Cass. civ. Sez. III n. 27423 del 20.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 27423/2026, depositata il 20/10/2026 (R.G. 8538/2024). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto:

RESPONSABILITA’

PROFESSIONISTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8538/2024 R.G. proposto da:

Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato -ricorrentecontro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato unitamente all’avvocato -controricorrentenonché contro spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimatisul controricorso incidentale proposto da rappresentata e difesa dall’avvocato -ricorrente incidentalecontro spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, Rappresentanza Generale Per l’Italia in persona del legale rappresentante pro tempore -intimatiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 803/2023 depositata Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/07/2026 dal Consigliere Giuseppe Cricenti.

FATTI DI CAUSA

1.- Nel 2007, la società S.p.A.

(società del gruppo ha concesso due atti di mutuo a favore del signor e di società al medesimo riconducibili a rogito notaio Racc. per l’importo di € 8.500.000,00; l’altro, del 12.12.2007 (Rep.

Racc.

A garanzia del mutuo fondiario la società S.p.A. ha concesso ipoteca volontaria sul proprio patrimonio immobiliare (un villaggio turistico omonimo) fino alla concorrenza di € 3.600.000,00.

Successivamente alla stipula è emerso che il complesso immobiliare ipotecato presentava gravi irregolarità urbanistiche: l’area risultava edificata su una zona a destinazione agricola e l’originaria licenza edilizia n. — rilasciata per la realizzazione di un insediamento turistico all’aperto (campeggio) — era stata annullata dalla Soprintendenza B.A.A.A.S. della Puglia con provvedimento del 20.01.1999.

Con delibera di P.R.G. n. 1613 del 09.10.2007 (dunque antecedente alla stipula del mutuo fondiario del dicembre 2007) il compendio era stato tipizzato con destinazione agricola: «zona E2 e zona E6 – di tutela e salvaguardia ecologica».

L’immobile ipotecato risultava pertanto parzialmente o totalmente abusivo, suscettibile di sequestro amministrativo e destinato alla demolizione. La Banca ha quindi convenuto avanti al Tribunale di Lecce la signora in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori in qualità di eredi della chiedendo l’accertamento della responsabilità professionale della medesima ex artt. 1176 e 2043 c.c., con condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali. 2.- Nella resistenza degli eredi e della chiamata in manleva società nonché della società S.p.A., intervenuta ex art. 111 c.p.c. in nome e per conto della società cessionaria del credito in virtù di contratto del 20.12.2017, con sentenza n. 2496/2020 del 5.11.2020 il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile la domanda, sul presupposto che il difetto di rappresentanza non risultava sanato nel termine assegnato, altresì osservando:

– che la domanda era comunque infondata nel merito, non esistendo alcuna norma che ponga a carico del notaio rogante la garanzia della «bontà dell’affare»;

– che l’onere di verifica della regolarità urbanistica sussiste solo in occasione della compravendita dell’immobile, non del mutuo ipotecario; che mancava la prova del danno, in quanto la certificazione ex art. 50 T.U.B. del 07.03.2011 era inidonea a provare l’esposizione debitoria (al di fuori del procedimento monitorio) ed era anteriore di circa sei anni rispetto alla notifica della citazione;

– che il finanziamento doveva essere restituito entro il 30.11.2022 e non risultava intervenuta la decadenza dal beneficio del termine, né risultava infruttuosa l’escussione del fideiussore (garante fino a € – che in ogni caso il risarcimento avrebbe potuto essere negato o ridotto ex art. 1227 c.c. in ragione della condotta della Banca, cui incombeva l’onere di una puntuale indagine sulla regolarità urbanistica;

– che il danno avrebbe dovuto comunque essere limitato alla somma mutuata nel dicembre 2007 e ai relativi interessi, non essendo prevedibile per il notaio, alla data del rogito, la successiva fusione per incorporazione S.p.A. e 3.- Il gravame interposto dalla S.p.A. -in nome e per conto della S.r.L., con intervento della Banca -in nome e per conto di S.p.A.-, è stato parzialmente accolto con sentenza n. 803/2023 del 3.10.2023 dalla Corte d’Appello di Lecce, che ha rigettato nel merito la domanda di annullato la condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c., confermando per il resto la sentenza impugnata (rigetto della domanda di e condanna alle spese di primo grado).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Banca propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resiste -in proprio e quale rappresentante degli eredi della controricorso la che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 5 motivi, illustrati da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia difetto di motivazione (art. 360, n. 4 c.p.c.), violazione e/o falsa applicazione dell’art. 124-bis T.U.B. (art. 360, n. 3 c.p.c.), omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c.).

