Cass. civ. Sez. III n. 27139 del 18.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 27139/2026, depositata il 18/10/2026 (R.G. 10025/2025). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto:

Azione di responsabilità civile dei magistrati ex lege relazione sentenza penale di assoluzione Ad. CC 9 ottobre 2026 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10025/2025 R.G. proposto da: rappresentato e difeso dall’avvocato , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliato per legge; -ricorrentecontro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente in carica; -intimataavverso la sentenza della CORTE d’APPELLO di MILANO n. 2850/2024 udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott.

FATTI DI CAUSA

medico convenzionato dell’A.S.L. Verbano- Cusio-Ossola, veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania per i reati di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e truffa aggravata (art. 640 c.p.) in continuazione ai danni di alcuni suoi assistiti. Con sentenza n. 979/2005, il Tribunale di Verbania condannava l’imputato alla pena di due anni di reclusione ed interdizione dai pubblici uffici, operando in sentenza la riqualificazione a sorpresa del fatto contestato con riguardo all’assistito Craighero nel più grave delitto di concussione ex art. 317 c.p., senza previa contestazione ex art. 521 c.p.p. e senza concedere termini a difesa.

La Corte d’appello di Torino dichiarava la nullità della decisione di primo grado limitatamente alla concussione, ma confermava la condanna per abuso d’ufficio.

Successivamente, investita del ricorso dell’imputato, la Corte di Cassazione penale, con sentenza del 13.06.2018 (dep. 11.01.2019) annullava senza rinvio la sentenza d’appello «perché il fatto non sussiste», rilevando l’assenza di chiarimento di alcuni snodi fondamentali dell’accertamento dei fatti e la mancanza di prova degli elementi strutturali del reato. 2.A fronte dei pregiudizi professionali, personali ed economici patiti nei lunghi anni di processo penale e del correlato procedimento disciplinare, il adiva il Tribunale di Milano per sentire condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) quantificati in € 2.000.000,00. Il Tribunale di Milano rigettava integralmente la domanda risarcitoria.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2850/2024, ha respinto l’appello del confermando la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso La Presidenza del Consiglio dei Ministri, benché intimata, non ha svolto difese.

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della ordinanza entro il termine di giorni sessanta dalla data della decisione in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Nella impugnata sentenza la corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda risarcitoria del in quanto:

a) ha dichiarato inammissibile la doglianza fondata sulla violazione dell’art. c.p.p.

(mancata contestazione della riqualificazione in concussione), poiché dedotta specificamente soltanto in sede di gravame, a fronte delle generiche allegazioni formulate in primo grado;

b) ha ritenuto che la condotta dei giudici di Verbania e di Torino rientrasse nell’esercizio della fisiologica attività interpretativa delle norme e di valutazione dei fatti e delle prove;

c) ha chiarito che la riforma o l’annullamento in sede di legittimità di un provvedimento giudiziario non integrano di per sé una colpa grave dello Stato-giudice, in difetto di un’abnormità o di una violazione grossolana e macroscopica della legge;

d) ha evidenziato che il è venuto meno all’onere di allegare e provare la specifica fattispecie di colpa grave tipizzata e) ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della Presidenza del Consiglio (€ 12.000,00 oltre al rimborso delle spese prenotate e da prenotare a debito) e dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia: «violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell’art. 521 cpp in combinato disposto con l’ art 24 della Costituzione»; in sintesi, il ricorrente sostiene che la riqualificazione del reato compiuta dal Tribunale di Verbania senza preventiva contestazione e senza concedere termini a difesa costituisca una palese e gravissima lesione del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU) e integri un’ipotesi di colpa grave ope legis ex art. 2, comma 3, L. 117/1988; censura la sentenza impugnata per aver applicato indebitamente clausola salvaguardia, ignorando l’annullamento senza rinvio della Cassazione penale “perché il fatto non sussiste” per difetto di tipicità dell’accusa e per travisamento probatorio costituisca un errore giudiziario macroscopico, inescusabile ed insuscettibile di protezione.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Può essere utile un breve inquadramento sistematico della normativa in tema di responsabilità civile del magistrato penale. La domanda risarcitoria azionata dal dott. confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiama in causa condotte giurisdizionali poste in essere in diversi momenti temporali: -la sentenza del Tribunale di Verbania del 22 novembre 2005, soggetta ratione temporis al testo originario della L. n. 117/1988; -la sentenza della Corte d’Appello di Torino del 21 febbraio 2017, ricadente sotto il vigore della L. n. 117/1988 come novellata dalla legge Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Un., n.

a) le modifiche introdotte dalla L. n. 18/2015 non hanno mutato la portata fondamentale della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 2, L. n. 117/1988, riaffermando l’insindacabilità dell’attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove;

b) sia nel regime della “grave violazione di legge per negligenza inescusabile” (ante-2015) sia in quello della “violazione manifesta della legge” (post-2015), la responsabilità dello Stato-giudice sorge solo di fronte a scelte decisionale totalmente abnormi, arbitrarie o prive di aggancio logico-giuridico con l’ordinamento;

c) la violazione manifesta presuppone l’attribuzione alla norma di un significato del tutto incompatibile con essa alla luce di qualsiasi criterio ermeneutico ragionevolmente utilizzabile.

