Carta docenti: ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Umbria n. 415 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che condanna il Ministero dell’istruzione al pagamento del bonus carta del docente è eseguibile mediante il rito dell’ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm., senza che l’Amministrazione possa subordinare la soddisfazione del credito alla riapertura di una procedura telematica e a tempi indeterminati di lavorazione. I doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza non impongono al creditore di attendere ulteriormente senza certezza di tempi prima di tutelarsi in giudizio, né alcuna norma dispone la sospensione dei relativi giudizi. In mancanza di modifiche delle procedure amministrative e dei tempi di pagamento, il giudice amministrativo assegna al Ministero un termine per l’esecuzione e nomina commissario ad acta il Prefetto competente per territorio. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. non si applica quando l’ottemperanza riguarda l’erogazione di un contributo, perché la misura risulterebbe iniqua.

Il Fatto

Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 27 del 16 gennaio 2025 aveva condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere alla ricorrente il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre le spese legali. Il beneficio è previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.

La ricorrente ha notificato la sentenza in forma esecutiva, ha atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e ha documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione. Non avendo ricevuto il bonus, ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’assegnazione di un termine di sessanta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna del Ministero al pagamento delle astreintes. L’Avvocatura dello Stato si è costituita con memoria meramente formale, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che dagli atti non emerge l’avvenuto pagamento di tutte le somme spettanti in forza della sentenza di condanna. Il presupposto dell’ottemperanza è dunque integrato.

Nel merito, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza consolidata in giudizi del tutto analoghi, citata in blocco dalle sentenze nn. 747-755, 784-798, 808-828, 840-852 e 868-885 del 2025. Gli avvisi pubblicati sul sito istituzionale del Ministero e su quello dell’USR Umbria, volti a raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, non giustificano il differimento del diritto riconosciuto dal giudice del lavoro.

La tesi dell’Amministrazione, fondata sui doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza, viene superata dal rilievo che la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente, senza certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare in concreto eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma supporta l’idea che il docente debba attivare la procedura amministrativa e attendere senza certezza di tempi la presa in carico della sua posizione.

Il Collegio osserva che, in mancanza di modifiche delle procedure amministrative e dei tempi con cui il Ministero si impegna a corrispondere il bonus riconosciuto da giudicati civili, mantengono validità le considerazioni sui limiti del comportamento collaborativo esigibile dal creditore. Non vi sono quindi ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza.

In accoglimento del ricorso, il Tribunale assegna al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme e nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Terni o un funzionario delegato, che su richiesta della ricorrente provvederà in via sostitutiva al rilascio della carta e all’accredito delle somme, con compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante. La penalità di mora è invece negata: trattandosi dell’erogazione di un contributo, la misura risulterebbe iniqua. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari, a favore del difensore antistatario; il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti e alla Ragioneria Generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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