Si duole che la corte di merito si sia limitata a dichiarare di aderire alla motivazione del giudice di primo grado, riassumendone gli argomenti, ma senza svolgere un’autonoma e critica valutazione delle censure sollevate dall’appellante.

Lamenta che tale modus operandi viola il principio affermato da Cass. Sez. Un. n. 5612/1998, per cui il giudice del gravame che si richiami per relationem alla sentenza impugnata deve comunque dimostrare di aver effettivamente valutato in modo critico sia il provvedimento censurato sia le doglianze dell’appellante.

Si duole che la corte di merito abbia omesso di considerare un fatto decisivo: la Banca aveva dedotto sin dall’atto introduttivo che, se il notaio avesse eseguito gli accertamenti sulla regolarità urbanistica dell’immobile offerto in garanzia, i finanziamenti e l’ipoteca non sarebbero mai stati concessi, in quanto la Banca, in ossequio al principio del «prestito responsabile», non avrebbe potuto erogare credito non adeguatamente garantito senza violare le norme a presidio del merito creditizio. Lamenta che l’art. 124-bis T.U.B. ( trasposizione nazionale dell’art. 8 della Direttiva 2008/48/CE, introdotto dal D.Lgs. 141/2010 ) sancisce il principio del «prestito responsabile», risultando i finanziatori tenuti a una rigorosa valutazione del merito creditizio, la norma assolvendo a una funzione protettiva sia dei finanziatori (evitando esposizioni eccessive) che dei finanziati (evitando il sovraindebitamento) che del mercato (prevenendo il rischio di default sistemico) che degli altri creditori del debitore sovra finanziato.

Lamenta che la corte territoriale ha ignorato tale obbligo, omettendo di considerare che la concessione dei finanziamenti senza adeguata garanzia — circostanza che il notaio, con i dovuti accertamenti, avrebbe potuto e dovuto impedire — configura di per sé il danno risarcibile, coincidente con l’ammontare del debito accumulato. 3.1.- Il motivo è infondato.

La sentenza d’appello non presenta alcuna «mancanza assoluta di motivi», «motivazione apparente», «contrasto irriducibile affermazioni inconciliabili» o «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» — unici vizi che integrano la nullità ex art. 360 n. 4 (Cass. civ., SU, n. La corte territoriale ha esaminato espressamente le censure dell’appellante, ha richiamato la motivazione del primo giudice e l’ha integrata con argomenti propri, che sono i seguenti: la certificazione ex art. 50 TUB era risalente a sei anni prima dell’atto di citazione; il rapporto contrattuale era ancora in corso senza decadenza dal beneficio del termine; non risultava tentato il recupero presso il fideiussore non erano state formulate censure specifiche sull’evitabilità del pregiudizio; il titolo edilizio era valido ed efficace nel 2007.

In presenza di una c.d. doppia conforme, «il giudice di appello non è tenuto a riesaminare dettagliatamente le questioni contenute nei motivi di gravame sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni ritenute esatte ed esenti da vizi logici».

Quanto alla censura di violazione dell’art. 124 – bis TUB, va osservato che la norma invocata dalla ricorrente disciplina la valutazione del merito creditizio esclusivamente nei confronti dei consumatori persone fisiche. L’art. 121 TUB definisce il «consumatore» come «una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».

Le mutuatarie srl e spa sono società di capitali, non consumatori.

L’intero Capo II del Titolo VI del TUB (art. 122) esclude espressamente dal proprio ambito applicativo «i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili» (lett. f) e quelli «di importo superiore a 100.000 euro» (lett. a). Entrambi i mutui (€ 8.500.000 e € 1.800.000) superano ampiamente tale soglia.

Questa Corte ha altresì chiarito che l’art. 124-bis TUB non si applica al contratto di fideiussione, neppure quando il fideiussore sia consumatore, in quanto la fideiussione non è riconducibile al «contratto di credito» definito dall’art. 121 TUB (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3555/2026, p. 5-6 della motivazione); a maggior ragione, la norma non può applicarsi a mutui erogati a società. Inoltre, si è ribadito che «l’art. 124 del TUB, dettato per i contratti di credito al consumo, non trova applicazione ai mutui ipotecari» (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 35676/2023, p. 6 della motivazione). La Corte d’Appello non ha pertanto «ignorato colpevolmente» l’art. 124-bis TUB, in quanto non era tenuta a farne applicazione nella specie. Quanto alla censura di omesso esame il motivo è inammissibile, operando la preclusione della c.d. doppia conforme ex art. 360 co. 4 c.p.c., nonché per difetto di specificità.

