Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del TAR (TAR Liguria n. 739 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza all’obbligo di eseguire il giudicato e ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, legittima l’esecuzione coattiva. Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, il TAR nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e fissa la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. La domanda di rimborso del contributo unificato non è accoglibile quando la sentenza ottemperanda ha disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori: si tratta di un credito dei difensori antistatari, estraneo alla sfera delle parti.

Il Fatto

Due docenti agiscono davanti al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 9 maggio 2024 n. 528. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico, per le annualità rispettivamente rivendicate dalle ricorrenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.

Una delle ricorrenti chiede anche il rimborso del contributo unificato versato nel giudizio di lavoro di primo grado. Il Ministero si costituisce in giudizio senza contestare nel merito le pretese. Il ricorso passa in decisione alla camera di consiglio del 4 giugno 2025.

La Motivazione della Corte

Il TAR accerta l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997. Su queste premesse il ricorso è fondato e va accolto.

Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.

Sussistono altresì i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Questi dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.

Il TAR fissa poi la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario.

Non è invece accolta la domanda di rimborso del contributo unificato. La sentenza ottemperanda ha disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori: il credito appartiene pertanto ai difensori antistatari e non alle parti. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *