Ammonimento per violenza domestica esperibile anche dopo la querela (TAR Toscana n. 1996 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento previsto dall’art. 3 d.l. n. 93/2013 in materia di violenza domestica costituisce misura autonoma e speciale rispetto all’ammonimento per atti persecutori di cui all’art. 8 d.l. n. 11/2009. Il rinvio alle disposizioni di quest’ultima norma opera nei limiti della clausola di compatibilità espressamente prevista dal secondo comma dell’art. 3. Ne deriva che il Questore può disporre l’ammonimento anche dopo la proposizione della querela e in presenza di misure cautelari penali già adottate. La valutazione amministrativa di pericolosità resta distinta da quella penalistica e la sentenza penale sopravvenuta rileva come qualificazione dei fatti, non come fatto storico.

Il Fatto

Il Questore di Massa Carrara ammoniva la ricorrente, ai sensi dell’art. 3 d.l. 14 agosto 2013 n. 93, convertito in legge n. 119/2013, a tenere una condotta conforme alla legge e a desistere da comportamenti riconducibili ad atti di violenza domestica nei confronti dell’ex marito e della compagna di questo. Il provvedimento interveniva in un contesto di forte conflittualità familiare, già segnato da clausole limitative dei contatti inserite nell’atto di divorzio, e faceva seguito a una querela dell’ex marito per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen.

Al momento dell’ammonimento era già stata applicata alla ricorrente la misura cautelare del divieto di avvicinamento con controllo elettronico, poi confermata e mitigata. La ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Toscana deducendo l’illegittimità dell’ammonimento in presenza di misure cautelari penali, vizi di motivazione e di istruttoria e carenza dei presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità del ricorso, rilevando come la chiara infondatezza nel merito esima dalla contestazione ex art. 73, terzo comma, cod. proc. amm. della mancata prova della notificazione a un controinteressato. Superflua è anche ogni indagine sulla completezza del contraddittorio, che per giurisprudenza costante va esteso a tutte le vittime del comportamento lesivo.

Nel merito, il primo motivo sostiene che il rinvio dell’art. 3, secondo comma, all’art. 8 d.l. n. 11/2009 limiterebbe l’istituto alla fase anteriore alla querela. La Sezione non condivide questa lettura, pur riconoscendole un isolato riscontro in TAR Marche n. 286 dell’08.05.2023, e richiama l’orientamento di TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 3204 del 20.02.2026.

Il percorso argomentativo si fonda su tre passaggi. La clausola “in quanto compatibili” dimostra che il rinvio non è integrale. L’art. 3, primo comma, attribuisce al Questore un potere esercitabile “anche in assenza di querela“, dizione che, letta a contrario, consente l’intervento anche quando la querela sia già stata sporta. Infine, per alcuni reati-spia richiamati dall’art. 3 non sono ammesse misure cautelari coercitive: negare l’ammonimento lascerebbe la vittima priva di tutela.

Quanto alle censure sulla motivazione, il Collegio ritiene che l’atto indichi con sufficiente certezza i fatti ascritti, individuati nei messaggi inviati in una notte determinata, e che la valutazione amministrativa sia autonoma rispetto alla vicenda penale. Il riferimento alla mancanza di un rapporto familiare attuale è respinto alla luce dell’art. 3, primo comma, d.l. n. 93/2013, che ricomprende le persone legate in passato da vincoli affettivi o familiari. La sentenza penale sopravvenuta rileva come qualificazione dei comportamenti, non come fatto storico.

Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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