Whistleblowing militare: tutela anche per il segnalante anonimo poi identificato (TAR Toscana n. 423 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 va interpretato, anche in conformità all’art. 6, par. 3, della direttiva 2019/1937/UE, nel senso di assicurare la protezione dalle ritorsioni del datore di lavoro anche a chi abbia segnalato informazioni in forma anonima e sia stato successivamente identificato come autore della segnalazione. La circostanza che la segnalazione sia anonima non esclude l’applicazione della tutela, operando il solo limite delle responsabilità accertate per calunnia, diffamazione o responsabilità civile per dolo o colpa grave di cui al comma 9. La qualità di militare non giustifica un trattamento differenziato, rientrando il personale delle Forze armate tra i dipendenti pubblici destinatari della norma. In pendenza del termine di recepimento della direttiva, il giudice nazionale è tenuto all’interpretazione conforme del diritto interno, non potendone anticipare gli effetti diretti ma dovendone preservare il risultato.
Il Fatto
Un sottufficiale dell’Esercito in servizio presso un Reparto territoriale presentava alla Procura militare un esposto in forma anonima per denunciare le condizioni di fatiscenza della caserma sede del Reparto e le connesse violazioni della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il procedimento penale che ne seguiva si concludeva con archiviazione; nel corso delle indagini l’autore della segnalazione veniva identificato e confermava la paternità dell’atto.
Ricevuta copia del decreto di archiviazione, il Comando di appartenenza avviava il procedimento disciplinare di stato per lesione del prestigio dell’Istituzione, della categoria e della dignità del grado. La Direzione generale per il personale militare irrogava la sospensione dall’impiego per un mese, ritenendo gravemente censurabile l’uso dello strumento anonimo. Il militare impugnava la sanzione davanti al TAR, deducendo vizi procedurali e la violazione della disciplina a tutela del segnalante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto i motivi formali. Quanto alla competenza ad avviare l’inchiesta, la sanzione irrogata è di stato e non di corpo, sicché la decisione spettava al Comandante di vertice interforze, che l’aveva effettivamente disposta ai sensi dell’art. 1378, co. 1, lett. d-bis), del d.lgs. n. 66/2010. La contestazione degli addebiti rispetta il principio di specificità, risultando indicati i fatti materiali rilevanti, secondo l’insegnamento richiamato dalla giurisprudenza amministrativa.
La censura sulla tardività della contestazione è infondata: il termine di sessanta giorni dell’art. 1392, co. 2, del d.lgs. n. 66/2010 decorre dalla conclusione degli accertamenti preliminari, a loro volta esperibili entro centottanta giorni dalla conoscenza del fatto. Né sussiste la dedotta carenza istruttoria, poiché il provvedimento dà conto della valutazione della memoria difensiva, pur trasmessa a un indirizzo PEC non riferibile all’Ufficiale inquirente.
Il nucleo della decisione riguarda i motivi sul whistleblowing. Il Collegio osserva che, se il ricorrente avesse palesato l’identità, avrebbe beneficiato della tutela dell’art. 54-bis, co. 1, del d.lgs. n. 165/2001, non essendo incorso in condanne civili o penali. Non si vede ragione per negare la stessa protezione a chi sia stato identificato solo successivamente. L’anonimato è la migliore difesa finché l’autore resta ignoto, ma una volta individuato scattano le tutele, salvo il limite del comma 9.
La condizione militare non esclude l’applicazione della norma, poiché il comma 2 include tra i dipendenti pubblici anche il personale delle Forze armate. Il Collegio richiama poi la direttiva 2019/1937/UE, che all’art. 6, par. 3 protegge il segnalante anonimo successivamente identificato. Pur non producendo la direttiva effetti diretti nella fattispecie, essendo il provvedimento anteriore alla scadenza del termine di recepimento, opera l’obbligo di interpretazione conforme affermato dalla Corte di giustizia sin dalla sentenza von Colson e ribadito in Marleasing e Adeneler: il giudice deve evitare di compromettere il risultato perseguito dalla direttiva.
L’art. 54-bis va dunque letto, anche in conformità all’art. 6, par. 3, della direttiva, nel senso di tutelare il segnalante anonimo poi identificato. I motivi quinto e sesto sono accolti e il provvedimento impugnato è annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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