Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione
Luglio 2026
Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, a cura di Vittoria Amirante (settore civile) e Michele Toriello (settore penale). Fonte: Portale del Massimario.
Le ordinanze interlocutorie non decidono la causa: segnalano una questione che la Corte considera aperta e ne affidano la soluzione a una sede più autorevole. In questa raccolta ricorrono quattro tipi di provvedimento: il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea (art. 267 TFUE); la rimessione alla pubblica udienza della Sezione, per le questioni di rilevanza nomofilattica; la rimessione alle Sezioni Unite penali (art. 618, comma 1-bis, c.p.p.), in presenza di un contrasto; la questione di legittimità costituzionale sollevata davanti alla Corte costituzionale.
Per ogni ordinanza sono riportati estremi, voce e questione nel testo della Raccolta. Per le questioni di maggiore impatto pratico è collegata una scheda di approfondimento, che sarà aggiornata con la decisione.
Settore Civile
Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
IMPIEGO PUBBLICO. Docente a tempo determinato – Orario di lavoro a tempo parziale inferiore al 50% dell’orario complessivo settimanale – Carta elettronica del docente – Art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 14, comma 4-bis, del d.l. n. 113 del 2024, conv. dalla l. n. 143 del 2024, e dall’art. 1, comma 572, lett. a), b), c), l. n. 207 del 2024 e dall’art. 6-bis, comma 1, lett. a) l. n. 79 del 2025 – Spettanza – Misura dell’erogazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte UE ex art. 267 TFUE.
La Sezione Lavoro, nell’ambito di un giudizio promosso, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla cd. Carta del docente, da una docente della scuola superiore di secondo grado, assunta alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione con contratti di lavoro a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo parziale, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, formulando i seguenti quesiti: – se la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES e la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, anche lette in combinato disposto tra loro, debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella italiana di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, nella versione anteriore alle modifiche apportate nel 2024 e nel 2025, la quale non prevede che la Carta elettronica del docente sia erogata in favore dei docenti con contratto di lavoro a tempo determinato e orario di lavoro a tempo parziale in misura inferiore al 50% dell’orario complessivo settimanale, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva; – in caso di risposta affermativa al primo quesito, se la Carta elettronica del docente, anche negli anni anteriori alla modifica dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, debba essere erogata in favore dei docenti di cui al quesito A) nella stessa misura prevista per i docenti con orario di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale in misura superiore al 50% dell’orario complessivo settimanale, o se invece debba essere applicato il criterio del «pro rata temporis», con conseguente erogazione della Carta elettronica del docente per un importo proporzionale all’orario di lavoro effettivo.
Pubblica udienza – Sezione Prima civile
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE. Giurisdizione sul giudicato – Principi nomofilattici elaborati dalle Sezioni Unite – Natura di ordine pubblico.
Nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’accertamento, ai sensi degli artt. 67 della l. n. 218 del 1995 e 30 del d.lgs. n. 150 del 2011, dell’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento e l’esecuzione in Italia di alcune sentenze emesse dalla High Court of Justice del Regno Unito, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica, delle questioni relative alla giurisdizione sul giudicato straniero e alla dedotta contrarietà all’ordine pubblico delle statuizioni di cui si chiede il riconoscimento anche rispetto ai princìpi elaborati dalle Sezioni Unite in materia di contratti derivati.
CONTRATTI BANCARI. Diritto alla consegna di copia del contratto sottoscritto – Art. 119 T.U.B. – Applicabilità.
La Sezione Prima civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica, della questione se il diritto alla consegna di copia del contratto sottoscritto prescinda dal termine previsto dall’art 119 T.U.B. e se, ed in quali termini, tale norma sia applicabile alla copia del contratto.
PROTEZIONE INTERNAZIONALE. Procedura accelerata – Legittima applicazione della sequenza temporale – Rispetto dei termini nella sequenza successiva alla decisione del Presidente della Commissione territoriale – Sufficienza – Segmento temporale antecedente – Inerzia della P.A. – Valutazione.