Non viene indicato il «fatto storico» decisivo omesso, né il «come» e il «quando» sia stato oggetto di discussione e comunque, la ricorrente si duole in realtà della mancata valutazione di argomentazioni difensive, non di un fatto storico decisivo in senso proprio. 4.- Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.

Il motivo si articola su due profili:

a) errore nell’accertamento della validità del titolo urbanistico. La Corte d’Appello ha affermato che «nel 2007 il titolo urbanistico edilizio era ancora valido ed efficace non essendo intervenuta, prima del 2010, alcuna revoca». Tale affermazione è, secondo la ricorrente, contraria alle risultanze documentali: la licenza edilizia era stata annullata dalla Soprintendenza B.A.A.A.S. della Puglia già con provvedimento del 20.01.1999 (doc. 3) e, con delibera di P.R.G. n. 1613 del 09.10.2007 (doc. 4), anteriore al mutuo fondiario del dicembre 2007, il compendio era stato tipizzato con destinazione agricola «zona E2 e zona E6 – di tutela e salvaguardia ecologica». Al momento dell’iscrizione ipotecaria, quindi, i beni erano già inquadrabili come parzialmente o totalmente abusivi e destinati alla demolizione;

b) mancata considerazione del pregiudizio alla qualità del credito. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente apprezzato il danno subito dall’istituto di credito in termini di compromissione della qualità del credito, danno che avrebbe potuto essere valutato anche come danno futuro o come perdita di chance. La ricorrente richiama Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 46869 del 21.02.2020, secondo cui non è onere del danneggiato fornire la prova negativa di non aver conseguito vantaggi a causa del fatto dannoso, spettando piuttosto alla controparte dimostrare l’eventuale mancanza di pregiudizio concreto. 4.1.- Il motivo è inammissibile.

La censura investe la valutazione delle prove documentali operate dalla corte di merito, e in particolare l’affermazione secondo cui nel 2007 il titolo edilizio era ancora valido ed efficace.

La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità sotto l’egida dell’art. 360 n. 3 c.p.c., salvo che non si lamenti la violazione di una prova legale, ciò che la ricorrente non deduce: «la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può fondarsi sulla contestazione dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa» (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25907/2025). L’affermazione censurata («nel 2007 il titolo urbanistico edilizio era ancora valido ed efficace non essendo intervenuta, prima del 2010, alcuna revoca») è introdotta dalla locuzione «si aggiunga» ed è meramente ad abundantiam rispetto alla ratio decidendi.

Giusta principio consolidato sono inammissibili per difetto di interesse le censure rivolte contro argomenti utilizzati a titolo rafforzativo (ex plurimis, La ratio decidendi del rigetto risiede invero nel difetto di prova del danno, nella mancata decadenza dal beneficio del termine, nella mancata escussione del fideiussore e nella mancata dimostrazione dell’impossibilità di recupero del credito.

E tale ratio non risulta essere stata invero censurata.

Quanto alla pretesa di qualificare il danno come «perdita di chance», la statuizione del primo giudice sul punto ( «non essendo mai stato invocato il ristoro della chance di insolvenza» ) non è stata specificamente impugnata in appello ed è passata in giudicato.

La corte d’appello l’ha ciononostante esaminata, affermando che «anche il cd ristoro da perdita di chance di insolvenza presuppone la prova del danno che nel caso in esame difetta del tutto».

Trattasi di valutazione spettante al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. 1.- Con il primo motivo le ricorrenti in via incidentale denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., 125 c.p.c. II comma nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 La censura attiene al capo di sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondato il motivo di gravame con cui l’appellante lamentava la mancata concessione, da parte del Tribunale, di un nuovo termine perentorio all’interventore per conto di per sanare il vizio di procura dell’atto di intervento, dopo la scadenza del termine già concesso all’attrice e per aver accolto tale motivo di appello pur affermandone l’inutilità ai fini della riforma della sentenza.

Le ricorrenti incidentali lamentano non sussistere alcun interesse giuridicamente rilevante all’accoglimento di un capo della sentenza che risulti sterile ai fini della sua riforma.

