata seconda.
Con un primo ricorso la ricorrente aveva impugnato il bando, senza esito. Dopo l’accesso agli atti, ha censurato la mancata attivazione della verifica di anomalia: il TAR aveva accolto il gravame nei limiti dell’omessa verifica facoltativa, assorbendo le altre censure. In ottemperanza, il RUP ha ritenuto congrua l’offerta e la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione. La ricorrente ha quindi impugnato la nuova aggiudicazione, deducendo in via principale l’anomalia dell’offerta e, in via subordinata, vizi della legge di gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le censure che investono in radice l’ammissibilità delle giustificazioni. La ricorrente contestava il ricorso a due transit point, asseritamente non disponibili e privi di certificazione, e la riduzione dei lavaggi settimanali. Il Tribunale richiama la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, fondata sulla netta separazione tra fase di gara e fase esecutiva: i secondi costituiscono condizione per la stipulazione del contratto e sono desunti dalla lex specialis. Ne deriva che l’indicazione dei punti di stoccaggio, a giustificazione del contenimento dei costi di trasporto, pertiene alla libertà organizzativa dell’imprenditore e non richiede disponibilità in concreto già in sede di offerta, evitando un ingiustificato privilegio per gli operatori locali.
Quanto alla dedotta modifica dell’offerta, il criterio del minor prezzo non prevedeva alcuna offerta tecnica: le giustificazioni mirano a dimostrare la congruità di quella economica, non contestata. Né la riduzione dei lavaggi altera le modalità del servizio, poiché la legge di gara disciplina le sole attività di ritiro e consegna giornaliera, rimettendo lavaggio e trasporto all’organizzazione dell’aggiudicataria.
Sulla certificazione, il capitolato richiede un sistema di gestione della biocontaminazione conforme alla norma UNI EN 14065, non la certificazione del singolo transit point: la garanzia riguarda il sistema nel suo complesso, indipendentemente dal sito. Il Collegio richiama la nota Assosistema, che colloca la certificazione in capo all’unità produttiva di lavaggio. Analoga conclusione vale per la sanificazione dei furgoni, demandata alla fase esecutiva.
Nel merito dell’anomalia, il Tribunale ribadisce che la verifica ha natura globale e sintetica e costituisce potere tecnico-discrezionale, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. Le censure analitiche della ricorrente si fondano su ricostruzioni personali che non tengono conto dell’organizzazione della controinteressata. Il Collegio ritiene ammissibili le giustificazioni basate su economie di scala e su compensazioni tra sottostime e sovrastime, ferma l’immodificabilità dell’offerta economica. Il rigetto delle censure sui transit point travolge quelle che vi si fondano; il peso medio della biancheria è contestato con argomenti logici dalle altre parti.
Le doglianze sulla fase esecutiva esulano dal giudizio, come l’istanza di prova testimoniale. Quanto ai motivi subordinati, il Collegio li ritiene inammissibili e infondati, richiamando le precedenti pronunce sulla medesima legge di gara, anche in ordine al criterio del minor prezzo e alla facoltà di recesso anticipato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Nota della Redazione
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