Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Liguria n. 734 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’assenza di contestazioni nel merito da parte dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni. Sussistono i presupposti per la nomina del commissario ad acta, che provvede in caso di ulteriore inottemperanza nel successivo termine di trenta giorni. La richiesta di parte e l’assenza di ragioni ostative giustificano la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. La domanda di rimborso del contributo unificato del giudizio di lavoro è inammissibile quando le spese siano state distratte in favore dei difensori antistatari, trattandosi di credito di questi ultimi.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 27 aprile 2023 n. 388, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, per complessivi € 2.500,00 in relazione agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. La ricorrente chiede inoltre il rimborso del contributo unificato versato nel giudizio di lavoro di primo grado.
Il Ministero si costituisce in giudizio senza contestare nel merito la pretesa. Alla camera di consiglio del 21 maggio 2025 il ricorso passa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio constata anzitutto l’assenza, nel merito, di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata. Rileva poi l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Su queste premesse il ricorso è fondato e va accolto.
Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso. L’ordine di esecuzione è calibrato sul contenuto del giudicato, così da assicurare la piena soddisfazione della pretesa accertata dal giudice del lavoro.
Sussistono altresì i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Il commissario dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni, in sostituzione dell’amministrazione.
Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il Collegio fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario.
Non trova invece accoglimento la domanda di rimborso del contributo unificato versato nel giudizio di lavoro. Poiché la sentenza n. 514/2023 ha disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori, si tratta di un credito di questi ultimi, divenuti antistatari. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anch’esse con distrazione in favore dei difensori, in considerazione del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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