Inottemperanza al giudicato civile sulla carta docente accertata con commissario ad acta (TAR Lombardia n. 791 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. il giudice amministrativo accerta la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato del giudice ordinario e ordina l’esecuzione del comando contenuto nella sentenza. La circostanza che l’esecuzione sia ancora in corso e la mole del contenzioso non escludono l’inottemperanza, ma possono incidere solo sulla determinazione del termine per ottemperare. Esse non giustificano la compensazione delle spese, che seguono il criterio della soccombenza. In caso di persistente inadempimento si nomina commissario ad acta, organo ausiliario del giudice che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale non esercitato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ricorso ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 100/2023 del Tribunale ordinario di Cremona. Con quella pronuncia il giudice civile aveva accertato il diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito sostenendo che l’esecuzione della condanna fosse in corso e che la mole del contenzioso sulla carta docente e le conseguenti difficoltà organizzative giustificassero la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in primo luogo la sussistenza del presupposto processuale: la sentenza del Tribunale di Cremona è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del 21.5.2024, e ricorre dunque la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
Il TAR ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha richiamato la riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva, prescrivendo la semplice copia conforme all’originale. La notificazione al Ministero in copia conforme è avvenuta il 27.6.2023, quella del ricorso il 20.5.2024.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Le difficoltà esecutive riferite dal Ministero confermano, secondo il Collegio, la perdurante inottemperanza al giudicato. La memoria dell’Avvocatura dello Stato è stata giudicata tardiva perché depositata il 7.10.2024, oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza camerale del 9.10.2024.
Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro centoventi giorni, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega. Il commissario agisce quale organo ausiliario del giudice, non nell’esercizio di poteri amministrativi: il suo compito è dare attuazione alla pronuncia, anche attraverso poteri non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce fondamento e approdo funzionale, come chiarito da C.d.S., a.p., n. 8 del 25.05.2021.
Sulle spese, le difficoltà organizzative possono influire solo sul termine concesso, non giustificare la compensazione: gli oneri del giudizio non possono ricadere sul ricorrente, cui il giudice civile ha riconosciuto il diritto con sentenza definitiva. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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