Cass. civ. Sez. I n. 27393 del 20.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 27393/2026, depositata il 20/10/2026 (R.G. 21186/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21186/2026 R.G. proposto da: rappresentato e difeso dall’avvocato -ricorrentecontro Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, Questura Di Venezia in persona del legale rappresentante pro tempore -intimatiavverso il decreto del Giudice Di Pace di Milano n. 7071/2026 depositato il Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2026 dalla Presidente Maria Acierno.

FATTI DI CAUSA

In data 9 settembre 2026, la Questura di Venezia – Ufficio Immigrazione trasmetteva al Giudice di Pace di Milano una richiesta di convalida del trattenimento di cittadino tunisino, presso il Centro di permanenza per i rimpatri (breviter C.P.R.) di Milano – Corelli (MI). All’udienza dell’11 settembre 2026, il difensore del trattenuto si opponeva alla richiesta di convalida del trattenimento poiché doveva ritenersi inespellibile in quanto padre di cittadini italiani minorenni e convivente con un cittadino italiano entro il secondo grado di parentela; chiedeva in subordina di applicare una misura alternativa al trattenimento non sussistendo rischio di fuga in virtù della situazione familiare. Il Giudice Pace di Milano, con provvedimento dell’11 settembre 2026, convalidava il trattenimento in quanto il provvedimento del Questore sarebbe stato emesso nelle ipotesi previste dall’art. 13 D.lgs. n. 286/1998 e sarebbe necessario ai sensi dell’art. 14, comma 1 D.lgs. n. 286/1998 procedere ad acquisire i documenti per il viaggio. Il Giudice di Pace riteneva inoltre insussistenti situazioni ostative all’espulsione ex art. 19 D.lgs. n. 286/1998 in virtù della mancata prova della convivenza dello straniero con i parenti cittadini italiani e che non vi fossero elementi idonei volti a ritenere la misura sproporzionata rispetto ai diritti fondamentali dell’interessato.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione svolgendo quattro motivi. Ha resistito, con controricorso, il Ministero dell’Interno – Questura di Potenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la “nullità del decreto per motivazione apparente e omesso esame delle specifiche eccezioni e produzione difensive. Violazione degli artt. 111 co. 6, Cost., 132 n. 4, c.p.c., 14 co.4 e 14.1 D.L.vo 286/1998. Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”.

Il decreto del giudice di pace di Milano sarebbe viziato in quanto mancherebbe di confrontarsi con tutta una serie di allegazioni e produzioni documentali effettuate dalla parte aventi come oggetto il rapporto di parentela con il fratello cittadino italiano e la disponibilità di quest’ultimo a riaccoglierlo, il fatto che il ricorrente sia padre di tre cittadini italiani e la pendenza della richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia presso la Questura di La motivazione si esaurirebbe nell’apodittica affermazione dell’assenza di prova della convivenza, dalla quale il Giudice farebbe discendere l’insussistenza di cause ostative all’espulsione senza confrontarsi con gli elementi allegati e documentati dalla difesa a sostegno della convivenza dedotta e senza spiegare per quali ragioni questi sarebbero inidonei a provare la dedotta convivenza.

Il decreto andrebbe quindi cassato in quanto viziato da motivazione meramente apparente in quanto non renderebbe logico il percorso logicogiuridico seguito dal Giudice di Pace.

Con il secondo motivo si censura la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 co. 2-bis, 14 co. 1 e 4, 19 co. 2 lett. c) e 30 co. 1 lett. d) D.L.vo 286/1998, dell’art. 8 CEDU e degli artt. 2,29,30 e 31 Cost. Omesso controllo sulla manifesta illegittimità dell’espulsione e situazione familiare del ricorrente. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”

Il Giudice di Pace avrebbe convalidato il trattenimento senza svolgere un adeguato controllo sul decreto di espulsione quale atto presupposto, nonostante la difesa avesse dedotto e documentato l’esistenza di plurimi vincoli familiari del ricorrente con cittadini italiani. In particolare, il sig. avrebbe dedotto di vivere con il fratello, cittadino italiano, presso l’abitazione di quest’ultimo in ed è padre di tre cittadini italiani, due dei quali minorenni.

