Avvalimento premiale e interpretazione sistematica della lex specialis (Cons. Stato n. 4744 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’interpretazione della lex specialis di gara trovano applicazione i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., dovendosi intendere le clausole le une per mezzo delle altre e attribuire ad esse il senso risultante dal complesso dell’atto. Il divieto di avvalimento premiale può quindi desumersi in via interpretativa, anche senza espressa previsione, quando la ratio della legge di gara richieda che il requisito esperienziale sia vantato dal componente del raggruppamento titolare di una quota di partecipazione rilevante. Il chiarimento della stazione appaltante che si limiti a ribadire tale assetto è meramente interpretativo e non integra modifica del bando, né richiede motivazione rafforzata. L’avvalimento delle certificazioni di parità di genere è ammissibile ove l’ausiliaria si impegni a trasferire in concreto l’organizzazione e le risorse che hanno consentito la certificazione.
Il Fatto
Autostrade per l’Italia s.p.a. indiceva una procedura aperta per un accordo quadro relativo a lavori geotecnici, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in favore delle prime due migliori offerte. Partecipava il costituendo RTI facente capo a un consorzio stabile, con una mandante titolare del requisito esperienziale e di una quota pari al 15,50%.
Nel corso delle verifiche di coerenza interna, la stazione appaltante richiamava l’attenzione della commissione su un chiarimento che escludeva l’avvalimento premiale per il sub-criterio relativo al curriculum dei lavori in presenza di traffico. Seguiva la rimodulazione dei punteggi e l’aggiudicazione in favore del RTI secondo classificato. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e il consorzio appellava, contestando anche l’ammissibilità dell’avvalimento della certificazione di parità di genere, la posizione fiscale dell’aggiudicataria e la qualificazione nelle categorie scorporabili.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta il primo motivo muovendo dal canone ermeneutico. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il coordinamento delle clausole prescritto dall’art. 1363 cod. civ. opera anche quando il senso letterale di una di esse appaia inequivoco, perché il significato delle dichiarazioni negoziali si acquisisce solo al termine del processo interpretativo. Il dato testuale conserva rilievo fondamentale ma non è decisivo.
Applicando tale criterio, la Corte ritiene corretta la lettura sistematica dei documenti di gara. Il disciplinare ammette in via generica l’avvalimento premiale, ma la previsione va coordinata con i criteri di valutazione, che consentono al raggruppamento di spendere il requisito esperienziale di una componente solo se questa detenga una quota pari o superiore al 40%. Poiché la mandante ausiliaria partecipava per il 15,50%, la negazione del punteggio è conforme alla legge di gara.
La ratio è individuata nella necessità che l’esperienza sia vantata dal concorrente che assume un ruolo esecutivo significativo nella commessa, così evitando che il prestito sia meramente cartolare. Il chiarimento dell’aprile precedente si limita a ribadire tale assetto ed è dunque interpretativo. Ne consegue l’infondatezza della doglianza sulla motivazione rafforzata e l’irrilevanza delle diverse determinazioni assunte in altre gare, poiché ogni procedura di evidenza pubblica possiede autonomia funzionale.
Quanto alla certificazione UNI/PdR 125:2022, la Corte conferma che si tratta di una certificazione di processo, espressiva di modelli organizzativi trasferibili mediante avvalimento effettivo. I contratti prodotti impegnano le ausiliarie a mettere a disposizione politiche, know-how e personale qualificato: il sindacato del giudice resta quindi nei limiti dell’illogicità, irragionevolezza e travisamento. Sulla posizione fiscale, l’istanza di annullamento in autotutela costituisce espressa contestazione del debito; la cartella è stata annullata con riconoscimento dell’insussistenza della pretesa, trattandosi di irregolarità meramente dichiarativa, in coerenza con il principio del risultato e del favor partecipationis. Il quarto motivo è respinto richiamando l’art. 30, comma 1, Allegato II.12 e l’art. 119 del Codice sul subappalto qualificante. L’appello è rigettato con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole