Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Marche n. 785 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ne ordina l’esecuzione integrale entro un termine congruo. Il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 rende il ricorso proponibile e consente l’esperimento del rimedio esecutivo. Le difese dell’amministrazione che si limitino a rappresentare l’avvio degli adempimenti interni e l’assenza di una diffida non oppongono ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese, distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, con sentenza n. 250/2023 pubblicata il 20.07.2023, il riconoscimento del diritto a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 in relazione agli anni scolastici dal 2021/2022 al 2022/2023, con assegnazione sulla Carta elettronica del docente delle somme spettanti per ciascun anno e compensazione delle spese.
Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria in data 4 aprile 2024, il ricorrente ha agito davanti al TAR per ottenere l’esecuzione del titolo, lamentando il mancato pagamento. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito rappresentando di aver trasmesso la sentenza agli uffici competenti e contestando l’assenza di diffida ad adempiere e la correttezza della procedura di liquidazione seguita dal ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Dopo la notificazione della sentenza e prima della proposizione della domanda è decorso il termine di centoventi giorni fissato dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nel merito il ricorso è fondato, perché il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. Il Tribunale rileva che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare del decorso del termine, le argomentazioni dell’amministrazione non oppongono effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Collegio si sofferma anche sulle affermazioni contenute nella memoria erariale, qualificate come comprese negli ordinari limiti dell’incarico professionale del difensore e non idonee, oggettivamente, a evidenziare un atteggiamento ostile verso la controparte.
Per l’effetto viene dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione su istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con liquidazione di euro 1.000,00 per compensi oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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