Carta docente e giudicato: il TAR nomina il commissario ad acta (TAR Toscana n. 1234 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente alla carta docente impone all’amministrazione un obbligo di integrale esecuzione, che non è soddisfatto dal pagamento delle sole spese di lite. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il ricorso per ottemperanza è fondato. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione al giudicato, assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di inerzia, il commissario ad acta. La mancata ottemperanza nella parte relativa al diritto accertato integra inadempimento rilevante ai fini dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Con sentenza n. 436 del 24 novembre 2023 il Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro, accertava il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23, per l’importo di euro 500,00 annui, e condannava il Ministero a metterla a disposizione, oltre al pagamento delle spese di lite.
La sentenza, notificata e passata in giudicato, non veniva eseguita nella parte relativa al diritto accertato, mentre le spese legali risultavano pagate. Il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che agli atti non risulta alcun adempimento in ordine all’accertamento e alla dichiarazione del diritto alla carta docente e alla relativa condanna a metterla a disposizione del ricorrente. L’esecuzione è quindi solo parziale e non satisfattiva del giudicato.
Il TAR verifica inoltre il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Il presupposto processuale dell’ottemperanza è dunque integrato.
Ne discende l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Livorno, nei termini indicati. L’inerzia serbata sul punto è qualificata come inadempimento dell’obbligo di conformazione all’accertamento contenuto nel titolo.
Al Ministero viene assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere. Per il caso di decorso infruttuoso di tale termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega, per gli adempimenti occorrenti nel successivo termine di sessanta giorni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, unitamente al rimborso del contributo unificato. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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