Tale profilo andrebbe valutato anche alla luce della verifica da effettuare circa la compatibilità dell’allontanamento con il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 CEDU. Controllo che nel caso di specie sarebbe mancato avendo il giudice di pace escluso la sussistenza di condizioni all’esclusione sulla base dell’affermata mancata prova della convivenza con il fratello, senza verificare la presenza della condizione di inespellibilità prevista dall’art. 19 co. 2, lett. c), D.L.vo n. 286/1998. Da ciò deriverebbe l’illegittimità del trattenimento avendo il giudice mancato di svolgere il necessario controllo sulla manifesta illegittimità del titolo espulsivo.

Con il terzo motivo si denuncia la “Violazione degli artt. 13 co. 3, e 14 co.1 e 4 D.L.vo 286/1998. Omessa verifica della concreta e attuale eseguibilità dell’espulsione in presenza del precedente diniego di nulla Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 13, comma 3, e 14, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 286/1998, per avere il Giudice di pace convalidato il nuovo trattenimento senza verificare se fossero venute meno le esigenze processuali che avevano determinato il precedente diniego del nulla osta all’espulsione da parte della Procura della Repubblica di Venezia, comunicato in data 1° luglio 2026, e la conseguente cessazione del precedente trattenimento.

In particolare, la difesa rileva che, sebbene il Questore di Venezia avesse formulato una nuova richiesta di nulla osta in data 9 settembre 2026, dagli atti non risulti né il rilascio di tale autorizzazione né una comunicazione attestante il superamento delle esigenze processuali già rappresentate. Secondo il ricorrente, la mera reiterazione della richiesta di nulla osta, in assenza di elementi indicativi di un mutamento della situazione processuale, non sarebbe stata sufficiente a giustificare un nuovo trattenimento, dovendo essere previamente accertata la concreta possibilità di dare esecuzione al provvedimento espulsivo. Diversamente, si consentirebbe di reiterare la privazione della libertà personale mediante l’adozione di un nuovo decreto di espulsione e la presentazione di una nuova richiesta di nulla osta, senza verificare il permanere delle ragioni ostative all’esecuzione della precedente espulsione.

Con il quarto motivo si denuncia “la violazione degli artt. 13, co. 4bis e 14 co.1 e 4 D.L.vo 286/1998. Omessa valutazione individualizzata della necessità e proporzionalità del trattenimento e indebita valorizzazione automatica della mancanza del passaporto. Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c”. In particolare, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere convalidato il trattenimento senza procedere a un’autonoma valutazione dell’effettiva sussistenza del rischio di fuga e della necessità e proporzionalità della misura, limitandosi a valorizzare la mancanza del passaporto e la conseguente impossibilità di applicare le misure alternative previste dall’art. 14, comma 1bis, del d.lgs. n. 286 del 1998. Deduce che il giudice della convalida avrebbe omesso di considerare una serie di circostanze individuali, tra cui il radicamento ultraventennale in Italia, la disponibilità di un domicilio presso il fratello cittadino italiano, la presenza di tre figli cittadini italiani, due dei quali minorenni, nonché la condotta successiva alla cessazione del precedente trattenimento, caratterizzata dalla mancata irreperibilità e dall’attivazione presso la Questura per la formalizzazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari.

Richiamando Cass. civ., sez. I, ord. n. 18409 del 2023 e i principi di proporzionalità e di preferenza per le misure meno coercitive desumibili dalla direttiva 2008/115/CE, il ricorrente sostiene che la mancanza del passaporto, pur rilevante ai fini dell’accesso alle misure alternative, non esaurirebbe la valutazione demandata al giudice, il quale avrebbe dovuto esaminare concretamente tutti gli elementi allegati, verificando l’effettività del rischio di fuga e la necessità della privazione della libertà personale. Denuncia, pertanto, la violazione degli artt. 13, comma 4bis, e 14, commi I primi due motivi, suscettibili di esame congiunto in ragione della loro connessione, sono infondati.

