Ripiano payback dispositivi medici: il pagamento della quota ridotta ex art. 7 d.l. n. 95/2025 determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 11559 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, il versamento della quota ridotta pari al 25% dell’importo indicato nei provvedimenti di ripiano, effettuato ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 95/2025, non integra gli estremi della cessazione della materia del contendere, poiché non è satisfattivo della domanda demolitoria azionata dal ricorrente, il quale aveva proposto impugnazione al fine di non effettuare alcun pagamento. Il pagamento medesimo, tuttavia, rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza, avendo fatto venire meno l’utilità della pronuncia del giudice, con conseguente improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato, dinanzi al TAR Lazio, la determinazione dirigenziale con cui la Regione Piemonte ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, nonché gli atti presupposti, inclusi il decreto ministeriale 6 ottobre 2022 recante le linee guida e le deliberazioni dei direttori generali delle aziende sanitarie di validazione dei fatturati. La ricorrente ha contestato i profili di illegittimità del meccanismo del c.d. payback e ha chiesto l’annullamento degli atti e la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente, in data 3 aprile 2026, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto a versare la quota ridotta pari al 25% dell’importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95. La richiesta è stata avanzata sul presupposto dell’intervenuto pagamento della somma dovuta.

Il Tribunale ha osservato che la cessazione della materia del contendere potrebbe discendere unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria, atteso che il pagamento si sostanzia in una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della pretesa azionata in giudizio. La domanda di annullamento, infatti, era stata proposta dalla ricorrente al fine di non effettuare pagamento alcuno. Sul piano teorico, pertanto, l’avvenuto versamento non avrebbe determinato l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso.

Cionondimeno, il Collegio ha ritenuto che il predetto pagamento renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice, richiamando sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247. Ne consegue che al Tribunale non resta che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ravvisato, in base al combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione tra le parti, in considerazione delle peculiarità delle questioni trattate e dell’andamento della vicenda processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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