Ottemperanza al giudicato e poteri del Commissario ad acta sulla Carta docente (TAR Toscana n. 1992 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla Carta docente, accerta l’incompleta esecuzione del giudicato e ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di trenta giorni. La mancata dimostrazione dell’avvenuta corresponsione di quanto dovuto integra inadempimento rilevante ai fini dell’art. 114 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Commissario ad acta provvede agli adempimenti occorrenti nel successivo termine di sessanta giorni, eventualmente mediante pagamento in conto sospeso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Con sentenza n. 39/2023 dell’8 febbraio 2023 il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente a ottenere la Carta docente per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici indicati in sentenza, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione della stessa, oltre alle spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario.

Il titolo è stato notificato in forma esecutiva all’Amministrazione, è passato in giudicato ed è stato eseguito solo quanto alle spese. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la controversia come ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. La verifica concerne l’effettiva e completa esecuzione del comando contenuto nel titolo.

Il ricorso è fondato. Al di là dell’attività provvedimentale relativa alle spese giudiziali, non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente: l’Amministrazione non ha provato l’avvenuta attuazione del giudicato.

Il Collegio esclude ostacoli normativi all’adempimento. Il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. L’attività di esecuzione della sentenza non è quindi conclusa e il ricorso deve essere accolto.

Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi previsti, e assegna il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere.

Per il caso di inerzia, il Collegio nomina Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, che provvederà nel successivo termine di sessanta giorni, valendosi se del caso del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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