Case mobili nel camping non precarie: legittimo l’ordine di demolizione (TAR Puglia n. 46 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il carattere precario di un manufatto non si valuta in base ai materiali utilizzati né alla tecnica costruttiva, ma secondo un criterio funzionale, avendo riguardo alla destinazione obiettiva dell’opera. Se le strutture soddisfano esigenze stabili e permanenti, la natura precaria va esclusa e l’intervento necessita di titolo edilizio. Le case mobili collocate in una struttura ricettiva all’aperto, prive di meccanismi di rotazione e stabilmente ancorate al suolo, costituiscono abuso edilizio e non rientrano nel regime degli allestimenti mobili. L’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, non richiede motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e delle norme violate e, avendo carattere reale, prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Ostuni ha ingiunto la demolizione di una struttura ad uso abitativo e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004. L’opera consiste in una casa mobile collocata in un camping villaggio turistico, in area paesaggisticamente vincolata, identificata attraverso il fascicolo fotografico allegato al rapporto della Polizia locale, anch’esso impugnato.

Il provvedimento nasce da accertamenti su una serie di strutture destinate ad uso abitativo, prive di titolo edilizio, site su area di proprietà di una società, nella disponibilità del ricorrente in forza di un titolo azionario. Il TAR ha dapprima sospeso in via cautelare l’efficacia dell’ordine e poi deciso nel merito, respingendo il ricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, ruotano attorno alla qualificazione dell’opera come manufatto precario ex art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la precarietà non dipende dai materiali, ma dalla destinazione funzionale: se le opere sono dirette a soddisfare esigenze stabili, la natura precaria è esclusa a prescindere dalla tecnica costruttiva (Cons. Stato, Sez. VI, n. 150 del 2018). La precarietà, inoltre, non va confusa con la stagionalità, perché l’uso annualmente ricorrente non esclude una destinazione permanente (Cons. Stato, Sez. II, n. 5965 del 2020; Sez. VI n. 10856 del 2022).

Applicando tale criterio, il Tribunale ritiene la doglianza priva di riscontro probatorio. Il ricorrente non ha dimostrato la temporaneità dell’ancoraggio, la presenza di meccanismi di rotazione né l’allacciamento facilmente rimovibile alle reti tecnologiche, come richiesto dall’art. 17, comma 4, L.R. Puglia n. 11/1999. Le fotografie prodotte, riferite allo smontaggio volontario di altre case mobili, mostrano anzi manufatti privi di rotazione e non facilmente amovibili. Irrilevante è il richiamo all’alloggio stagionale, perché temporanee sono le modalità di soggiorno dei proprietari turnisti, non la presenza e l’utilizzazione della struttura.

Quanto alla riferibilità dell’abuso, il Collegio aderisce al principio dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017: gli ordini di demolizione, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante e si applicano a chi si trovi in un rapporto con la res tale da assicurare il ripristino dell’ordine giuridico violato. Nel caso concreto il ricorrente ha la disponibilità del bene in virtù del titolo azionario, a prescindere da ogni profilo di responsabilità nella realizzazione dell’illecito.

Infondate sono anche le censure su motivazione e istruttoria. L’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e delle norme violate (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6404 del 2023). L’atto descrive specificamente l’opera e individua le norme violate; le contestazioni sulla necessità dell’autorizzazione paesaggistica sono generiche e smentite dal rapporto della Polizia locale, richiamato per relationem.

Il richiamo al legittimo affidamento è respinto: l’illecito edilizio ha carattere permanente e il tempo non può legittimarlo in via di fatto, rafforzando anzi il carattere abusivo dell’intervento. Quanto all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la mancata esatta identificazione dell’area da acquisire non inficia l’ingiunzione, potendo essere compiuta con atti successivi; il principio di proporzionalità non opera rispetto a un atto prodromico vincolato. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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