Condono edilizio, doppia conformità e onere della prova sull’epoca dell’abuso (Cons. Stato n. 7239 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il rilascio del permesso in sanatoria presuppone la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. Grava sul privato istante l’onere di provare la sussistenza di tale requisito e l’epoca di realizzazione dell’opera, secondo il principio della vicinanza della prova. Non sono idonee a tale fine mere dichiarazioni sostitutive di atto notorio, anche “ora per allora”, né dichiarazioni asseverate postume contenute in relazioni tecniche. Solo la deduzione di concreti elementi di fatto trasferisce all’amministrazione l’onere della prova contraria; in mancanza, il diniego di sanatoria è legittimo e resta integro il potere-dovere di irrogare la sanzione demolitoria.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, il diniego di condono di un manufatto realizzato in assenza di titolo edilizio su un terreno in Formia, nonché la correlata ordinanza di demolizione. Il Comune rigettava l’istanza di sanatoria presentata ai sensi degli artt. 36 e 37 d.P.R. n. 380/2001, rilevando la non conformità delle opere al P.R.G. e al P.T.P.R., la ricadenza in area a inedificabilità assoluta e la mancata prova della preesistenza al 1967; seguiva l’ingiunzione di demolizione.

Il TAR respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alle spese. L’appellante deduceva error in iudicando per travisamento dei presupposti, sostenendo che la costruzione risaliva a epoca anteriore al 1967 e che nel 2000 erano stati eseguiti solo lavori di manutenzione straordinaria. Il Comune non si costituiva in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma la sentenza di primo grado. Il TAR aveva basato il rigetto anche sulla relazione integrativa depositata dal Comune, dalla quale emergeva che il lotto ricadeva in zona agricola con limiti di edificabilità, era inferiore al minimo edificatorio e risultava interessato da vincolo idrogeologico e paesaggistico. I rilievi aerofotogrammetrici attestavano l’assenza di fabbricati alla data del 2003 e la comparsa del manufatto solo dal 2009.

Il Consiglio di Stato richiama l’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, che subordina la sanatoria alla conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente in entrambi i momenti. L’onere di dimostrare la doppia conformità grava sulla parte istante e implica estremo rigore, trattandosi di conservare opere realizzate abusivamente.

Quanto all’epoca di realizzazione, la Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui grava sul privato l’onere di provare la data di costruzione e la consistenza originaria dell’immobile, dovendosi applicare il principio della vicinanza della prova: solo l’interessato può fornire atti e documenti idonei a radicare la ragionevole certezza dell’epoca del manufatto. Solo la deduzione di concreti elementi di fatto trasferisce all’amministrazione l’onere della prova contraria, non essendo sufficienti mere dichiarazioni sostitutive né dichiarazioni asseverate postume in relazioni tecniche.

Nel caso concreto l’appellante non aveva allegato elementi probatori della preesistenza al 1967, né in sede di sanatoria né in giudizio. Le prove testimoniali richieste risultano inammissibili. Non assume rilievo decisivo il mancato inserimento nella fascia di rispetto del torrente, poiché la legittimità del diniego trova autonoma base nella violazione del P.R.G. e del P.T.P.R. e nella mancata dimostrazione dell’epoca dell’abuso.

Confermata la legittimità del diniego, resta parimenti legittima l’ordinanza di demolizione, quale atto dovuto non sostituibile con sanzione pecuniaria. L’appello è pertanto respinto, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *