Cass. Sez. Un. n. 27782 del 26.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 27782/2026, depositata il 26/10/2026 (R.G. 459/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Oggetto:
DISCIPLINARE
MAGISTRATI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 459-2026 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del MINISTRO pro tempore, elettivamente domiciliato in [omissis], VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente – contro rappresentato e difeso dall’avvocato – resistente – contro
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimato – avverso la sentenza n. 138/2025 della SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 19/11/2025. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2026 dal Consigliere LAURA TRICOMI; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D’AQUINO il quale, riportandosi alle conclusioni scritte, ha concluso per il rigetto del ricorso; Udito l’Avvocato dello Stato Ignazio De Magistris per il Ministero della Giustizia e l’Avvocato per l’incolpato.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n.138 del 9 ottobre/19 novembre 2025, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha assolto il dott. giudice del Tribunale per i Minorenni di Cagliari con funzioni di magistrato di Sorveglianza dalle incolpazioni a lui ascritte. L’azione disciplinare è stata esercitata dal Ministro della Giustizia in data 21 giugno 2024, contestando la violazione dell’art.1, comma 1, del d.lgs. n.109/2006 per violazione del dovere di diligenza e dell’art.2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n.109/2006 per grave violazione di legge determinata da ignoranza e negligenza inescusabile in relazione a plurime condotte. Specificamente, il dott. è stato incolpato:
«A) dell’illecito disciplinare di cui all’art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. g) d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, perché, nella sua qualità di giudice del Tribunale per Minorenni di Cagliari, con funzioni di magistrato di sorveglianza, con grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, concedeva al detenuto soggetto in espiazione pena, a far data dal 13 settembre 2017, in misura pari ad anni diciotto e mesi otto di reclusione, per i reati di cui agli artt. 575, 577, 61 nn. 1 e 4 cod. pen., 411 cod.pen., 4 della l. 110/75 e 61 n.2 cod. pen., complessivi n. 7 giorni di permesso premio, con i cinque distinti provvedimenti, di seguito indicati, nonostante non fosse ancora decorso il periodo di espiazione di almeno un quarto della pena previsto dall’art. 30 ter, comma 4, ord. pen. (pari ad anni quattro e mesi otto, cui a far data dal 17 giugno 2020 andavano detratti 90 giorni di liberazione anticipata concessi con provvedimento del 17 giugno 2020 e a far data dal 22 aprile 2021 andavano detratti ulteriori 90 giorni di liberazione anticipata, concessi con provvedimento del 22 aprile 2021).
Termine iniziale per poter concedere il predetto beneficio da individuarsi pertanto, nel 12 febbraio 2022 nell’arco temporale compreso tra il 17 giugno 2020 e il 22 aprile 2021 e da individuarsi nel 14 novembre 2021 per il periodo successivo.
• Permesso premio concesso per 1 giorno, il 30 giugno 2021, con provvedimento dep. il 25 giugno 2021 (n.116/21 Sius).
• Permesso premio concesso per 1 giorno, il 30 luglio 2021, con provvedimento dep. il 9 luglio 2021 (n.127/21 Sius).
• Permesso premio concesso per 2 giorni, dal 4 al 5 ottobre 2021, con provvedimento dep. il 29 settembre 2021 (n.181/21 Sius).
• Permesso premio concesso per 1 giorno, il 27 ottobre 2021, con provvedimento dep. il 22 ottobre 2021 (n.195/21 Sius).
• Permesso premio concesso per 2 giorni, dal 31 ottobre al 1° novembre 2021, con provvedimento dep. il 22 ottobre 2021 Con grave violazione di legge, sia in ragione dell’entità della pena espianda posta in relazione alla estrema gravità dei reati commessi, sia in considerazione del numero dei giorni di permesso premio indebitamente concessi, pari a sette, mediante cinque provvedimenti di ammissione sopra indicati.
Notizia circostanziata dei fatti acquisita a seguito della ricezione in data 20 settembre 2023, in data 18 ottobre 2023, in data 14 novembre 2023 e in data 28 dicembre 2023, delle note del Presidente della Corte d’Appello di Cagliari contenenti relazioni e atti necessari per la ricostruzione dei fatti. B) illecito disciplinare di cui all’art. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 109/2006, perché, nella sua qualità di giudice del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, con funzioni di magistrato di sorveglianza, con grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, approvava due provvedimenti di ammissione al lavoro all’esterno in data 24.6.2022, n. 137/22 Sius (omissis), nonché in data 8.7.2022, n. 149/22 Sius, con parziale modifica delle modalità attuative del precedente, in favore del detenuto in espiazione pena a far data dal 13.9.2017, condannato alla pena di anni diciotto e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 575, 577, 61 nn. 1 e 4 cod. pen., 411 cod.pen., 4 l. 110/75 e 61 n. 2 cod. pen., nonostante non fosse ancora decorso il termine di cinque anni, previsto dall’art. 21 ord. pen.
Con grave violazione di legge, in ragione dell’entità della pena espianda posta in relazione alla estrema gravità dei reati commessi. Notizia circostanziata dei fatti acquisita a seguito della ricezione in data 20.9.2023, 18.10.2023, 14.11.2023 e 28.12.2023 delle note del Presidente della Corte d’Appello di Cagliari contenenti relazioni e atti necessari per la ricostruzione dei fatti.» (fol.2/3, sent. imp.) 2. La Sezione Disciplinare in relazione alle condotte contestate ha ritenuto di non ravvisare gli elementi costitutivi della fattispecie di cui alla art. 2, comma 1, lett. g) d.lgs. n.109/2006, e cioè «g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile». La Sezione Disciplinare ha osservato che la condotta del magistrato, ispirata da una interpretazione legittima delle norme rilevanti in quanto plausibile sul piano letterale, logico e sistematico, non aveva integrato, nei termini dell’art. 2, comma 1, lett. g) D.lgs n.109/2006, una “condotta deontologicamente deviante” perché «non si riscontra nel caso in esame una violazione della legge connotata, peraltro, da quei requisiti di gravità, negligenza e inescusabilità richiesti dalla norma e tali da impedire di apprezzare alcuna motivazione alla base dei provvedimenti adottati dall’incolpato. Sicché, la fattispecie in esame non esonda i limiti della c. d. salvaguardia interpretativa […]»
La Sezione Disciplinare del CSM ha, inoltre, escluso che i provvedimenti adottati dall’incolpato rilevino sul piano della violazione dei fondamentali doveri di cui all’art. 1 del Codice disciplinare «atteso che nessuna censura, fondata sulle medesime condotte sopra scrutinate, può essere a questo punto sensatamente e fondatamente opposta all’incolpato in termini di “diligenza”, “correttezza” e ulteriori doveri posti in capo al magistrato nell’esercizio delle sue funzioni.» (fol.11/12 sent. imp.).
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministro della Giustizia deducendo due motivi illustrati con memoria. Il dott. si è costituito a mezzo difensore, che ha presentato memoria difensiva.
L’Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, richiamate nel corso della discussione orale in pubblica udienza, ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi illustrati con memoria:
1.1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30-ter, comma 4, lett. b) della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), che disciplina la concessione dei permessi premio e che integra il precetto della fattispecie disciplinare contestata, ovvero la grave violazione di legge ex art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006.
La censura per grave violazione di legge è condotta analogamente in relazione all’applicazione attuata dall’incolpato dell’art. 21 della legge n. 354 del 1975, che disciplina l’assegnazione al lavoro esterno del condannato. La parte ricorrente deduce che la Sezione Disciplinare del C.S.M. ha applicato erroneamente i precetti normativi in materia di ordinamento penitenziario ed ha perciò ritenuto non integrata la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile, integrata dalla condotta contestata dell’incolpato, nella concessione di complessivi n. 7 giorni di permesso premio e di n.2 provvedimenti di ammissione al lavoro esterno al detenuto soggetto in espiazione pena, a far data dal 13 settembre 2017.
La parte ricorrente sottolinea che al momento della concessione dei prefati benefici, il detenuto stava espiando, con decorrenza dal 13 settembre 2017, la pena di 18 anni e 8 mesi di reclusione, inflittagli – per i reati di cui agli artt. 575, 577, 61, nn. 1 e 4, cod. pen., 412 cod. pen., 4, legge n. 110 del 1975 e 61, n. 2, cod. pen. (omicidio premeditato e pluriaggravato sanzionato con la pena di 16 anni e 8 mesi, in continuazione con i reati di seguito elencati: occultamento di cadavere, sanzionato con pena di 8 mesi; porto di coltello, sanzionato con la pena di 2 mesi; tentato furto sanzionato con la pena di 8 mesi; ricettazione sanzionato con la pena di 8 mesi; minaccia sanzionato con la pena di 3 mesi; danneggiamento sanzionato con la pena di 3 mesi; lesioni personali sanzionato con la pena di 4 mesi, per complessivi 3 anni di reclusione, ridotti a 2 anni per il rito abbreviato).
