Accoglimento dell’ottemperanza per la Carta del Docente e termine di 120 giorni non applicabile (TAR Abruzzo n. 28 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio per ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, pur ritenuto applicabile al procedimento di cui all’art. 114 c.p.a., deve essere adattato alla natura del giudizio amministrativo e non opera quando sia già decorso dalla notifica del titolo esecutivo. Ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a., non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione non può giustificare la propria inerzia eccependo una competenza interna di altro organo centrale del medesimo Ministero, essendo il responsabile del procedimento tenuto ad adottare il provvedimento finale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna al pagamento delle somme entro un termine assegnato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, mentre non sussistono i presupposti per la condanna alle penalità di mora se l’importo è contenuto e la sentenza già produce interessi.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo di euro 1.000,00 quale contributo per la formazione. La sentenza, passata in giudicato, non era stata eseguita dall’Amministrazione entro il termine di legge. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso facendo proprio il consolidato orientamento del Tribunale, richiamando la sentenza n. 267 del 2025. Il giudice ha rilevato la presenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché il superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Tale norma, calibrata sul processo civile, è stata ritenuta applicabile al giudizio di ottemperanza ma con i necessari adattamenti, in quanto l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.
Il Tribunale ha inoltre precisato che l’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, poiché il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento finale o a trasmettere gli atti all’organo competente, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990. L’Amministrazione è stata quindi condannata a dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, con accredito dell’importo sulla carta elettronica del docente, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con possibilità di delega a un funzionario, che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Non sono state invece applicate le penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in considerazione del contenuto importo da corrispondere e della produzione di interessi in base alla sentenza da eseguire. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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