La corte territoriale ha affermato che l’accoglimento del motivo non avrebbe comportato alcuna modifica dell’esito del giudizio, motivo per cui avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile per carenza di interesse ad agire. Si dolgono altresì della violazione dell’art. 182 c.p.c. in relazione all’art. 125 attrice in nome e per conto di S.p.A., non ha sanato il vizio di procura nel termine perentorio concesso dal Tribunale.

Tale statuizione è passata in giudicato.

In campo processuale non opera il principio di ratifica con efficacia retroattiva degli atti posti in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza: la procura alle liti costituisce presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti dell’art. 125 c.p.c. (anteriormente alla costituzione).

Ne discende l’inconfigurabilità della successione a titolo particolare in capo al cessionario del «diritto» di ratifica ex tunc di un’attività processuale viziata; che l’attore originario ( conserva la qualità di parte processuale anche dopo la cessione del diritto sostanziale controverso; che solo doveva sanare il vizio di procura prima di ogni altra attività processuale, incluso l’intervento del cessionario; che l’intervento di avvenuto in un giudizio processualmente inammissibile per vizio di procura non sanato; la concessione di un termine all’interventore sarebbe stata sterile perché non avrebbe potuto sanare il vizio genetico del procedimento. Le ricorrenti si dolgono altresì della violazione dell’art. 111 c.p.c.: il processo prosegue tra le parti originarie, e ciò comporta che la procura alle liti doveva essere sanata dall’attrice originaria, non dall’interventore volontario. La perentorietà del termine ex art. 182 c.p.c. esclude che possano riaprirsi surrettiziamente i termini per ovviare al vizio.

L’inammissibilità della domanda originaria di è passata in giudicato, e non può ritenersi ammissibile che, dopo tale passaggio in giudicato, la stessa possa coltivare l’azione in appello e in sede di legittimità quale titolare retrocesso del credito. 2.1.- Il motivo è infondato.

Le ricorrenti si dolgono dell’accoglimento del primo motivo d’appello (mancata concessione del termine ex art. 182 c.p.c. all’interventore). Pur qualificando la censura come «fondata», la corte di merito l’ha ritenuta invero «irrilevante ai fini della invocata riforma della sentenza di primo grado», poiché il Tribunale aveva comunque deciso nel merito illustrando l’infondatezza della domanda. L’accoglimento è stato solo formale, per «sanare l’errore omissivo del dispositivo».

A tale stregua le ricorrenti difettano d’interesse in ordine alla pretesa di riformare tale statuizione: la corte d’appello non ha tratto dall’accoglimento alcuna conseguenza sostanziale sfavorevole agli eredi (se non, indirettamente, sulla compensazione delle spese, oggetto di separato motivo).

Il motivo è pertanto inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. 3.- Con il secondo motivo le ricorrenti in via incidentale denunciano nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c. n. 4 per inconciliabile illogicità della motivazione.

Lamentano la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte d’Appello, da un lato, accoglie il motivo di appello relativo alla mancata concessione del termine all’interventore per sanare il vizio di procura e, dall’altro, afferma che tale accoglimento non avrebbe alcuna conseguenza pratica. 3.1.- Il motivo è infondato.

La motivazione della corte d’appello sul punto non è affetta da «inconciliabile illogicità».

Il ragionamento è lineare: il primo giudice, pur dichiarando inammissibile la domanda, l’ha comunque esaminata nel merito rigettandola; l’accoglimento formale del motivo d’appello serve a correggere l’omissione del dispositivo, senza conseguenze pratiche. L’uso del condizionale («avrebbe la mera conseguenza») è coerente con la natura di obiter dictum della statuizione. 4.- Con il terzo motivo le ricorrenti in via incidentale denunciano omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c. n. 5 Il fatto decisivo di cui si lamenta l’omesso esame è costituito dall’accertata cessione a del solo credito relativo al mutuo concesso a S.r.l. (mutuo del 12/12/2007 di euro 1.800.000, ceduto per l’importo di circa 1,5 milioni di euro), e non anche del credito risarcitorio per responsabilità professionale del notaio.

Le conseguenze dell’omesso esame sarebbero le seguenti.

Inammissibilità dell’intervento in primo grado e dell’appello per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.: dalla documentazione prodotta dalla stessa controparte (comunicazione 12/8/2021 di accettazione della retrocessione) emerge con certezza che il credito ceduto a era esclusivamente quello vantato nei confronti S.r.l. per il mutuo del dicembre 2007; nella cessione in blocco non era ricompreso alcun credito risarcitorio da responsabilità professionale del notaio; pertanto non aveva legittimazione attiva né interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., né in primo grado né per la proposizione dell’appello (proposto da e poi proseguito da a seguito di retrocessione).

