Carenza di interesse e soccombenza virtuale sull’accertamento dell’epoca di costruzione (TAR Toscana n. 267 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso ne determina l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. Il regime delle spese processuali, in caso di definizione in rito, è regolato dal criterio della soccombenza virtuale, che impone al giudice di valutare la fondatezza delle pretese come se la controversia fosse stata decisa nel merito. Nel procedimento di vigilanza edilizia, l’Amministrazione non può dichiarare la regolarità edilizia di un manufatto sulla base delle sole dichiarazioni generiche e prive di riscontri oggettivi rese da precedenti proprietari. L’onere della prova dell’epoca di realizzazione e del regime edilizio applicabile grava sulla proprietaria del bene, e l’Amministrazione deve acquisire la documentazione in possesso della stessa e i rilievi aerofotogrammetrici disponibili.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile destinato a civile abitazione, ha invitato il Comune a esercitare i poteri di vigilanza edilizia in relazione a un manufatto in muratura di cemento di circa 6,50 mq costruito sull’area confinante, in aderenza al fabbricato delle controinteressate. Il Comune ha avviato il procedimento sanzionatorio e, sulla base delle dichiarazioni rese dalle proprietarie attuali e precedenti, ha adottato la determina n. 70 del 22 gennaio 2019, con cui ha dichiarato la regolarità edilizia del manufatto, ritenendolo costruito antecedentemente al 1942.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo l’insufficiente istruttoria sull’epoca di realizzazione, la contraddittorietà della decisione fondata sulle sole dichiarazioni di presunti testimoni e la mancata soddisfazione dell’onere probatorio. Nel corso del giudizio ha dichiarato di essersi trasferita altrove e di non avere più interesse alla decisione, chiedendo l’improcedibilità con compensazione delle spese. La controinteressata ha chiesto la condanna al rimborso delle spese sostenute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.. La definizione in rito impone tuttavia di determinare il regime delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, che richiede una valutazione della fondatezza delle pretese come se la causa fosse stata decisa nel merito.
Su questo piano il Collegio rileva la contraddittorietà dell’operato comunale. Il provvedimento impugnato attesta espressamente la mancanza di documenti idonei a dimostrare l’epoca di realizzazione del manufatto, e tuttavia ritiene sufficienti e attendibili le dichiarazioni generiche e prive di riscontri oggettivi rese dalle due precedenti proprietarie, secondo cui il manufatto sarebbe stato presente negli anni della guerra 1940/1945.
Il Comune ha inoltre escluso a priori l’attendibilità di eventuali rilievi aerofotogrammetrici sull’area, che non sono stati richiesti alla proprietaria né autonomamente ricercati. Non ha chiesto alla proprietaria di esibire la documentazione in suo possesso dalla quale evincere l’epoca di costruzione e il regime edilizio applicabile: i contratti di compravendita, le licenze relative all’immobile principale, la planimetria catastale storica 1939/1940 e le planimetrie catastali più recenti.
Da ciò deriva che la proprietaria del bene non ha soddisfatto l’onere della prova su di essa gravante. Le considerazioni svolte dimostrano la fondatezza delle pretese della ricorrente e giustificherebbero la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese. Poiché però la ricorrente, in punto di spese, si è dichiarata remissiva, le stesse sono compensate.
Nota della Redazione
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