Le censure, sebbene articolate, rispettivamente, sotto il profilo della nullità della motivazione e della violazione di legge, si risolvono, nella sostanza, nella contestazione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito in ordine alla mancata dimostrazione della convivenza del ricorrente con il fratello, cittadino italiano.

In particolare, la dedotta apparenza della motivazione e l’asserita omessa considerazione delle allegazioni e delle produzioni documentali difensive non evidenziano un’effettiva carenza del percorso argomentativo del decreto impugnato, ma esprimono il dissenso della parte rispetto alla valutazione degli elementi acquisiti, in quanto ritenuti insufficienti a dimostrare l’effettività della convivenza dedotta. La motivazione, ancorché sintetica, consente infatti di individuare la ragione della decisione nella mancata prova del presupposto fattuale invocato a sostegno della dedotta causa di inespellibilità e risulta, pertanto, intelligibile nel suo contenuto essenziale. Viene esplicitata una rilevante carenza probatoria. Deve ricordarsi, al riguardo, che, secondo il principio enunciato da Cass., Sez. Unite., 7 aprile 2014, n. 8053, il vizio di nullità della motivazione è configurabile soltanto in presenza di anomalie che si traducono nella violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., quali la mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. La mera insufficienza argomentativa, così come il dissenso rispetto alla valutazione del materiale istruttorio, non integra, invece, una simile anomalia, né consente di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova sede di valutazione dei fatti.

Nel caso in esame, il decreto impugnato rende riconoscibile la ragione della decisione, individuata nella mancata dimostrazione della convivenza, senza doglianze ricorrente evidenzino un’omissione argomentativa tale da impedire la comprensione della ratio decidendi. Parimenti, il secondo motivo non individua un’effettiva violazione delle disposizioni invocate in materia di tutela dell’unità familiare, ma mira a ottenere una diversa valutazione della situazione personale e familiare del ricorrente, valorizzando il rapporto con il fratello, la dedotta convivenza e la paternità di tre figli cittadini italiani, due dei quali minorenni. Quanto al rapporto con il fratello, l’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998 subordina l’operatività del divieto di espulsione alla sussistenza dell’effettiva convivenza con il parente cittadino italiano entro il secondo grado. La sola esistenza del vincolo di parentela non è, pertanto, sufficiente, occorrendo che il presupposto fattuale della convivenza risulti concretamente dimostrato.

In tal senso si è espressa Cass., Sez. I, ord. 26 giugno 2024, n. 17551, che, nell’interpretare la disposizione richiamata, ha sottolineato la necessità di una convivenza effettiva, caratterizzata dalla condivisione della vita quotidiana nella medesima dimora, non essendo sufficiente il mero rapporto di parentela. Ne consegue che la censura, nella misura in cui contesta il giudizio di insufficienza probatoria espresso dal giudice di merito senza individuare un autonomo errore nell’interpretazione o nell’applicazione della disposizione, si risolve in una richiesta di rivalutazione degli elementi acquisiti, estranea al giudizio di legittimità. Neppure il richiamo alla paternità dei figli cittadini italiani è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’erroneità della decisione. La tutela della vita familiare garantita dall’art. 8 CEDU richiede una valutazione concreta della natura e dell’effettività dei legami, non potendosi attribuire rilievo esclusivo alla sussistenza formale rapporto filiazione, indipendentemente dalle modalità con cui esso si esplica nella realtà. Nel caso in esame, il ricorso non allega elementi concreti idonei a documentare l’effettiva partecipazione del sig. al percorso di crescita dei figli, né specifica in quale modo si manifestino i rapporti affettivi, assistenziali o di sostegno con gli stessi. In particolare, non vengono indicati elementi relativi alla frequentazione, alla cura, al mantenimento o ad altre forme di effettiva partecipazione alla loro vita, tali da consentire di apprezzare la consistenza dei legami familiari dedotti e le conseguenze dell’allontanamento.