Sotto il profilo dei principi costituzionali ed eurounitari, la garanzia del diritto di difesa e del giusto processo (artt. 24 e 111 Cost., art.

CEDU,

art.

CFRUE)

impone l’imputato tempestivamente informato della natura e dei motivi dell’accusa (Corte EDU, Drassich c. Italia; Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 9 novembre Tuttavia, l’eventuale nullità o la riforma in sede di impugnazione di un provvedimento giudiziario (compreso l’annullamento senza rinvio della Cassazione penale “perché il fatto non sussiste”) rientra nel fisiologico sistema dei controlli e dei rimedi endoprocessuali previsti dal codice di rito.

L’esito favorevole del controllo di legittimità non si traduce automaticamente in una responsabilità civile dello Stato ex L. n. 117/1988, occorrendo la dimostrazione di uno specifico ed autonomo profilo di colpa grave non spiegabile.

3.2. Tanto premesso il motivo di ricorso è inammissibile. Invero, la censura formulata dal ricorrente — incentrata sulla presunta lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. determinata dalla riqualificazione a sorpresa del reato in concussione ex art. 317 c.p. ad opera del Tribunale di Verbania, in assenza di previa contestazione ex art. 521 c.p.p. — si infrange contro la pregiudiziale ratio decidendi posta a fondamento della sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il giudice di secondo grado ha infatti accertato che la specifica doglianza relativa alla violazione dell’art. 521 c.p.p. era stata formulata per la prima volta soltanto nel giudizio di appello, dichiarandola inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. per violazione del divieto di ius novorum.

Il ricorrente non deduce in quale atto del giudizio di primo grado la dedotta violazione dell’art. 521 c.p.p. fosse stata specificamente allegata, né trascrive i relativi passaggi processuali, sicché la censura non si confronta con l’autonoma ratio decidendi fondata sulla novità della questione.

Trova pertanto applicazione il principio costante di questa Corte secondo cui, qualora la sentenza impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra loro autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, l’omessa o inefficace impugnazione di una di esse rende inammissibile il motivo nel suo complesso.

3.3. In ogni caso, ove pure si volesse accedere all’esame del merito, la doglianza si rivela destituita di fondamento. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 117 del 1988 (ratione temporis applicabile alla fattispecie), «nell’esercizio delle funzioni giudiziarie luogo responsabilità l’attività interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove».

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha a più riprese chiarito che l’esenzione da responsabilità dello Stato-giudice, sancita dalla c.d. “clausola di salvaguardia”, cede soltanto di fronte a violazioni macroscopiche, inescusabili ed abnormi del dato normativo o a palesi travisamenti del fatto, ovvero quando il provvedimento giurisdizionale si risolva in un’operazione del tutto arbitraria e priva di aggancio con l’ordinamento giuridico.

Nel caso in esame, la corte territoriale ambrosiana ha correttamente rilevato che sia le valutazioni espresse dai giudici di merito di Verbania sia la conferma parziale resa dalla Corte d’appello di Torino rientravano nell’alveo della fisiologica attività interpretativa delle fattispecie incriminatrici e del compendio probatorio. Il fatto che la Corte di cassazione penale abbia successivamente annullato senza rinvio la sentenza di condanna “perché il fatto non sussiste” non costituisce, di per sé solo, elemento idoneo a fondare una responsabilità civile per colpa grave dei magistrati del merito. Il successivo proscioglimento o l’esito favorevole del controllo di legittimità penale rientra nelle dinamiche ordinarie delle impugnazioni previste dal codice di rito e non equivale automaticamente ad equiparare l’esito favorevole per l’imputato a conclusione del giudizio di legittimità in un errore giudiziario dei giudici di merito, risarcibile ai sensi della legge n. 117 del 1988.

Avendo il ricorrente omesso di allegare e dimostrare specifici indici di abnormità o di negligenza inescusabile a carico dei giudici penali, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto regolatori della materia, rigettando legittimamente la pretesa risarcitoria.

3.3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo parte intimata svolto difese. P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2026, nella camera di consiglio

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 317 c.p.

Tutte le 50 sentenze sull'art. 317 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *