Accesso difensivo a dati sanitari del lavoratore e obbligo di sicurezza del datore di lavoro (TAR Molise n. 28 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di difesa in giudizio ex art. 24 Cost. e l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. costituiscono posizioni di rango almeno pari alla riservatezza sui dati sanitari del lavoratore, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 196/2003. Nel giudizio civile vertente sull’idoneità del dipendente alla mansione, il datore di lavoro ha diritto all’accesso difensivo ai documenti sanitari detenuti dall’azienda sanitaria, non potendo diversamente sostenere le proprie ragioni in condizione di parità delle armi. L’ostensione va limitata ai soli atti formatisi presso l’amministrazione pubblica, in quanto garante di imparzialità e terzietà, con esclusione dei documenti di provenienza privata. Il silenzio-rigetto opposto all’istanza è illegittimo e va annullato.

Il Fatto

La società ricorrente, datore di lavoro nel settore metalmeccanico, aveva licenziato un dipendente per sopravvenuta inidoneità alla mansione accertata in visita medica ex art. 41 del d.lgs. n. 81/2008. Il Tribunale di Isernia, in sede di reclamo, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e ordinato la reintegrazione; il relativo giudizio pendeva ancora dinanzi alla sezione lavoro.

In ottemperanza all’ordine, la società aveva sottoposto il lavoratore a nuova visita, che confermava l’inidoneità. Il lavoratore proponeva ricorso all’Organo di vigilanza presso l’A.S.R.E.M., che lo dichiarava idoneo con limitazioni. La società presentava quindi istanza di accesso difensivo ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 per i documenti sanitari posti a base di quel giudizio. L’amministrazione non dava alcun riscontro, determinando il silenzio-rigetto impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’istituto dell’accesso difensivo, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2021: l’istanza deve essere sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale e da un nesso di strumentalità necessaria con la situazione controversa, con motivazione adeguata. Quanto ai dati supersensibili, l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 e l’art. 60 del Codice della Privacy impongono un bilanciamento in concreto, verificando che la situazione tutelata sia di rango almeno pari al diritto alla riservatezza.

Il Tribunale ritiene che il diritto di difesa della società ex art. 24 Cost. prevalga sulla riservatezza del lavoratore. Nel giudizio civile pendente si discute proprio dell’idoneità fisica e psichica del dipendente: negare l’accesso collocherebbe il datore di lavoro in posizione di strutturale svantaggio sul piano della parità delle armi, attribuendo a una parte una sorta di signoria sulla formazione della prova.

Un secondo e concorrente fondamento è individuato nell’obbligo di sicurezza. Gli artt. 2, 32 e 35 Cost. e l’art. 2087 cod. civ. impongono al datore di lavoro di tutelare l’integrità psicofisica dei prestatori di lavoro, anche mediante le misure c.d. innominate. Il d.lgs. n. 81/2008, all’art. 15, delinea le misure generali di tutela, tra cui la valutazione di tutti i rischi e il controllo sanitario. La richiesta di accesso è dunque diretta, sia pure per via mediata, a proteggere la salute dei colleghi del lavoratore.

L’indispensabilità ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 è però riscontrata solo per gli atti formatisi presso l’azienda sanitaria pubblica, garante di imparzialità e terzietà. Il Collegio accoglie quindi il ricorso per quanto di ragione, annulla il silenzio-rigetto e ordina all’A.S.R.E.M. di dare ostensione ai certificati specialistici, al verbale della visita collegiale, alle certificazioni specialistiche e al certificato medico indicati in motivazione, entro venti giorni. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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