Il richiamo all’art. 8 CEDU non può, pertanto, risolversi in un riferimento astratto alla presenza di legami familiari sul territorio nazionale, ma deve essere accompagnato dall’allegazione di circostanze concrete che ne consentano la valutazione. In assenza di tali elementi, la deduzione relativa ai figli, per come formulata, non evidenzia uno specifico errore di diritto nella decisione impugnata, né consente di superare il rilievo che le censure mirano, nella sostanza, a rimettere in discussione l’accertamento compiuto dal giudice di merito.

I primi due motivi devono, pertanto, essere rigettati, non ravvisandosi né un vizio della motivazione riconducibile alla sua apparenza, né un’effettiva violazione delle disposizioni richiamate, contestazione dell’apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito in ordine alla mancata prova della convivenza con il fratello e alla consistenza dei legami familiari dedotti.

Il terzo motivo non è fondato.

La censura muove dall’assunto che il precedente diniego del nulla osta all’espulsione, comunicato dalla Procura della Repubblica di Venezia in data 1° luglio 2026, impedisca la convalida del successivo trattenimento in assenza di una preventiva comunicazione attestante il superamento delle esigenze processuali che avevano determinato tale diniego. Tale impostazione non può essere condivisa, poiché attribuisce al precedente provvedimento un’efficacia preclusiva permanente che non trova fondamento nella disciplina di cui all’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. La disposizione richiamata distingue, infatti, la fase dell’esecuzione dell’espulsione da quella dell’acquisizione del nulla osta dell’autorità giudiziaria, prevedendo espressamente la possibilità di disporre il trattenimento ai sensi dell’art. 14 del medesimo decreto legislativo nelle more della decisione sulla richiesta. Ne consegue che l’impossibilità di procedere all’immediata esecuzione dell’espulsione non determina, di per sé, l’illegittimità del trattenimento, i cui presupposti devono essere autonomamente verificati.

In questa prospettiva si colloca anche l’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione Prima civile, n. 28132 del 23 ottobre 2025 (che a sua volta segue Cass, Sez. I, 31/07/2019, n.20693 e Cass 2025 nr 3938), la quale valorizza l’autonomia dell’espulsione amministrativa rispetto alle vicende del procedimento penale e la funzione del nulla osta quale strumento di coordinamento tra le esigenze dell’azione amministrativa e quelle della giurisdizione penale.

Il principio richiamato rileva anche nel caso in esame, poiché conferma che la pendenza di un procedimento penale e le connesse esigenze processuali non determinano un impedimento permanente all’operatività della procedura espulsiva, dovendosi avere riguardo al meccanismo di coordinamento specificamente previsto dal legislatore.

In tale quadro, il diniego del 1° luglio 2026 impediva l’esecuzione dell’espulsione in relazione alla situazione allora sottoposta all’autorità giudiziaria, ma non precludeva all’amministrazione di formulare una nuova richiesta di nulla osta. Quest’ultima, presentata il 9 settembre 2026, costituisce un’autonoma iniziativa procedimentale, volta a sottoporre nuovamente all’autorità giudiziaria la valutazione della compatibilità dell’espulsione con le eventuali esigenze processuali pendenti. Non può, pertanto, condividersi la tesi secondo cui tale nuova richiesta avrebbe dovuto essere preceduta dall’acquisizione di una formale comunicazione attestante il venir meno delle esigenze processuali già ravvisate. Una simile condizione non è prevista dall’art. 13, comma 3, del testo unico, che affida all’autorità giudiziaria la valutazione delle esigenze ostative all’esecuzione dell’espulsione e disciplina espressamente la possibilità del trattenimento durante la pendenza della richiesta. Né la circostanza che tra il precedente diniego e la nuova istanza sia trascorso un intervallo temporale relativamente breve è sufficiente, di per sé, a escludere la legittimità della nuova misura. Il precedente diniego non produce, infatti, un vincolo permanente all’attività amministrativa, né la reiterazione della richiesta equivale consentire l’esecuzione dell’espulsione in contrasto con una precedente determinazione ostativa ancora efficace, ma superabile.

