Autismo, sindacato sulla discrezionalità tecnica del monte ore ABA (TAR Campania n. 3811 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La scelta del monte ore del trattamento riabilitativo basato sul metodo ABA costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria, il cui sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della credibilità razionale delle operazioni tecniche, restando precluso ogni controllo sostitutivo di merito fuori dei casi tassativi dell’art. 134 cod. proc. amm. Il trattamento ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità. La determinazione del numero di ore non è vincolata a un parametro scientifico univoco e deve essere modulata secondo la valutazione clinica caso-specifica, integrata con gli interventi scolastici, educativi e sociali. La riduzione delle ore rispetto al passato è legittima se motivata sulle mutate condizioni cliniche e sull’età evolutiva del minore, non essendo configurabile un diritto alla conservazione del monte ore precedentemente riconosciuto. Il diffetto di motivazione e l’eccesso di potere non sussistono quando la scelta risulti assistita da una valutazione multidimensionale e da un monitoraggio periodico dei bisogni.

Il Fatto

I genitori di una minore affetta da disturbo dello spettro autistico, classificato di gravità 2, impugnavano le note con cui l’ASL aveva approvato un Piano Riabilitativo Intensivo a gestione diretta, pari a 10 ore settimanali di intervento e 2 ore mensili di parent training. In precedenza il piano individuale aveva previsto un trattamento ABA di 20 ore settimanali, poi ridotto a 15 e infine a 10.

Esperito senza esito un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., il Tribunale ordinario declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo sulla scorta di Cass. Sez. Un. n. 1781/2022. Il TAR Campania, con la sentenza n. 3551/2023, aveva ordinato una nuova valutazione delle esigenze terapeutiche. Con motivi aggiunti i ricorrenti censuravano anche la deliberazione aziendale n. 178 del 9 luglio 2020, che fissa i regimi terapeutici estensivo e intensivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, confermando che il trattamento ABA costituisce livello essenziale di assistenza. La DGRC Campania n. 42 del 31.01.2024, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 10491/23, 10488/23 e 10478/23, ha però superato il meccanismo del monte ore massimo vincolante: i parametri rivestono carattere orientativo e derogabile, con motivazione del Nucleo Operativo Territoriale in caso di scostamento.

Decisivi sono gli esiti della verificazione. Il verificatore ha confermato la correttezza della diagnosi e del livello di gravità, ma ha escluso una relazione diretta, scientificamente comprovata, tra intensità del trattamento e miglioramento funzionale. La letteratura non indica un monte orario ottimale; il progetto di supporto va condiviso tra operatori, scuola e famiglia e sottoposto a valutazione periodica, senza cristallizzazioni.

Il Tribunale ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: la valutazione tecnica è censurabile solo per illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria opinione a quella dell’amministrazione. Le doglianze dei ricorrenti miravano in realtà a un sindacato sostitutivo, inammissibile ai sensi dell’art. 134 cod. proc. amm.

Nel caso concreto la scelta delle 10 ore risulta motivata su una valutazione complessiva del caso clinico, del contesto familiare e sociale e dell’integrazione con le 24 ore settimanali di sostegno scolastico. La minore non è più in età prescolare e la riduzione trova ragione nelle mutate condizioni e nella necessità di bilanciare terapia e diritti relazionali ed educativi. La pretesa di un incremento automatico delle ore è incompatibile con il principio di individualizzazione del trattamento.

Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono respinti. Le spese sono compensate in ragione della rilevanza dei diritti fondamentali coinvolti; gli oneri della verificazione sono posti a carico in parti eguali dell’ASL e dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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