La Sezione Prima civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica, della questione se, ai fini della legittima applicazione della sequenza temporale della procedura accelerata, sia sufficiente che i relativi termini di definizione siano stati rispettati a seguito e per la sequenza procedimentale successiva alla decisione del Presidente della Commissione territoriale oppure se il rispetto dei termini, ex artt. 26 e 28 d.lgs. n. 25 del 2008, debba coinvolgere anche il segmento procedimentale antecedente della formalizzazione della domanda da parte dell’autorità amministrativa (formulazione del cd. modello C3) e ciò anche per la diretta incidenza sulla conoscibilità da parte del richiedente dei termini e delle regole della procedura e, quindi, di fatto, sul diritto di difesa e sul principio di effettività della tutela giurisdizionale e, in tal caso, come debba essere valutata l’inerzia (nella specie, protrattasi per cinque mesi) della P.A.
CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Contratto mancante o invalido per difetto di forma scritta ad substantiam – Attestazione della copertura finanziaria – Azione ex art. 2041 c.c. nei confronti del funzionario o dell’Ente territoriale.
La Sezione Prima civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica, della questione – sulla quale si registra un contrasto giurisprudenziale – se, ove il contratto con la P.A. manchi o sia invalido, perché non stipulato in forma scritta ad substantiam, ma vi sia la attestazione della copertura finanziaria, sia consentito al contraente di agire ex art. 2041 c.c., in via diretta, nei confronti dei funzionari pubblici o se, invece, in tali casi, l’azione di ingiustificato arricchimento debba essere promossa nei confronti dell’Ente territoriale.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Inquinamento ambientale – Oneri di bonifica – Principio “chi inquina paga” – Applicabilità anche all’ente pubblico titolare del sito inquinato – Necessità della prova che l’ente pubblico sia responsabile dell’inquinamento.
In tema di oneri di bonifica ambientale, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza, della questione relativa all’individuazione delle condizioni necessarie all’estensione anche all’ente locale della disciplina applicabile ai privati del principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”, con particolare riguardo alla questione se sia sufficiente a tali fini l’accertamento della proprietà del sito inquinato in capo all’ente pubblico o se sia necessaria anche la prova della responsabilità di quest’ultimo nell’aver cagionato l’inquinamento.
ADOZIONI. Affidamento familiare – Sostegno economico pubblico alle famiglie e alle comunità – Determinazione dell’importo erogabile – Decurtazione del singolo importo per minore affidato in ipotesi di affidamenti plurimi – Legittimità – Condizioni.
In tema di rimborso dei costi dell’affidamento familiare, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza e la novità, della questione relativa all’individuazione dei criteri che, alla luce della legislazione nazionale e regionale, legittimano la decurtazione dell’importo complessivo del rimborso in caso di affidamenti plurimi.
Pubblica udienza – Sezione Terza civile
AVVOCATO E PROCURATORE. GIUDIZIO DI CASSAZIONE. Responsabilità professionale dell’avvocato – Valutazione prognostica sull’esito del giudizio emessa dal giudice del merito – Sindacabilità da parte del giudice di legittimità – Conseguenti valutazioni.
La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione del rilievo nomofilattico della questione, in tema di responsabilità professionale dell’avvocato, se possa ammettersi il sindacato del giudice di legittimità sul ragionamento giuridico posto a base della valutazione prognostica, espressa dal giudice del merito, sull’esito del giudizio in relazione al quale il professionista ha svolto la prestazione erronea, e: – in caso affermativo, se tale sindacato sia conciliabile con l’indirizzo che attribuisce alla valutazione prognostica del giudice di merito consistenza di giudizio di fatto non sindacabile in Cassazione; – in caso negativo, se la supposta insindacabilità sia conciliabile con l’orientamento che ammette un possibile limitato esercizio del sindacato di legittimità, in ipotesi di manifesta erroneità, almeno con riferimento alle ragioni per le quali la premessa giuridica posta a base della valutazione di merito non possa ritenersi «manifestamente e totalmente erronea».
