Annullamento degli atti presupposti travolge la cartella per quote latte (TAR Lombardia n. 170 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale dell’atto di imputazione del prelievo supplementare latte determina l’illegittimità derivata della cartella di pagamento che ne costituisce conseguenza, operando l’istituto dell’invalidità caducante tutte le volte in cui l’atto presupposto sia unico e imprescindibile presupposto degli atti successivi. La caducazione automatica degli atti a valle non richiede una loro autonoma impugnativa, perché manca qualsiasi nuova valutazione di interessi. Ne deriva che l’iscrizione a ruolo e la cartella divengono illegittime per il venir meno del titolo che legittima la pretesa, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. Il credito da prelievo supplementare, non essendo debito periodico, è soggetto a prescrizione decennale, interrotta dalla proposizione del giudizio anche quando l’iniziativa sia assunta dal debitore.
Il Fatto
La ricorrente, società agricola produttrice di latte vaccino assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e trasmessa via PEC il 21 settembre 2021. Con tale atto le viene richiesto il pagamento di oltre 403.000 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per l’annata lattiera 2006/2007. La cartella si fonda sul ruolo formato dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
Nel ricorso la società deduce plurime censure, tra cui l’illegittimità per genericità degli atti presupposti, il contrasto tra normativa interna e comunitaria nella quantificazione del prelievo, l’illegittima duplicazione del ruolo, la violazione delle regole sulla riscossione e l’intervenuta prescrizione del credito. Le amministrazioni resistenti chiedono la reiezione. Nelle more del giudizio interviene l’annullamento dell’atto di imputazione del prelievo per la medesima campagna, e la ricorrente ne invoca le conseguenze sulla cartella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via assorbente l’effetto prodotto dall’intervenuto annullamento degli atti presupposti. Il giudice amministrativo ha annullato l’imputazione del prelievo per la campagna 2006/2007 per violazione della primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE e dei principi di certezza del diritto, imponendo all’amministrazione una complessiva rideterminazione.
Da ciò deriva l’illegittimità in via derivata della cartella impugnata, quale atto di riscossione conseguenziale. Il Tribunale richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, che a sua volta si allinea alla giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione (Sez. V n. 7259 del 2017), applicabile perché la riscossione delle quote latte segue la disciplina dell’iscrizione a ruolo. Opera dunque l’invalidità caducante, che ricorre quando il provvedimento annullato costituisce presupposto unico e imprescindibile degli atti successivi, meramente esecutivi, senza nuove valutazioni di interessi.
Su questa linea il Collegio richiama Cons. Stato Sez. VI n. 645 del 19.01.2024: l’iscrizione a ruolo e la cartella divengono illegittime a seguito della sentenza che annulla l’atto impositivo presupposto, poiché la pronuncia fa venir meno il titolo della pretesa indipendentemente dal passaggio in giudicato. Venuto meno il titolo originario e prima che il ricalcolo ne formi uno nuovo, la riscossione costituirebbe indebito oggettivo. È quindi fondato il terzo motivo, sotto il profilo dell’illegittimità comunitaria dell’atto presupposto, mentre nessun onere di autonoma impugnativa gravava sulla parte privata.
Il Collegio respinge invece il motivo sulla prescrizione. Gli importi da prelievo supplementare non sono debiti periodici, ma misure patrimoniali imposte per salvaguardare il sistema delle quote, sicché rileva la prescrizione decennale. Richiamando Cons. Stato Sez. VI n. 4989 del 04.06.2024, il Tribunale applica gli artt. 2943 e 2945 cod. civ.: l’interruzione consegue alla notificazione dell’atto introduttivo anche se il giudizio è instaurato dal debitore in forma impugnatoria. Nel caso concreto il termine è stato interrotto con la proposizione del giudizio sugli atti presupposti, instaurato nel 2007 e sospeso fino alla sentenza di annullamento.
Il ricorso è pertanto accolto: la cartella è annullata per invalidità derivata, fermo il riesercizio del potere di rideterminazione da parte di Agea, con assorbimento degli ulteriori motivi e compensazione delle spese in ragione della peculiarità del contenzioso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2943 c.c. – Interruzione da parte del titolare
- Art. 2945 c.c. – Effetti e durata dell'interruzione