Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la carta del docente (TAR Toscana n. 385 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione del titolo giudiziale, assegnando un termine per l’adempimento. Ove perduri l’inottemperanza, nomina commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al soddisfo. La condanna consegue all’accertato ritardo e non richiede autonoma istanza, essendo espressione del potere del giudice dell’ottemperanza di assicurare l’effettività della tutela.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale civile di Pistoia, sezione lavoro, n. 269/2023, pubblicata il 20 novembre 2023, era stato accertato il diritto delle ricorrenti al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare la relativa somma sul borsellino elettronico, oltre al pagamento delle spese di lite.
Passata la sentenza in giudicato, come da attestazione della cancelleria del 14 febbraio 2024, e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, senza che l’Amministrazione avesse dato esecuzione, le creditrici proponevano ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il Ministero non si costituiva in giudizio. All’udienza camerale del 6 febbraio 2025 la difesa precisava che la domanda riguardava le sole somme in sorte capitale, con esclusione delle spese legali distratte.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione alla sede reale dell’Amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Accerta quindi che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione della sentenza da parte del Ministero.
Su tali premesse, il ricorso è ritenuto fondato e viene accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza a mettere a disposizione delle ricorrenti la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale, oltre interessi o rivalutazione come ivi previsto.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna dell’Amministrazione in misura pari agli interessi legali spettanti sulla somma complessivamente dovuta. La decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, fino al pagamento di quanto dovuto, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Tribunale tiene conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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