FIDEIUSSIONE. Fideiussore – Tutela ex art. 1956 c.c. – Conoscenza della situazione economico-patrimoniale della garantita – Posizione di mero socio – Rilevanza.
La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione della particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa all’incidenza della qualità di socio della società debitrice principale sull’operatività della tutela prevista in favore del fideiussore dall’art. 1956 c.c., considerata la necessità di precisare in quali condizioni la posizione di mero socio assuma rilievo ai fini dell’accertamento della conoscenza della situazione economico-patrimoniale della società garantita.
Pubblica udienza – Sezione Lavoro
PREVIDENZA. Decadenza dall’esercizio dell’azione giudiziaria ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. con l. n. 326 del 2003 – Mero deposito del ricorso per A.T.P. – Sufficienza – Valida costituzione del rapporto processuale – Necessità.
In tema di decadenza dall’esercizio dell’azione giudiziaria ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. con l. n. 326 del 2003, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica, anche alla luce dei diversi orientamenti emersi nella giurisprudenza di legittimità, della questione relativa a se il mero deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo sia sufficiente a impedire la decadenza, a prescindere dalle sorti del ricorso medesimo, o sia necessario che detto deposito sia seguito da una valida costituzione del rapporto processuale.
LAVORO PUBBLICO. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – Art. 16 della l. n. 183 del 2010 – Presupposti – Tempistica – Questione.
In tema di rivalutazione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art. 16 della l. n. 183 del 2010, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa ai presupposti ed alle modalità, anche temporali, di esercizio del predetto potere da parte della pubblica amministrazione.
PREVIDENZA SOCIALE. Casse previdenziali private – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – Obblighi contributivi – Acquisizione di somme versate dal concessionario della riscossione – Versamento in base al sistema del “non riscosso per riscosso” – Rilevanza ai fini dei rapporti con il concessionario della riscossione e con l’iscritto alla Cassa.
In tema di obbligo di versamento di contributi previdenziali alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, atteso il carattere nomofilattico della questione relativa alla rilevanza che può assumere l’acquisizione da parte della Cassa di somme versate dal concessionario della riscossione nel vigore del sistema del “non riscosso per riscosso”, ed attesa, in particolare, la necessità di chiarire se, e in che limiti, tale acquisizione possa rilevare non soltanto sul piano del rapporto interno con il concessionario, ma anche su quello, distinto, della utilità previdenziale delle annualità nella posizione dell’iscritto.
LAVORO. Crisi aziendale – Accordo ai sensi dell’art. 4 l. 223 del 1991 per il mantenimento dei livelli occupazionali – Trasferimento di ramo d’azienda – Art. 2112 c.c. – Derogabilità con modalità diverse dall’art. 47 l. n. 428 del 1990 – Frode alla legge.
In tema di accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali funzionali alla gestione della crisi aziendale, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla portata dell’accordo contemplato dall’art. 47 della l. n. 428 del 1990 e dell’art. 4 della l. n. 223 del 1991 e le eventuali interazioni con l’art. 2112 c.c. e la frode alla legge, al fine di stabilire se sia possibile, in caso di trasferimento d’azienda, una deroga all’art. 2112 c.c. attuata con modalità diverse da quelle dell’art. 47.
SPESE GIUDIZIALI. ATPO – Natura giuridica – Procedimento sommario a carattere contenzioso – Fase decisoria – Configurabilità – Incidenza sulla determinazione delle spese di lite.
In tema di liquidazione dei compensi professionali nei giudizi di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza attesa la valenza nomofilattica della questione relativa alla valutazione della natura del procedimento per ATP, quale giudizio sommario sul modello dell’istruzione preventiva a carattere contenzioso, e della conseguente considerazione della fase decisoria nella determinazione del compenso professionale.
