Divieto di detenere armi e conflittualità interpersonale (TAR Sicilia n. 2105 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà di detenere e portare armi costituisce un interesse del privato cedevole rispetto all’esigenza di tutela della pubblica e privata incolumità. L’Autorità di pubblica sicurezza esercita un potere di natura cautelare, non sanzionatoria, e può negare o revocare l’autorizzazione anche in presenza di meri indizi di inaffidabilità o di segni di pericolosità. Non è necessario un abuso accertato delle armi: è sufficiente che circostanze concrete dimostrino la non completa affidabilità del soggetto al loro uso. In materia, il giudizio amministrativo può fondarsi su valutazioni probabilistiche e su fatti privi di rilevanza penale, comprese situazioni di conflittualità familiare, di convivenza o di vicinato. La remissione della querela, l’estinzione del reato o l’archiviazione penale non fanno venir meno il giudizio di pericolosità.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura gli ha imposto il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti. Il gravame si fondava su due motivi: violazione degli artt. 11, 39 e 43 R.D. n. 773/1933, difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei fatti; violazione di legge e carenza di istruttoria sotto altro profilo, con dedotta irragionevolezza e illogicità manifesta.

L’amministrazione statale si è costituita in giudizio e ha depositato la documentazione in adempimento di un’ordinanza istruttoria. L’istanza cautelare è stata rigettata con provvedimento non appellato, con compensazione delle spese di fase. All’udienza pubblica dell’8 maggio 2024 la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata, propria e del giudice di appello, secondo cui la facoltà di detenere e portare armi recede di fronte al ragionevole sospetto di abuso. L’Amministrazione può legittimamente negare la detenzione e il porto d’armi anche quando la condotta dell’interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità. Il compito dell’Autorità di pubblica sicurezza, esercitato con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma cautelare: mira a prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità.

Ne deriva che, ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione, non è necessario un obiettivo e accertato abuso delle armi, bastando circostanze che dimostrino la non piena affidabilità del soggetto. Spetta al prudente apprezzamento dell’Autorità individuare la soglia di emersione delle ragioni impeditive: possono assumere rilevanza anche fatti isolati ma significativi, reati diversi dalla materia delle armi e vicende personali prive di rilievo penale, da cui desumere la non completa affidabilità.

Il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio importa la legittimità del ricorso a valutazioni fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze assistite da meri elementi di fumus. Nella materia, la sfera di libertà dell’individuo recede di fronte al bene della sicurezza collettiva.

Nel caso concreto, il Collegio rileva che sulla vicenda denunziata dal familiare del ricorrente non è intervenuto alcun accertamento giudiziale, ma non può dubitarsi dell’esistenza di un clima conflittuale con l’ex compagna. I provvedimenti limitativi in materia di armi possono fondarsi su situazioni di conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato: la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, rende inopportuno che i protagonisti abbiano disponibilità di armi, ancorché l’uso improprio non si sia verificato.

L’Amministrazione conserva il potere di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, a prescindere dalla remissione della querela, dall’estinzione del reato o dall’archiviazione: tali circostanze non sono decisive per escludere la pericolosità. Le sopravvenienze favorevoli, come l’intervenuta archiviazione, potranno essere valutate in un eventuale procedimento di riesame o di nuova richiesta del titolo. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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