Parere Autorità di Bacino necessario per il vincolo idrogeologico (TAR Puglia n. 1208 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio del titolo edilizio avente ad oggetto un immobile ricadente in area soggetta a vincolo idrogeologico, la Regione può legittimamente richiedere la produzione del parere dell’Autorità di Bacino tutte le volte in cui l’intervento risulti compreso nel reticolo idrografico o nella fascia dei 75 metri dall’asse del corso d’acqua, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 8 dell’art. 6 delle NTA del PAI. Tale richiesta non integra difetto di competenza né carenza di potere, esprimendo il mero esercizio del potere istruttorio dell’ente procedente. Ove il richiesto parere non venga acquisito, l’amministrazione non può adottare provvedimento diverso dalla declaratoria di improcedibilità dell’istanza. L’allegazione di difformi ricostruzioni difensive, prive di supporto probatorio, non vale a confutare le risultanze cartografiche dell’Autorità di Bacino.

Il Fatto

La società ricorrente conduce un complesso recettivo in località Torre dell’Orso, nel Comune di Melendugno. Nel corso del 2023 presenta istanza per la ristrutturazione e l’ampliamento di un fabbricato destinato a centro benessere. La Regione Puglia, all’esito dell’istruttoria di competenza e richiamando l’Allegato II al Regolamento Regionale n. 9/2015, chiede l’integrazione documentale con il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

Dopo una serie di interlocuzioni, la Regione conclude per la necessarietà del parere e respinge l’istanza di annullamento o modifica della richiesta istruttoria con nota PEC del 19.10.2023. La società impugna tale nota davanti al TAR Puglia, lamentando l’erronea qualificazione dell’area come ricadente nell’asta fluviale e nella fascia dei 75 metri. Con motivi aggiunti estende il gravame alla successiva comunicazione di improcedibilità n. 234/2023, adottata in difetto del parere richiesto, e domanda il risarcimento del danno derivante dalla mancata conclusione del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare le eccezioni di rito, dichiarandone l’assorbimento stante l’infondatezza del gravame nel merito. Respinge la richiesta di verificazione, ritenendo complete le risultanze documentali. Dichiara inutilizzabili, per tardività, i documenti depositati dall’Autorità di Bacino in data 16.10.2024, in quanto successivi alla scadenza dei termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 6 delle NTA del PAI, al comma 1, individua il reticolo idrografico e gli alvei in cui vige il divieto assoluto di edificabilità; al comma 8, estende la disciplina alla porzione di terreno a distanza non inferiore a 75 metri dall’asse del corso d’acqua ove manchi l’individuazione cartografica. L’Allegato II al Regolamento Regionale n. 9/2015 prescrive, per i casi particolari, la relazione tecnica comprensiva del parere dell’Autorità di Bacino; per le sole aree a media e alta pericolosità idraulica richiede anche lo studio di compatibilità idrogeologica.

Su tali basi, le censure di difetto di competenza e carenza di potere sono infondate. La Regione non ha esercitato alcun potere valutativo altrui, ma si è limitata a chiedere l’integrazione documentale in forza della normativa vigente. Il Collegio rileva inoltre che né il Regolamento Regionale né le NTA del PAI sono stati impugnati, con conseguente preclusione di ogni sindacato sulla loro legittimità.

Quanto alle caratteristiche del corso d’acqua, la cartografia dell’Autorità di Bacino aggiornata a dicembre 2023 dimostra che l’intervento ricade nell’asta fluviale e nella fascia dei 75 metri su entrambi i lati. Le difese della ricorrente restano assunti difensivi privi di valenza probatoria. Il richiamo alla relazione idrogeologica è inconferente, non ricadendo l’intervento in aree a media o alta pericolosità idraulica.

Accertata l’esistenza del corso d’acqua, la Regione ha correttamente preteso il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico. Non essendo intervenuta l’integrazione, l’ente non poteva adottare provvedimento diverso dalla declaratoria di improcedibilità. La domanda risarcitoria è respinta perché formulata in termini generici e indimostrati. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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