Resta fermo che il trattenimento deve essere sorretto dai presupposti previsti dall’art. 14 e che l’esecuzione dell’espulsione deve rispettare le condizioni stabilite dall’art. 13, comma 3, compresa l’eventuale operatività del meccanismo del silenzio-assenso decorso il termine di sette giorni dal ricevimento della richiesta di nulla osta.

In definitiva, la precedente cessazione del trattenimento non impedisce l’adozione di una nuova misura in relazione alla successiva procedura espulsiva, dovendosene verificare autonomamente la legittimità alla luce dei presupposti normativi applicabili.

Il motivo deve, pertanto, essere rigettato, non potendosi desumere la violazione degli artt. 13, comma 3, e 14, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 dalla sola circostanza che il precedente trattenimento fosse cessato a seguito del diniego del nulla osta e che, successivamente, fosse stata presentata una nuova richiesta alla medesima autorità giudiziaria. Anche il quarto motivo non risulta fondato.

La censura muove dalla premessa che il giudice della convalida avrebbe omesso una valutazione individualizzata del rischio di fuga e della proporzionalità del trattenimento, limitandosi a valorizzare la mancanza del passaporto. Essa non considera, tuttavia, che tale circostanza assume uno specifico e decisivo rilievo ai fini dell’applicabilità delle misure alternative previste dall’art. 14, comma 1bis, del d.lgs. n. 286 del 1998. La disposizione subordina espressamente l’applicazione di tali misure al possesso, da parte dello straniero, di un passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità. Ne consegue che, in assenza di tale requisito, non è configurabile un obbligo di applicare le misure alternative contemplate dalla norma, indipendentemente dalla sussistenza di ulteriori elementi favorevoli relativi alla situazione personale familiare dell’interessato.

Né può essere condiviso il richiamo a Cass. civ., sez. I, ord. n. 18409 del 2023, la quale ha ribadito la necessità di verificare la possibilità di ricorrere a misure meno coercitive, ma proprio in una fattispecie nella quale il ricorrente aveva dichiarato di essere in possesso di un passaporto valido, requisito necessario per l’applicazione delle misure alternative. Il principio affermato da tale pronuncia non può, pertanto, essere invocato per prescindere da una condizione espressamente richiesta dal legislatore per l’accesso a tali misure Gli elementi indicati dal ricorrente, relativi al radicamento sul territorio nazionale, alla disponibilità di un domicilio presso il fratello, alla presenza di figli cittadini italiani e alla condotta tenuta dopo la cessazione del precedente trattenimento, non valgono a superare la mancanza del requisito documentale richiesto dall’art. 14, comma 1bis, né fondano, per ciò solo, un diritto all’applicazione di una misura alternativa. Resta fermo che la convalida del trattenimento richiede la verifica dei presupposti previsti dagli artt. 13 e 14 del testo unico e che la mancanza del passaporto non costituisce, isolatamente considerata, una presunzione assoluta di rischio di fuga. Tuttavia, nel caso in esame, la censura non dimostra che il giudice abbia omesso di verificare i presupposti legali della misura, ma contesta sostanzialmente il rilievo attribuito alla mancanza del documento e la valutazione complessiva della posizione del ricorrente, sollecitando una diversa ponderazione delle circostanze di fatto. Il motivo deve, pertanto, essere rigettato, poiché l’assenza di un passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità esclude l’applicabilità delle specifiche misure alternative previste dall’art. 14, comma 1bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, mentre gli ulteriori elementi dedotti non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare l’illegittimità della convalida del trattenimento.

Le spese legali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidare in €1600,00, oltre spese prenotate a debito.

Il Presidente Maria Acierno

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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