Obbligo di astensione dei commissari e tassatività delle incompatibilità nel concorso universitario (TAR Campania n. 2028 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 cod. proc. civ., richiamate dall’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 487/1994 per le commissioni di concorso, rivestono carattere tassativo e non sono suscettibili di estensione analogica. L’obbligo di astensione del componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario sussiste solo ove risulti dimostrato un rapporto professionale connotato da reciproci interessi economici e da indubbia natura fiduciaria con il candidato. La mera appartenenza a una comune “scuola” scientifica, o la curatela editoriale di una pubblicazione del candidato, non integra una causa di incompatibilità. Il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale non costituisce titolo di idoneità né diritto al reclutamento, ai sensi dell’art. 16, comma 4, legge n. 240/2010. Le valutazioni delle commissioni esprimono ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà ictu oculi rilevabile.
Il Fatto
Il ricorrente impugna gli esiti di una procedura concorsuale indetta da un ateneo napoletano per un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/G1 – Diritto penale. Risultava vincitore il controinteressato con 77/100, mentre il ricorrente veniva dichiarato inidoneo con 44,50/100, inferiore alla soglia minima di 75/100 prevista dal bando.
Il ricorrente deduceva tre ordini di censure: l’illegittima composizione della Commissione, per violazione dell’obbligo di astensione da parte di due commissari su tre in ragione di presunti rapporti con il candidato vincitore; l’errata valutazione dei titoli e delle pubblicazioni; taluni vizi procedurali della selezione. L’istanza cautelare veniva respinta in primo grado e la relativa ordinanza confermata in appello, anche sul difetto di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo sulla composizione della Commissione. La dedotta appartenenza dei commissari e del candidato alla medesima “scuola” scientifica non è idonea a far ritenere la sussistenza di rapporti di collaborazione di tale intensità da assumere i connotati dell’esclusività. Le cause di incompatibilità dell’art. 51 cod. proc. civ., estensibili a tutti i campi dell’azione amministrativa in ossequio al principio di imparzialità, hanno carattere tassativo e sfuggono a ogni tentativo di estensione analogica.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui una causa di incompatibilità sussiste solo ove sia dimostrato un rapporto professionale con reciproci interessi economici e un’indubbia connotazione fiduciaria, non essendo sufficiente un mero rapporto di collaborazione scientifica (tra le altre, Cons. Stato n. 1628 del 2016; Cons. Stato n. 325 del 2015). Nel caso concreto nessuna pubblicazione del candidato risultava in collaborazione con i commissari, che si erano limitati a curare la pubblicazione dell’opera. Il primo motivo è quindi infondato.
Quanto alla valutazione dei titoli, il ricorrente lamentava la mancata valorizzazione del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale. La censura non coglie nel segno: l’ASN non è titolo idoneo né valutabile per le selezioni da ricercatore a tempo determinato, come indicato dall’art. 16, comma 4, legge n. 240/2010. La diversità di finalità e criteri tra le due procedure, unitamente alla neutralità della circostanza (anche il vincitore aveva conseguito l’abilitazione), esclude la dedotta illegittimità. Le ulteriori censure sulla valutazione sono inammissibili, non ravvisandosi sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà ictu oculi (Cons. Stato n. 11 del 2017).
Sui vizi procedurali, il Collegio rileva che i verbali di valutazione, quali atti endoprocedimentali non autonomamente impugnabili, non potevano essere pubblicati prima della conclusione della procedura; i criteri erano stati comunque definiti nella prima riunione e pubblicati sul sito di ateneo. Anche l’avviso della discussione pubblica telematica risultava pubblicato con effetto di notifica ufficiale. Infine, l’accertamento dei requisiti dei commissari avviene mediante autocertificazione, non essendo ammesso il ricorso a certificazioni rilasciate dagli atenei. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità e della risalenza temporale della controversia.
Nota della Redazione
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