Inottemperanza del Ministero per mancato pagamento di ferie non godute: termine di 90 giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4074 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inottemperanza dell’amministrazione alla sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, passata in giudicato e ritualmente notificata, è accertata dal giudice amministrativo allorché, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione stessa non abbia effettuato alcun pagamento, ancorché parziale, né abbia formulato deduzioni o fornito indicazioni sullo stato della procedura. In caso di ulteriore inerzia, il Tribunale assegna un termine per provvedere e, sin d’ora, nomina un commissario ad acta individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, con facoltà di delega, il cui compenso resta compreso in quello istituzionale già percepito, trattandosi di funzioni connesse ai compiti d’istituto.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza del 17 luglio 2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.586,76 lordi, oltre interessi legali, a titolo di ferie non godute. La pronuncia, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’amministrazione debitrice ed era passata in giudicato. Non avendo il Ministero dato esecuzione al titolo, la parte vittoriosa ha proposto ricorso per ottemperanza al giudice amministrativo.
L’amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mera forma, limitandosi a chiedere il rigetto del ricorso senza formulare alcuna deduzione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, osservando che il titolo esecutivo — passato in giudicato e ritualmente notificato — era assistito dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30/1997, per il pagamento di somme dovute dalla pubblica amministrazione. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno comprovato che l’amministrazione non aveva effettuato versamenti, neppure parziali.
Il Collegio ha quindi rilevato la natura non contestata del credito, sia nell’an che nel quantum, attesa la mancata deduzione dell’amministrazione resistente. Tale inerzia processuale, unitamente alla mancata prova dell’avvenuto adempimento, ha integrato gli estremi dell’inottemperanza, rendendo fondato il ricorso. Il Tribunale ha conseguentemente ordinato al Ministero di provvedere al pagamento integrale entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio ha disposto la nomina del commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto dar corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Quanto al compenso, il Tribunale ha precisato che, essendo le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, lo stesso deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità.
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Nota della Redazione
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