Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per il pagamento delle spese (TAR Lombardia n. 86 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo discendente da una sentenza passata in giudicato e, sussistendo i presupposti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, la condanna a dare esecuzione al giudicato, anche per le spese, entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, subentra il commissario ad acta sin d’ora nominato. La penalità di mora, richiesta dalla parte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., va riconosciuta e commisurata al saggio degli interessi legali, misura che la stessa disposizione considera non manifestamente iniqua.

Il Fatto

Con sentenza n. 379/2024 del 24 gennaio 2024 il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a versare alla ricorrente la somma di euro 816,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di retribuzione professionale docenti. La stessa pronuncia ha imposto all’Amministrazione di provvedere in tal senso e di rimborsare le spese di giudizio, liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Poiché la sentenza non è stata spontaneamente eseguita, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito per resistere. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio del 3 dicembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento di un dato non contestato: l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano ed è dunque ancora inadempiente. La pronuncia è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata al Ministero in data 11 marzo 2024.

Su queste premesse il Tribunale ritiene soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, e ribadisce la fondatezza del ricorso. L’Amministrazione va quindi condannata a dare esecuzione al giudicato, anche per le spese, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Decorso inutilmente tale termine, provvederà entro i successivi novanta giorni un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici o in un dirigente delegato. Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nel testo introdotto dalla legge n. 208/2015, e ne riconosce i presupposti. La decorrenza è fissata al giorno della comunicazione dell’ordine di pagamento; il termine finale coincide con l’esecuzione o con il trasferimento del potere al commissario, secondo l’insegnamento del Cons. Stato n. 5014 del 2015, cui si affiancano i richiami a Cons. Stato n. 4711 del 2014 e Cons. Stato n. 2547 del 2012. La misura è calcolata, per ciascun giorno di ritardo, in una percentuale della somma liquidata — capitale e spese, esclusi interessi, i.v.a. e contributi — pari al saggio d’interesse legale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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