Continuità del disegno criminoso e riproponibilità della richiesta di continuazione in executivis (Cass. pen. Sez. VII n. 20899 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede esecutiva, il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della domanda anche limitatamente ad alcuni soltanto dei delitti per i quali il vincolo è stato escluso. La pronuncia che respinge la continuazione tra tutti i reati oggetto di sentenze di condanna comprende, infatti, il diniego di riconoscimento del vincolo tra alcuni soltanto dei reati già esaminati. L’identità del disegno criminoso comporta che ciascun reato della serie sia avvinto agli altri da una relazione simmetrica, con la conseguenza che la riproposizione parziale di analoga istanza è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per l’applicazione della disciplina del reato continuato. La Corte di appello di Lecce, con ordinanza del 09/01/2026, dichiarava inammissibile la richiesta, rilevando che essa costituiva la riproposizione di analoga domanda già respinta con precedente ordinanza del 7 ottobre 2022.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo censure che investivano il diniego opposto alla nuova istanza.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che il provvedimento impugnato ha correttamente dichiarato inammissibile la richiesta, trattandosi della riproposizione di analoga istanza già respinta dal giudice dell’esecuzione. La domanda, pur riferita a taluni soltanto dei reati già esaminati, non si sottrae al giudicato formatosi sul diniego.
Il principio richiamato è consolidato: la pronuncia con cui il giudice dell’esecuzione respinge la domanda di applicazione della continuazione tra tutti i reati oggetto di sentenze di condanna comprende anche il diniego di riconoscimento del vincolo tra alcuni soltanto dei reati oggetto degli stessi provvedimenti già esaminati. La Corte richiama, in proposito, Sez. 1 n. 36337 del 2016 e Sez. 1 n. 12823 del 2011.
Il percorso argomentativo si fonda sulla struttura stessa dell’istituto. L’identità del disegno criminoso affermata in relazione a una serie di reati comporta che ciascun elemento della serie partecipi di tale identità e risulti avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto a tutti gli altri reati residui. Se un reato si assume connesso per continuazione a un secondo e questo a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti dal medesimo vincolo, in quanto tutti costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso. La Corte richiama anche Sez. 1 n. 10320 del 2022, dep. 2023.
Ne discende che non assume rilievo, per quanto sopra esposto, il fatto che la nuova richiesta riguardi soltanto alcune delle condanne oggetto della prima istanza. Le censure del ricorrente, oltre a essere generiche, si pongono in contrasto con la giurisprudenza di legittimità richiamata.
La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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