Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1294 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’esatto adempimento del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e, rilevata la mancata esecuzione del titolo, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla statuizione rimasta ineseguita. L’esecuzione parziale, limitata ad alcuni capi della decisione, non esime l’Amministrazione dall’obbligo di ottemperare alle residue prescrizioni. Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda agli adempimenti necessari all’esecuzione. La condanna alle spese segue la soccombenza e tiene conto del carattere seriale della controversia.
Il Fatto
Il Tribunale di Livorno, con sentenza della Sezione lavoro, aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente per quattro anni scolastici, per l’importo di 500,00 euro annui, e aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione la carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, oltre alle spese di giudizio.
Formatosi il giudicato, come attestato dalla cancelleria, e decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del titolo e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito, documentando solo il pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato il ricorso alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., disposizione che disciplina il giudizio di ottemperanza ai provvedimenti del giudice ordinario. La questione giuridica concerneva la verifica dell’esatto adempimento del giudicato e le conseguenze dell’esecuzione solo parziale del titolo.
Dagli atti è emerso che la sentenza era stata eseguita unicamente con riferimento alle spese di lite, mentre non risultava, e la circostanza non era contestata, che il titolo fosse stato ottemperato quanto alla fornitura della carta docente e alla messa a disposizione delle relative somme per le annualità indicate. Il parziale inadempimento ha quindi fondato l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta e il relativo importo per gli anni scolastici contemplati nel titolo. La statuizione è stata calibrata sui capi rimasti ineseguiti, senza estendere l’ordine oltre il contenuto del giudicato.
Per l’eventuale ulteriore inadempienza il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza, liquidandole in 800,00 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi precedenti analoghi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.