Ricorso inammissibile per censure generiche e alternativo apprezzamento di fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 32022 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione mediante asserti generici, inidonei a costituire una compiuta critica di legittimità della decisione impugnata. Il ricorso che, in tema di particolare tenuità del fatto e di attenuanti generiche, prospetti un alternativo apprezzamento delle risultanze processuali senza dedurre il travisamento della prova è irrituale e non assolve l’onere di specificità. A fronte di una motivazione che indichi in maniera congrua, logica e conforme al diritto gli elementi dell’art. 133, comma 1, cod. pen. posti a fondamento della mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e dell’esclusione delle attenuanti, le censure di merito non si convertono in vizi di legittimità. L’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen., relativo alla dichiarazione di false generalità. Il ricorso si articola in cinque motivi, con i quali si deducono il vizio di motivazione e la violazione della legge penale sotto distinti profili.

In particolare, la ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 496 cod. pen. e la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, la mancata applicazione dell’art. 49, comma 2, cod. pen., nonché l’esclusione della recidiva e delle attenuanti generiche e il computo del relativo aumento.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente i motivi e ne rileva la complessiva genericità e, per più profili, la manifesta infondatezza. Il primo motivo, concernente la mancata riqualificazione del fatto e la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., si fonda su asserti del tutto generici, inidonei a esplicitare le ragioni delle censure e a costituire una compiuta critica di legittimità, secondo il principio richiamato dalla Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013. La sentenza impugnata ha, comunque, ritenuto corretta la sussunzione del fatto nell’ipotesi dell’art. 495 cod. pen., in ossequio ai princìpi della giurisprudenza di legittimità richiamati dalla Corte di merito.

Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., lungi dal muovere effettive censure di legittimità, prospetta irritualmente un alternativo apprezzamento di fatto, senza neppure dedurre il travisamento della prova, come richiesto dal precedente Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016. La motivazione impugnata ha indicato in maniera congrua, logica e conforme al diritto gli elementi dell’art. 133, comma 1, cod. pen. in base ai quali ha escluso la particolare tenuità del fatto.

Il terzo motivo, che assume la mancata applicazione dell’art. 49, comma 2, cod. pen., denuncia irritualmente il travisamento della prova mediante riproduzione parcellizzata delle dichiarazioni degli operanti, a fronte di una motivazione che ha precisato come solo a seguito dei rilievi dattiloscopici si sia avuta effettiva contezza dell’identità dell’imputato; la censura è, inoltre, manifestamente infondata.

Il quarto motivo, sull’esclusione della recidiva e sul computo dell’aumento, è manifestamente infondato e generico: la Corte di merito ha ritenuto la contestata recidiva reiterata e infraquinquennale sulla scorta dei precedenti, collocati nel quinquennio e sintomatici di maggiore pericolosità. Il quinto motivo, sull’esclusione delle attenuanti generiche, è del pari manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale dato conto in maniera congrua degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti, secondo i principi di Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 e Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, ed evidenziando come l’imputata abbia dichiarato false generalità nel tentativo di sottrarsi all’esecuzione di una misura cautelare dopo essersi resa irreperibile. Il ricorso, anche qui, si affida a un’alternativa prospettazione in fatto.

La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso. All’inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma equitativamente determinata in euro tremila, secondo l’insegnamento di Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000 e Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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