Nella fattispecie, quindi, un quarto di pena, termine minimo previsto dall’art. 30-ter della legge n. 354 del 1975 ai fini della concessione dei permessi premio, corrispondeva a 4 anni e 8 mesi di reclusione e il detenuto al momento della concessione dei permessi premio da parte dell’incolpato aveva, invece, scontato soltanto 3 anni, 9 mesi e 17 giorni di reclusione. Osserva che anche computando i periodi di liberazione anticipata (ex art. 54, comma 4, della legge n. 354 del 1975) – sebbene in alcun modo menzionati nei provvedimenti di concessione dei permessi premio – ovvero 90 giorni, riconosciuti con provvedimento del 17 giugno 2020 e 90 giorni, riconosciuti con provvedimento del 22 aprile 2021 – il termine minimo per la concessione del primo permesso sarebbe stato il 14 novembre 2021. Invece, alla concessione del primo permesso, in data 30 giugno 2021, il detenuto aveva scontato – computando anche i periodi di liberazione anticipata – soltanto 4 anni, 3 mesi e 16 giorni di reclusione, durata ben inferiore ai 4 anni e 8 mesi, integranti il limite minimo previsto dal legislatore con la disposizione citata (art. 30-ter della legge n. 354 del 1975). Analoga intempestività connota i successivi permessi premio, indicati nel capo di incolpazione, perché tutti anteriori al 14 novembre 2021. La parte ricorrente, quindi, critica la sentenza impugnata laddove ha ravvisato la plausibilità della interpretazione asseritamente seguita dal magistrato incolpato, ritenendo applicabile l’art.2, comma 2, del d.lgs. n. La parte ricorrente deduce che di tali attività ermeneutiche, esposte solo in sede difensiva, non si rinviene nessun riscontro nella motivazione dei provvedimenti oggetto di contestazione. Inoltre, ne confuta la fondatezza, osservando, quanto alla concessione dei permessi premio, che nell’ambito della procedura minorile non sono previsti reati ostativi e non è ammesso lo scioglimento del cumulo.
Per quanto attiene alla ammissione al lavoro esterno, la parte ricorrente denuncia che sia stata concessa, nonostante il mancato decorso del termine di cinque anni di espiazione pena, previsto dall’art. 21 della legge n. 354 del 1975; segnala che i periodi di liberazione anticipata non sono rilevanti per l’applicazione di detto istituto in quanto l’art.54, comma 4, della legge n. 354 del 1975, circoscrive la rilevanza della liberazione anticipata all’ammissione ai soli benefici «dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale». Rimarca che, facendo corretta applicazione delle disposizioni richiamate, il detenuto avrebbe potuto essere ammesso al lavoro esterno solo a partire dal 13 settembre 2022, ovvero decorsi cinque anni dall’inizio dell’esecuzione della pena, mentre, in violazione di tale termine, il detenuto era stato ammesso al beneficio già a partire dal 24 giugno 2022.
La parte ricorrente evidenzia, inoltre, che la ricostruzione ermeneutica illustrata in sede difensiva ed accolta dalla Sezione Disciplinare non trova riscontro nei provvedimenti concessori dei permessi premio e di ammissione al lavoro esterno, in quanto i provvedimenti in questione non fanno alcun riferimento concreto alla pena espiata ed espianda, al relativo calcolo effettuato per individuarla nello specifico caso e in motivazione riportano esclusivamente una dicitura generica che fa rinvio in termini astratti a natura, entità e pena espianda ed espiata (fol.7 ric.).
1.2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art.606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
La parte ricorrente sostiene che la sentenza della Sezione Disciplinare, attraverso l’uso espressioni stereotipate, fornisce alcuna giustificazione delle operazioni ermeneutiche asseritamente compiute dal magistrato incolpato, né una completa disamina della disciplina applicabile alla fattispecie e sostiene che, nel caso di specie, sussiste la grave violazione di legge contestata nei capi di incolpazione. Reputa che la motivazione sia meramente apparente perché non dà conto delle ragioni per le quali la condotta del magistrato sarebbe stata «ispirata da una interpretazione legittima delle norme rilevanti in quanto plausibile sul piano letterale, logico e sistematico» (così, fol. 11, sent. imp.) e deduce, anche in memoria, che i provvedimenti oggetto dell’incolpazione non recano alcuna motivazione volta a far comprendere quale sia stato il ragionamento giuridico che ha sorretto la decisione del giudice.
