La Carta docente tra giudicato e ottemperanza: termine e commissario ad acta (TAR Marche n. 213 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che riconosce il diritto del docente a fruire del beneficio della Carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 impone all’Amministrazione l’obbligo di integrale esecuzione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo, il ricorso per ottemperanza è procedibile e, in difetto di effettive ragioni di diritto opposte dall’Amministrazione, va accolto. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione al giudicato entro un termine congruo e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. può essere rigettata quando la nomina del commissario sia ritenuta sufficiente funzione acceleratoria.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo, con sentenza n. 29 del 09.02.2024, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando l’Amministrazione a erogare la prestazione della Carta elettronica del docente.
La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 8 ottobre 2024. La ricorrente lamenta la mancata esecuzione del titolo e propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituisce con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità. Il ricorso è tempestivo perché, tra la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa, è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. L’Amministrazione costituita non ha opposto effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, una volta decorso il termine di legge.
Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, qualora non vi abbia già provveduto nelle more. Assegna il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Il Ministero deve attivarsi perché l’adempimento avvenga nel termine, collaborando con le articolazioni periferiche coinvolte nel procedimento di pagamento.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero. L’organo assume le funzioni solo se investito dal creditore con istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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