PREVIDENZA SOCIALE. Somme percepite a titolo di compensi per incarichi in Commissioni – Assoggettabilità a contribuzione e relativa quota – Riforma pensionistica del 1995 – Incidenza – Domanda risarcitoria – Litisconsorzio con INPS.
In tema di assoggettamento a contribuzione dei compensi erogati ai dipendenti pubblici per incarichi svolti in Commissioni, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla sussistenza di tale obbligo e alla determinazione della relativa quota, anche alla luce del regime pensionistico successivo alla riforma del 1995, nonché alla sussistenza di litisconsorzio dell’INPS rispetto alla domanda risarcitoria.
PREVIDENZA SOCIALE. Vittime del dovere – Art. 1 comma 211 della l. 232 del 2016 – Beneficio applicabile ai trattamenti pensionistici – Estensione del beneficio della contribuzione figurativa.
In tema di benefici concessi alle vittime del dovere, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all’estensibilità alle vittime del dovere del beneficio della contribuzione figurativa spettante alle vittime del terrorismo, stante la rilevanza di un coordinamento interpretativo dei commi 1 e 2 dell’art. 3 della l. n. 204 del 2006, alla luce della delimitazione temporale e contenutistica della norma di richiamo al beneficio fiscale (art. 1, comma 211, della l. n. 232 del 2016).
LAVORO PUBBLICO. Pubblica Amministrazione – Funzionari Pubblici – Onorari – Commissioni tributarie – Membri dell’organo di autogoverno della magistratura tributaria – Compenso aggiuntivo – Spettanza.
La Sezione Lavoro, ha disposto la trattazione in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica, della questione relativa alla onnicomprensività del trattamento economico dei membri del Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria (CPGT), organo di autogoverno della magistratura tributaria, in relazione al principio di non cumulabilità dei compensi pubblici, come affermato da Cass., Sez. 1, del 4 aprile 2024, n. 8873, secondo cui “In tema di compensi per lo svolgimento di incarichi pubblici, (…) non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quello già percepito, in difetto di espressa previsione normativa.”
PREVIDENZA. Contributo previdenziale addizionale di cui all’art. 2, comma 28, l. n. 92 del 2012 – Ambito applicativo – Esclusione dal versamento della contribuzione aggiuntiva di cui al successivo comma 29 – Rilevanza della natura del rapporto.
La Sezione Lavoro, in tema di obbligo di versamento della contribuzione addizionale per il caso di ricorso a rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, ha disposto la trattazione in pubblica udienza, stante la novità e la rilevanza nomofilattica, della questione relativa alla delimitazione dell’ambito di applicazione dell’art. 2, commi 28 e 29, della l. n. 92 del 2012 e, in particolare, se, alla luce dello scopo e della finalità dell’introduzione del suddetto contributo addizionale ai fini previdenziali, ai sensi dell’art. 2, comma 29, lett. d) della l. n. 92 del 2012, siano esclusi dall’obbligo di versamento: a) tutte le pubbliche amministrazioni, restando irrilevante la natura del rapporto di lavoro instaurato (privato, pubblico, di pubblico impiego contrattualizzato); b) solo le pubbliche amministrazioni parti di un rapporto di lavoro pubblico (contrattualizzato o meno).
LAVORO PUBBLICO. Indennità premio servizio – Anticipo – Diritto al rimborso – Termine di prescrizione – Individuazione – Interessi – Spettanza.
La Sezione Lavoro, nell’ambito di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, con cui era stato ordinato all’ente previdenziale il pagamento di una somma a titolo di rimborso di quanto anticipato dalla Regione per la liquidazione delle indennità di premio servizio in favore dei propri dipendenti, ha disposto la trattazione in pubblica udienza, stante la novità e la rilevanza nomofilattica, della questione relativa all’individuazione del termine di prescrizione, quinquennale o decennale, applicabile al suddetto credito, ai sensi dell’art. 19 del r.d. n. 2418 del 1933 e dell’art. 6 della l.r. Puglia n. 22 del 1983, nonché sulla spettanza degli interessi sulle dette somme anche in assenza di una formale messa in mora.