2. La difesa dell’incolpato ha depositato memoria con la quale ha illustrato le opzioni ermeneutiche poste a fondamento dei provvedimenti contestati e ne ha sostenuto la correttezza e la plausibilità, dissentendo da quanto prospettato dalla parte ricorrente.
Sotto altro profilo, ha dedotto che il ricorso sollecita un inammissibile giudizio sulla condivisibilità meno dell’interpretazione adottata dall’incolpato e ha richiamato l’art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 109 del 2006 secondo il quale l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, deducendone che la responsabilità disciplinare per “grave violazione di legge” (art. 2, comma 1, lett. g) non può sorgere a fronte di qualsiasi errore o di una scelta interpretativa non condivisa, ma solo in presenza di un’aberrazione giuridica, di un errore macroscopico o di negligenza grave e inescusabile non sussistente nel caso in esame.
3. La Procura Generale ha confutato i motivi di ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Segnatamente, ha rimarcato che, nel ricostruire gli elementi dell’illecito disciplinare contestato, occorre considerare anche il principio generale posto dalla clausola di salvaguardia prevista dall’art. 2, comma 2, d. lgs. n.109/ 2006 ed ha richiamato i principi elaborati in sede di legittimità in proposito. Ha dedotto, quindi, che il ricorso è imperniato sulla censura di implausibilità dell’interpretazione sottesa ai provvedimenti contestati al magistrato e che solo marginalmente ricollega la negligenza inescusabile all’assenza di motivazione dei provvedimenti impugnati, non oggetto di contestazione.
Passando, quindi, ad esaminare i provvedimenti di concessione dei permessi premio al condannato, contestati all’incolpato, la Procura Generale ha escluso la fondatezza della tesi dello scioglimento del cumulo tra i reati “tutti non ostativi”, avvinti dal vincolo della continuazione, commessi da minorenne; tuttavia, condiviso valutazione plausibilità dell’interpretazione dell’incolpato espressa dalla decisione della Sezione Disciplinare La Procura Generale ha ritenuto non implausibile anche l’interpretazione sottesa ai provvedimenti di ammissione al lavoro esterno, quanto al calcolo della pena espiata richiesta per il riconoscimento del beneficio, perché argomentata in relazione ad un istituto penitenziario finalizzato al recupero del condannato.
Quindi la Procura Generale ha prospettato la genericità del secondo motivo di ricorso, con cui è denunciata una carenza motivazionale della sentenza impugnata: ha sostenuto, in proposito, che la censura, da un lato, non evidenzia come siano configurabili tutti gli elementi tipici necessari per integrare l’illecito disciplinare e, dall’altro, che i profili di ignoranza o negligenza inescusabile siano ricollegati alla sola assenza di motivazione dei provvedimenti.
La Procura Generale ha aggiunto che l’assenza di motivazione specifica dei provvedimenti non era oggetto di contestazione e che la concessione di permessi premio e l’ammissione al lavoro esterno sono «provvedimenti che, in assenza di elementi istruttori di segno contrario, che rendano la decisione bisognevole di valutazioni di merito particolari, nella prassi non sono corredati da motivazioni analitiche.» ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
4. I due motivi di ricorso, essendo tra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente. Entrambi sono fondati e vanno accolti.
4.1. Va, innanzi tutto, rilevato che le violazioni di legge contestate nei due capi di incolpazione, in relazione a norme dell’Ordinamento penitenziario, sussistono.
4.2. Nel caso in esame, in sintesi, la pronuncia assolutoria ha riguardato i seguenti addebiti a carico del magistrato: capo A) avere concesso, quale giudice del Tribunale dei Minorenni con funzione di magistrato di sorveglianza, al detenuto, tra l’altro, per delitto omicidiario, sette giorni di permesso premio con cinque distinti provvedimenti, nonostante non fosse decorso il periodo di espiazione di almeno un quarto della pena previsto dall’art. 30-ter, quarto comma, legge n.354 del 1975; capo B) avere adottato nei confronti del medesimo detenuto due provvedimenti di ammissione al lavoro esterno nonostante non fossero ancora decorsi i cinque anni previsti dall’art. 21 della stessa legge n.354 del 1975.
4.3. La concessione dei permessi premio è disciplinata dall’art.30-ter della legge n.354 del 1975 e richiede la ricorrenza di alcuni specifici presupposti.
Il primo presupposto (comma 1) è di carattere soggettivo, riguarda sia la persona del condannato (regolarità della condotta tenuta e assenza di pericolosità sociale), sia la finalità in concreto perseguita (coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro).
