Revoca del permesso di lungo periodo e obbligo di bilanciamento familiare (TAR Sicilia n. 3132 del 19.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere adottata per il solo fatto che lo straniero abbia riportato una condanna per uno dei reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen., posto che l’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 impone al Questore un giudizio di pericolosità articolato sulla durata del soggiorno e sull’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Ove sussistano vincoli familiari nel territorio nazionale, il provvedimento da vincolato diventa discrezionale e richiede il bilanciamento tra tutela della pubblica sicurezza e vita familiare, ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286/1998. La motivazione non può essere integrata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, pena la violazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento assume rilievo quando avrebbe consentito di rendere conoscibili alla P.A. i legami familiari documentati.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino marocchino titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2013 per lavoro autonomo, impugna il decreto con cui il Questore della Provincia di Messina ha disposto la revoca del titolo. Il provvedimento si fonda unicamente sull’esistenza di una sentenza di condanna per reati rientranti nell’art. 380 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, lamentando l’automatismo della revoca e l’omessa valutazione della quasi ventennale presenza in Italia, dei legami familiari con la compagna e tre figli, dell’attività lavorativa autorizzata e del lungo tempo trascorso dai fatti di reato. Deduce inoltre la contraddittorietà rispetto al precedente rilascio del titolo e il difetto di istruttoria per omessa comunicazione di avvio del procedimento. La domanda cautelare è stata rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando gli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e, con specifico riguardo al permesso di lungo periodo, l’art. 9, comma 4. Rileva che la condanna riportata dal ricorrente rientra senz’altro nell’alveo dell’art. 380 cod. proc. pen. e che la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato n. 3210 del 2015) riconosce che nelle ipotesi tipizzate la valutazione di pericolosità è compiuta a monte dal legislatore, senza necessità di autonoma valutazione del Questore.
Il Tribunale precisa però il limite di tale regola. Quando sussistono vincoli familiari, il Questore deve operare il bilanciamento tra l’interesse alla pubblica sicurezza e la vita familiare dello straniero, ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo, e dell’art. 9, comma 4, come chiarito dalla Corte cost. n. 202 del 2013 e da Cons. Stato n. 8361 del 2023. In tali casi il provvedimento, da vincolato, diventa discrezionale: diniego e revoca non possono fondarsi su automatismi ostativi e richiedono una motivazione articolata sulla durata del soggiorno e sull’inserimento sociale, familiare e lavorativo (Cons. Stato n. 6756 del 2020).
Nel caso concreto la motivazione del provvedimento non contiene alcun profilo di bilanciamento e non menziona i rapporti familiari, pure documentati con certificato di residenza storico e stato di famiglia. Diventa quindi rilevante la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, poiché la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe reso conoscibile la circostanza alla P.A.
Il Collegio esclude inoltre che operi il soccorso istruttorio processuale: ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 non si può affermare che il contenuto dispositivo sarebbe stato diverso, stante l’ampia discrezionalità riservata all’Amministrazione. Le argomentazioni dell’Avvocatura dello Stato costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione (Cons. Stato n. 5069 del 2024). Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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