Carta docenti ottemperanza parziale e commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 523 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento delle sole spese legali liquidate in sentenza non integra l’integrale esecuzione del giudicato quando resti inadempiuta l’obbligazione principale oggetto della condanna. L’Amministrazione che non abbia corrisposto il beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro versa in stato di inottemperanza, con conseguente obbligo di dare esecuzione compiuta alla statuizione entro il termine assegnato dal giudice amministrativo. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore e provvede all’esecuzione nell’ulteriore termine fissato. L’attività demandata al commissario, rientrando nei compiti istituzionali dell’ufficio, non comporta alcun compenso, salvo il ristoro delle spese del giudizio di ottemperanza a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Trieste in funzione di giudice del lavoro una sentenza che gli riconosceva il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, da erogarsi tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito anche alle spese di lite. Formatosi il giudicato, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., lamentando l’inadempimento dell’Amministrazione e chiedendo la condanna alle spese e la fissazione di una misura per l’ulteriore eventuale inerzia.
Il Ministero, costituitosi, si è opposto all’accoglimento. La causa è stata trattata in camera di consiglio e decisa con la sentenza in esame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Sulla sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione in atti, ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dopo la notifica della sentenza in copia attestata conforme e prima della proposizione del ricorso.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato un adempimento solo parziale: l’Amministrazione ha corrisposto le spese legali, ma non ha erogato quanto dovuto a titolo di sorte capitale, ossia il beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici oggetto di condanna, mediante la Carta elettronica prevista dalla legge n. 107/2015. Il pagamento delle sole spese non esaurisce quindi l’obbligazione e non vale a escludere l’inottemperanza.
La domanda è stata pertanto accolta in parte, richiamando il precedente di questo stesso T.A.R. (sentenza n. 117 del 2024) e i numerosi conformi ulteriori precedenti, tra cui le decisioni nn. da 421 a 427 del 2024 e le decisioni nn. da 6 a 7, da 352 a 354, da 356 a 357 e da 359 a 361 del 2025, le cui motivazioni sono state espressamente richiamate. Per l’effetto, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale del Ministero preposto alla competente Direzione Generale. Al commissario è stato precisato che assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e che provvederà entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali dell’ufficio, non è dovuto alcun compenso, secondo il richiamo a T.A.R. Lombardia n. 211/2024.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento di € 1.500,00, oltre accessori, con liquidazione determinata tenendo conto dell’attività minima e stereotipata richiesta dalla materia. Il Ministero è inoltre tenuto a rimborsare il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Spese e rimborso sono stati distratti a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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