Un ulteriore presupposto è di carattere oggettivo (comma 4) ed è connesso alla espiazione della pena già avvenuta in relazione al quantum della condanna ed alla qualità dei reati commessi, in alcuni casi “ostativi” al riconoscimento del beneficio.
Nel presente caso, relativo a condannato minorenne all’epoca del commesso reato, va ricordato che con sentenza n. 450 del 1998 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.30-ter, comma 4, lett. c) dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui riferiva anche ai minorenni l’ostatività dei reati ivi elencati. Pertanto, per i condannati minorenni al momento della commissione del reato, trova applicazione senza eccezioni la regola generale dell’art.30-ter, comma 4, lett. b), cit., secondo la quale «la concessione dei permessi è ammessa: [..] nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, […], dopo l’espiazione di almeno un quarto della pena», senza che abbia alcun rilievo la circostanza che uno dei reati per cui è intervenuta la condanna rientri, come nel caso di specie, tra i reati ostativi di cui alla lett. c). L’art.54, comma 4, della legge n.354/1975, prevede, inoltre, che agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta a titolo di liberazione anticipata si considera come scontata.
Per quanto attiene al primo capo di incolpazione, non v’è quindi dubbio, sulla base della piana ricostruzione della normativa applicabile al caso di specie, che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, i cinque distinti provvedimenti di concessione di permessi premio oggetto di incolpazione siano intervenuti quando non era ancora decorso il periodo di espiazione di almeno un quarto della pena, previsto dall’art. 30-ter, comma 4, lett. b) legge n. 354 del 1975, come si evince dal calcolo correttamente sviluppato dall’Avvocatura dello Stato e qui riportato al precedente 1.1.
Non è dunque pertinente il richiamo che la difesa (e non i provvedimenti di concessione dei benefici oggetto di incolpazione, vedi infra) fa all’istituto dello scioglimento del cumulo delle pene, il quale si riferisce unicamente ai casi di pene concorrenti, almeno una delle quali relativa a reato ostativo che comporti, nel corso dell’espiazione della relativa pena, la non concedibilità del beneficio (in tema di rilevanza del reato ostativo, in occasione dello scioglimento del cumulo, v Cass. pen., nn. 5669/2019, 35794/2019, Né può ritenersi, come prospetta la Procura Generale, che i provvedimenti non necessitassero di specifica valutazione di merito e motivazione analitica, atteso che la motivazione è coessenziale a ogni provvedimento giurisdizionale e non può certo desumersi in via implicita, soprattutto nel caso in cui il provvedimento riveli una palese violazione di legge.
4.4. L’assegnazione al lavoro esterno trova la sua disciplina nell’art.21, comma 1, della legge n. 354 del 1975, secondo il quale nel caso di persona condannata, come nella fattispecie concreta in esame, alla pena della reclusione per uno dei delitti ostativi indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art.4-bis, la concessione del beneficio può essere disposta «dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni.».
Tra i delitti indicati nell’art. 4-bis, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975 rientra infatti l’omicidio volontario: il richiamo attiene al mero titolo di reato, a prescindere da eventuali collegamenti con la criminalità organizzata, che determinano – ove sussistenti – l’esclusione dal beneficio. I due provvedimenti ai quali si riferisce l’incolpazione di cui al capo b), risultano dunque emessi in palese violazione del chiarissimo tenore testuale delle norme applicabili ai casi in questione, in quanto il detenuto è stato ammesso al beneficio del lavoro esterno a partire dal 24 giugno 2022, ben prima della espiazione della pena nella misura minima prevista di cinque anni, realizzatasi a partire dal 13 settembre 2022.
4.5. Sulla scorta di quanto illustrato, l’art. 30-ter, comma 4, e l’art. 21, comma 1, della legge n. 354 del 1975 si prestano ad una piana interpretazione, anche tenuto conto dell’altrettanto chiaro dictum della Corte costituzionale.
Risultano quindi fondati i motivi coi quali è stato dedotto il vizio di violazione di legge nel quale è incorsa la Sezione disciplinare allorché ha ritenuto la motivazione dei provvedimenti censurati corretta e comunque plausibile.
4.6. Le censure si rivelano fondate anche sotto altro profilo. É costante nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati l’affermazione che la “grave violazione di legge”, agli effetti dell’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 rileva bensì relazione alla condotta deontologicamente deviante posta in essere nell’esercizio della funzione, ed impone, pertanto, valutazione complessiva della vicenda dell’atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento risulti determinato da ignoranza o negligenza inescusabile, rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell’ordine giudiziario (Cass., Sez. U., n. 26662/2023; Cass., Sez. U., n. 2610/2021; Cass., Sez. U., n.11586/2019).
