Revoca del porto d’armi per violazioni accertate che escludono la buona condotta (TAR Toscana n. 1956 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di revoca del porto d’armi ad uso sportivo il requisito della buona condotta, richiesto dall’art. 11 del TULPS, si valuta anche alla luce delle violazioni relative ad altre licenze di pubblica sicurezza già accertate in via giurisdizionale definitiva. Il giudizio di non affidabilità rispetto all’uso delle armi può fondarsi su condotte che hanno impedito il doveroso potere ispettivo dell’autorità, sul mancato rispetto della disciplina del registro delle attività e sulla non chiara delimitazione delle attività rispetto ad operatori non autorizzati. Non sussiste difetto di motivazione quando l’amministrazione richiama contestazioni che hanno trovato riscontro definitivo in sede giurisdizionale. La pendenza di un procedimento penale non definito non è di per sé ostativa, se la revoca si fonda su altri e autonomi elementi.
Il Fatto
La Questura di Siena ha revocato al ricorrente il porto d’armi ad uso sportivo. A fondamento dell’atto l’amministrazione ha richiamato una nota della Questura di Roma, con cui si segnalavano violazioni degli artt. 9 e 17 in relazione all’art. 134 del TULPS per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte all’esercente di licenze di pubblica sicurezza. Una seconda nota della Questura di Livorno dava conto di un procedimento penale ancora pendente per fatti connessi alla stessa attività.
Da questi elementi la Questura ha tratto il convincimento della mancanza dei requisiti di buona condotta e di affidamento sul non abuso delle armi. Il ricorrente ha impugnato la revoca davanti al TAR Toscana, deducendo l’insussistenza dei presupposti e il difetto di motivazione, anche per l’omessa valutazione complessiva della sua personalità e dei titoli culturali e professionali rappresentati in sede procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le quattro censure, tutte volte a contestare la sussistenza dei presupposti della revoca, e le ritiene infondate. Il provvedimento si regge su un giudizio di mancanza di buona condotta e di affidabilità, riferito alle violazioni commesse dal ricorrente quale titolare di licenze ex art. 134 del TULPS per attività investigative e servizi connessi.
È pacifico tra le parti che la Prefettura di Roma abbia revocato quelle licenze con provvedimento impugnato e che il ricorso sia stato respinto dal TAR Lazio, sez. 1^ ter, n. 13245/24, decisione confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 598/25. Le violazioni poste a base della revoca del porto d’armi sono le stesse già accertate in quelle sedi.
Da qui il superamento del rilievo del ricorrente, secondo cui le violazioni sarebbero ancora sub iudice e quindi non idonee a produrre conseguenze: le contestazioni hanno trovato riscontro definitivo in sede giurisdizionale. Non si tratta pertanto di profilo ancora da accertare.
Il Collegio richiama quindi l’art. 11 del TULPS e la rilevanza delle violazioni relative alle licenze capitoline. Vengono in evidenza condotte che depongono sulla non affidabilità del ricorrente: il trasferimento della sede operativa senza comunicazione all’autorità, che ha impedito l’esercizio del potere ispettivo, rilievo sottolineato dal Consiglio di Stato in ragione della delicatezza dell’attività rispetto alla sfera personale dei soggetti interessati; il mancato rispetto della disciplina dell’art. 135 del T.U. sulla tenuta del registro delle attività; la non chiara delimitazione delle rispettive attività rispetto a un altro operatore non autorizzato, con cui la struttura condivideva i locali.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 in favore della Questura di Siena. Il Collegio dispone altresì l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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