LAVORO SUBORDINATO. Reiterazione illegittima di contratti a termine – Domanda di costituzione rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della società utilizzatrice – Decadenza ex art. 39 d.lgs. n. 81 del 2015 – Dies a quo – Cessazione dello svolgimento dell’attività presso l’utilizzatore – Documento di valutazione dei rischi – Applicabilità dell’art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81 del 2008 all’ipotesi di subentro nell’appalto.
La Sezione Lavoro, nell’ambito di un giudizio promosso da un lavoratore per la declaratoria di illegittimità dei contratti di somministrazione a termine e delle relative proroghe e alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, alle dipendenze della società utilizzatrice, ha disposto la trattazione in pubblica udienza, stante la novità e la rilevanza nomofilattica, delle questioni relative: a) all’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza per l’impugnativa dei contratti di somministrazione a termine, previsto dall’art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015, in relazione al momento in cui possa dirsi cessato lo svolgimento dell’attività presso l’utilizzatore, nell’ipotesi di reiterazione di contratti di somministrazione a termine, che si susseguano senza soluzione di continuità oppure con intervalli che possono avere varia durata; b) all’applicabilità dell’obbligo di cui all’art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81 del 2008 anche alla ipotesi di subentro nell’appalto, in conseguenza dell’equiparabilità di tale ipotesi a quella di “costituzione di nuova impresa”, al fine dell’applicazione del termine di novanta giorni per l’elaborazione del DVR, previsto dal suddetto art. 28.
LAVORO SUBORDINATO. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Repechage – Elemento costitutivo – Accertamento sulla ragione tecnica, organizzativa produttiva – Idoneità al giudicato interno – Mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. – Sufficienza.
La Sezione Lavoro, nell’ambito di un giudizio instaurato dal lavoratore per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha disposto la trattazione in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica, della questione relativa a se l’accertamento della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, con particolare riferimento all’impossibilità del repechage (quale elemento costitutivo dello stesso), rivesta il carattere di autonoma statuizione, idonea a passare in giudicato in difetto di impugnazione incidentale, con conseguente insufficienza della mera riproposizione della questione in sede di gravame ex art 346 c.p.c.
LAVORO SUBORDINATO. Trasferimento di azienda – Cambio appalto – Realizzazione mediante risoluzione e stipulazione di plurimi contratti di appalto e di cessione di ramo di azienda – Applicabilità di clausola sociale di stabilità.
La Sezione Lavoro, nell’ambito di un giudizio instaurato da alcune lavoratrici per ottenere l’assunzione da parte della società subentrante, in parte, all’appalto svolto dalla società originaria datrice di lavoro, ha disposto la trattazione in pubblica udienza, stante la novità e la rilevanza nomofilattica, della questione della configurabilità di un trasferimento di azienda tramite successione – ai fini dell’applicabilità di una cd. clausola sociale di stabilità – e/o di un cambio appalto ex art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276 del 2003, in una fattispecie di “cambio appalto” attuato tramite un modello organizzativo nel quale il servizio (nel caso di specie, di logistica) oggetto del contratto di appalto sia identico a quello stipulato con il precedente appaltatore, vi sia stato un passaggio rilevante di personale e il subentro venga attuato tramite risoluzione e stipulazione di plurimi contratti (di appalto e di cessione di ramo di azienda) tutti funzionalmente preordinati a consentire all’impresa subentrante di proseguire la stessa attività economica realizzata, nei medesimi locali dal predecessore.
Pubblica udienza – Sezione Tributaria
PROCESSO TRIBUTARIO. Giudizio di cassazione – Ordinanza penale irrevocabile del giudice dell'esecuzione – Revoca della confisca con accertamento dell'estraneità al reato – Efficacia vincolante ex art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000 – Rilevanza.
La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione concernente l’incidenza, nel giudizio tributario, di un’ordinanza penale irrevocabile del giudice dell’esecuzione che, revocando la confisca, accerta l’estraneità del contribuente rispetto all’attività delittuosa da cui sono derivati gli addebiti di natura fiscale, e della eventuale efficacia vincolante della stessa ai sensi dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000.
TRIBUTI. Contributo AGCM – Istituti bancari – Presupposto soggettivo – Soglia di ricavi superiori a euro 50 milioni – Criterio di accertamento.
La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione concernente il criterio di individuazione dei ricavi da assumere per la verifica del superamento della soglia di euro 50 milioni prevista dall'art. 10, comma 7-ter, della l. n. 287 del 1990, con riferimento agli istituti bancari, avuto riguardo ai ricavi tipici dell'attività creditizia ovvero al fatturato determinato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della stessa legge.
TRIBUTI. Obbligazione tributaria del de cuius – Difetto di legittimazione passiva dei chiamati all’eredità – Eccezione – Proponibilità – Giudizio di impugnazione della cartella – Avviso di accertamento – Definitività.
La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione di particolare rilevanza nomofilattica dell’ammissibilità della proposizione dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte dei chiamati all’eredità rispetto all’obbligazione tributaria del de cuius, nell’ambito del giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, scaturita da un avviso di accertamento notificato loro in qualità di eredi del socio defunto, in relazione alla rideterminazione del reddito imponibile di partecipazione, divenuto definitivo per mancanza di impugnazione.
TRIBUTI. Art. 35 comma 10-ter.1 d.l. n. 223 del 2006 – Interpretazione – Acquisto e/o cessione del bene locato prima della scadenza della locazione finanziaria – Applicazione.
La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione, di particolare rilevanza nomofilattica, relativa all’applicazione dell’art. 35, comma 10-ter.1, del d.l. n. 223 del 2006, nel caso in cui l’acquisto e/o la cessione del bene locato da parte dell’utilizzatore avvengano prima della naturale scadenza del contratto di locazione finanziaria.
TRIBUTI. Novella sul contraddittorio nel processo tributario – Disciplina transitoria ex art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 220 del 2023 – Profili di compatibilità costituzionale.
La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione di particolare rilevanza nomofilattica, che coinvolge profili di compatibilità costituzionale della norma prevista dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023, secondo cui la novella sul contraddittorio nel processo tributario, apportata all’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, si applica ai giudizi instaurati in primo grado, in secondo grado e in cassazione a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo, ossia dal 5 gennaio 2024.
Settore Penale
Questioni di legittimità costituzionale
IMPUGNAZIONI – Sentenza di proscioglimento emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa – Condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile – Appellabilità da parte dell’imputato – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU – Rilevanza – Non manifesta infondatezza.
Le Sezioni Unite penali hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Questioni rimesse alle Sezioni Unite
REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE – LESIONI PERSONALI VOLONTARIE – Lesioni personali lievi ai danni di pubblico ufficiale o di agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni – Circostanza aggravante del delitto di cui all’art. 582 cod. pen. – Titolo autonomo di reato – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.
La Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618, comma 1- bis, cod. proc. pen., la seguente questione: “Se la ipotesi prevista dal primo periodo del primo comma dell’art. 583-quater cod. pen. integri un autonomo titolo di reato o una circostanza aggravante del reato previsto dall’art. 582 cod. pen.”.
REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE – IN GENERE – Delitto di tortura commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio – Autonomo titolo di reato ovvero circostanza aggravante speciale – Contrasto di giurisprudenza.
La Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618, comma 1- bis, cod. proc. pen., la seguente questione: “Se la fattispecie prevista dall’art. 613-bis, comma secondo, cod. pen., concernente i fatti di tortura commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, integri un autonomo titolo di reato ovvero una circostanza aggravante speciale, a pena autonoma o indipendente, della fattispecie prevista dal primo comma della medesima disposizione”.