Questa Corte ha già chiarito che «Ai fini dell’individuazione del discrimine tra la responsabilità disciplinare del magistrato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 109 del 2006 (“grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”) e l’insindacabilità delle decisioni giudiziarie, occorre avere riguardo alla motivazione del provvedimento, atteso che neppure soluzioni discutibili o in contrasto con orientamenti giurisprudenziali già consolidatisi possono dare luogo a responsabilità, ove corredate da un percorso argomentativo giuridicamente accettabile, benché eventualmente errato.»
(Cass., Sez.
In considerazione di questo principio, queste Sezioni Unite (n. 11868/2020 e n. 5323/2026) hanno anche affermato che, nell’ipotesi di incolpazione disciplinare di un magistrato, avente ad oggetto una condotta consistente nella grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ex art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, e risoltasi nell’inosservanza della disciplina del codice di procedura penale in tema di limiti temporali della custodia cautelare in carcere o di altre misure limitative della libertà personale, è necessario, ai fini della riconduzione di tale condotta nell’ambito dell’attività interpretativa non sindacabile in sede disciplinare (con conseguente esclusione dell’illecito), accertare se le ragioni di essa siano verificabili attraverso uno o più provvedimenti motivati, giustificativi del diverso computo dei termini o del superamento del limite stabilito dalla legge, anche mediante l’adesione ad una scelta ermeneutica riconducibile ad un orientamento minoritario, purché reso evidente da un percorso argomentativo valutabile ed impugnabile così come previsto dalla legge.
Come reso palese dal tenore letterale della disposizione che individua gli elementi costitutivi dell’illecito in esame, l’errore deve essere grave e idoneo a rivelare ignoranza e negligenza inescusabili, il che implica, oltre all’evidenza e all’incontrovertibilità dell’errore medesimo, che alla soluzione data il magistrato sia pervenuto senza dare adeguato conto delle ragioni della decisione, o sulla base di argomentazioni del tutto arbitrarie, come tali non idonee ad integrare un’attività interpretativa.
Ed è noto che la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass., n. 6758/2022; Cass., n. I provvedimenti in questione evidenziano una motivazione che si sostanzia in formule di stile, frasi generiche e prive di alcun riferimento ai pertinenti parametri normativi e al caso volta per volta oggetto di giudizio, sicché non è possibile rinvenire in alcuno di essi un benché minimo percorso argomentativo relativo al computo della pena espiata in misura corrispondente o superiore al minimo legale necessario per la concessione dei benefici.
Si è, infatti, in presenza di provvedimenti di concessione dei benefici penitenziari connotati da motivazione apparente, in quanto mancanti non solo delle ragioni giustificative della decisione adottata, ma della stessa individuazione di una questione interpretativa e della espressione di una qualsivoglia opzione ermeneutica.
Né è consentito dare rilievo ad interpretazioni suggerite come possibili ex post dalla difesa nel corso del giudizio dinanzi alla Sezione Disciplinare, che, anche a prescindere dalla loro infondatezza, non trovano il benché minimo riscontro nella motivazione dei provvedimenti censurati. Inoltre, come precisato da Cass., Sez. U, n. 5323/2026, «l’instaurazione di prassi nel singolo ufficio giudiziario contrarie alla legge non vale ad escludere la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile». Pertanto, prassi del genere, genericamente evocate dalla difesa e dalla Procura Generale, oltre a non essere state compiutamente descritte e individuate, sarebbero, nella specie, irrilevanti. È, dunque, alla luce dei rammentati principi che la valutazione del Giudice Disciplinare si palesa errata anche nell’applicazione della “clausola di salvaguardia”, quale condizione preclusiva e sintomatica del fatto che la grave violazione di legge sia intervenuta per ignoranza o negligenza inescusabile (Cass., Sez. U., n. 28369/2025, n. 11868/2020 e n.
5. Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della vicenda uniformandosi ai principi di diritto innanzi enunciati. Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Va disposto l’oscuramento dei dati personali delle parti e dei soggetti indicati in sentenza.
P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in diversa composizione; compensa le spese del giudizio di legittimità; dispone l’oscuramento dei dati personali delle parti e dei soggetti indicati in sentenza ex art.52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili,
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni
- Art. 575 c.p. – Omicidio
- Art. 577 c.p. – Altre circostanze aggravanti. Ergastolo
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso