Procedimento disciplinare militare: dies a quo dalla sentenza irrevocabile integrale (TAR Sardegna n. 495 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni per l’avvio del procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale decorre dalla conoscenza integrale e legalmente certa della sentenza irrevocabile, acquisita dall’amministrazione con copia conforme all’originale e munita dell’attestazione di passaggio in giudicato. La copia non ufficiale trasmessa dall’interessato, priva di sottoscrizioni e di annotazione di irrevocabilità, è priva di significato formale e non anticipa il dies a quo. L’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. esclude l’utilizzabilità a fini di prova della sentenza di patteggiamento nei giudizi disciplinari, ma non impedisce che la sanzione si fondi sull’autonomo apprezzamento dell’amministrazione. Il provvedimento plurimotivato resta sorretto dalla legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici, con assorbimento delle censure sulle altre.

Il Fatto

Un sottufficiale della Marina Militare impugna davanti al TAR Sardegna il provvedimento con cui il Ministero della Difesa gli ha inflitto la sospensione disciplinare dall’impiego per tre mesi, con scomputo della sospensione precauzionale già sofferta. Il procedimento traeva origine da una vicenda penale conclusa con patteggiamento.

Con un primo motivo il ricorrente deduce la tardività dell’azione disciplinare, avviata il 1° giugno 2023 e dunque oltre i novanta giorni dal 9 febbraio 2023, data in cui egli stesso aveva trasmesso all’amministrazione copia della sentenza di Cassazione. Con un secondo motivo contesta l’utilizzo della sentenza di patteggiamento ai fini dell’accertamento del fatto. Con motivi aggiunti impugna poi il giudizio di inidoneità all’avanzamento per le aliquote 2020 e 2021. L’amministrazione resiste chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibili le memorie di replica depositate dalle amministrazioni oltre le ore 12:00 del settimo giorno antecedente l’udienza. I termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. sono perentori e presidiano il contraddittorio e l’ordinato lavoro del giudice; la loro violazione rende le memorie tamquam non essent. Il Collegio prende atto dell’orientamento opposto, che ammette il deposito fino alle ore 24 dell’ultimo giorno, ma ritiene più aderente alle esigenze di garanzia la tesi della perentorietà.

Sul primo motivo, il TAR richiama l’art. 1392 cod. ord. mil.: il procedimento disciplinare di stato deve essere instaurato entro novanta giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza irrevocabile. La giurisprudenza richiede una conoscenza giuridicamente certa, che deriva solo dall’acquisizione di copia conforme, completa dell’attestazione di irrevocabilità. La copia trasmessa dal ricorrente il 9 febbraio 2023 era priva di sottoscrizioni e di attestazione di passaggio in giudicato: nessun rilievo formale. L’amministrazione ha avuto piena contezza solo l’8 maggio 2023, con l’acquisizione formale, e la contestazione è seguita nel termine.

Il secondo motivo è infondato. Il Collegio riconosce che l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, vieta l’uso probatorio della sentenza di patteggiamento nei giudizi disciplinari ed è entrato in vigore il 30 dicembre 2022, prima dell’avvio del procedimento. Tuttavia la sanzione si regge sull’autonoma valutazione dell’autorità militare: la relazione dell’Ufficiale Inquirente dà atto dell’ammissione degli addebiti in sede di audizione, con contenuto confessorio, e del riconoscimento degli stessi fatti in sede di interrogatorio del pubblico ministero. Il provvedimento è plurimotivato: la legittimità di una sola ragione giustificatrice basta a sorreggerlo, con assorbimento delle altre censure.

Sui motivi aggiunti, il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza territoriale: per le controversie sui pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il TAR della sede di servizio al momento della domanda, qui Cagliari. Nel merito gli atti sono inammissibili per difetto di connessione con il procedimento disciplinare e comunque infondati: il giudizio di avanzamento è espressione di amplissima discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento, e la vicenda penale ben può incidere sul giudizio di idoneità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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