Parifica del rendiconto regionale secondo equilibri costituzionali e vincoli di finanza pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 131 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174/2012, la Sezione regionale di controllo accerta la regolarità del rendiconto alla stregua dei parametri costituzionali di equilibrio e di coordinamento della finanza pubblica e delle leggi statali e regionali di contabilità, con riferimento al d.lgs. n. 118/2011 e ai principi contabili allegati. La verifica investe il rispetto dei limiti autorizzatori delle previsioni di spesa di competenza e di cassa, degli equilibri di bilancio interni di parte corrente e di parte capitale, del limite di indebitamento e della corretta costituzione del risultato di amministrazione, nonché la congruità dei fondi accantonati e vincolati. La parifica presuppone, inoltre, la corrispondenza tra i dati di cassa del rendiconto, il conto del tesoriere e le rilevazioni SIOPE. In presenza di tali riscontri positivi, il rendiconto è parificato in tutte le sue componenti e la relazione allegata è approvata.
Il Fatto
La Regione ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2024, con nota assunta al protocollo il 27 maggio 2025. Il rendiconto è stato successivamente modificato da emendamenti comunicati alla Giunta regionale e dalla stessa condivisi.
Il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole alla proposta di legge sul rendiconto e ha trasmesso la relazione-questionario, integrata da successive modifiche. Espletata l’istruttoria e il contraddittorio con i rappresentanti dell’Amministrazione regionale, il Procuratore regionale ha concluso chiedendo la parificazione nelle componenti del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto l’oggetto del giudizio. La parificazione è diretta all’accertamento della regolarità del rendiconto generale, condotto secondo i parametri costituzionali di equilibrio e coordinamento della finanza pubblica e in base alle leggi di contabilità richiamate in premessa.
Il parametro normativo centrale è il d.lgs. n. 118/2011, con i relativi principi contabili allegati. La Corte richiama altresì le linee di orientamento della Sezione delle Autonomie sulla parifica dei rendiconti regionali, da ultimo la deliberazione n. 10/SEZAUT/2025/INPR.
Dai controlli sulla documentazione trasmessa e su quella acquisita in istruttoria emerge un quadro di regolarità. Risultano rispettati i limiti autorizzatori delle previsioni definitive di spesa di competenza e di cassa, stabiliti dalla legge di bilancio e dalle successive variazioni. È rispettato il quadro complessivo degli equilibri di bilancio, nonché degli equilibri interni di parte corrente e di parte capitale.
La Sezione verifica poi la corretta costituzione del risultato di amministrazione e la sostanziale congruità dei fondi accantonati e vincolati. È rispettato il limite di indebitamento di cui all’art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, e risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica desunti dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto.
Da ultimo, la Corte accerta la corrispondenza tra i dati di cassa del rendiconto, i dati del conto del tesoriere e le rilevazioni SIOPE. Le ulteriori osservazioni sull’attività di gestione sono rinviate alla relazione allegata, redatta ai sensi dell’art. 41 del testo unico sulla Corte dei conti. Su queste basi la Sezione parifica il rendiconto, approva la relazione allegata e ordina la restituzione dei conti muniti del visto.
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Nota della Redazione
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