Con l’ulteriore conseguenza della conferma della statuizione del Tribunale sulla mancata sanatoria del vizio di procura: solo (attrice originaria) poteva sanare il vizio e proseguire l’azione, poiché solo poteva vantare il diritto risarcitorio; non ha rispettato il termine perentorio concesso, e nessuna censura può essere mossa alla sentenza di primo grado. Ciò implicherebbe altresì il riconoscimento della temerarietà dell’azione in primo e secondo grado: la limitazione della cessione al solo credito verso esclude ogni possibilità di ritenere che l’attrice originaria e fossero in buona fede nella proposizione e prosecuzione dell’azione giudiziaria, trattandosi di soggetti professionali consapevoli dell’inesistenza del diritto azionato.

Viene inoltre dedotto che l’intervenuta transazione tra (documentata nella comunicazione di che contesta a mancata comunicazione dell’accordo transattivo perfezionatosi per fatti concludenti) elide in radice ogni ipotesi di danno risarcibile, poiché definito la propria posizione creditoria direttamente con la debitrice. 4.1.- Il motivo è infondato.

Si lamenta l’omesso esame della circostanza — documentata dalla stessa produzione di — che la cessione a riguardava solo il credito verso srl per il mutuo di € 1.800.000, e non il credito risarcitorio verso il notaio. Tale circostanza, secondo i ricorrenti incidentali, se esaminata, avrebbe potuto condurre a esiti diversi in punto di legittimazione dell’interventore e di temerarietà della lite.

Tuttavia il motivo sconta due ostacoli: (a) la Corte d’Appello ha comunque esaminato e respinto l’eccezione di difetto di legittimazione di (pag. 14 della sentenza), affermando il principio per cui nella cessione in blocco ex art. 58 TUB rientrano anche le azioni a tutela del credito; (b) la Corte ha ritenuto provata la retrocessione del credito a conseguente ammissibilità dell’intervento in appello. La questione è stata dunque esaminata, sia pure con esito contrario alla tesi degli eredi. Il vizio di omesso esame non sussiste in senso tecnico; semmai si tratta di una censura sulla valutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità. 5.- Con il quarto motivo le ricorrenti in via incidentale denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., dell’art. 1965 c.c. e dell’art. 1304 c.c. (art. 360 c.p.c. n. 3), nonché nullità della sentenza per assenza assoluta di motivazione o motivazione solo apparente (art. 360 c.p.c. n. 5) La censura è rivolta verso la riforma della condanna per lite temeraria pronunciata dal Tribunale e il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per il grado di appello.

Sotto il profilo della violazione di legge, si assume che la Corte d’appello ha ritenuto che il difetto di prova del danno e le questioni sulla configurabilità della responsabilità del notaio attenessero al merito e richiedessero un approfondito esame, escludendo la temerarietà. Ma il Tribunale aveva accolto la domanda ex art. 96 c.p.c. applicando il principio della ragione più liquida; gli elementi di temerarietà sono numerosi e non si esauriscono nel difetto di prova, ma includono l’esosità della domanda (oltre 12 milioni di euro estesa anche al mutuo chirografario non garantito da ipoteca); l’assenza di prova del danno e l’insistenza su una certificazione ex art. 50 TUB risalente a sei anni prima, notoriamente inefficace fuori dal rito monitorio; il riconoscimento in giudizio di pagamenti parziali del debitore senza che se ne fosse dato atto, e dunque continuando a invocare l’attestazione ex art. 50 TUB; la pretesa di responsabilità del notaio per la mancata previsione di una revoca del titolo edilizio intervenuta tre anni dopo i rogiti; la pretesa di addossare al notaio obblighi di verifica urbanistica che la legge non gli attribuisce e che la Banca aveva demandato a un proprio ingegnere fiduciario.

Viene inoltre eccepita, sempre in questo motivo, la violazione dell’art. 1965 c.c. e dell’art. 1304 c.c.: la transazione intervenuta tra e il mutuatario ha estinto il credito derivante dal mutuo, facendo venire meno radicalmente il presupposto del danno risarcibile. La Corte ha erroneamente ritenuto che la transazione incidesse solo sulla quantificazione del danno e non sulla temerarietà della lite. I controricorrenti, appena conosciuta la transazione, hanno dichiarato di avvalersene ai sensi dell’art. 1304 c.c. La stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte d’Appello (Cass. n. 15629/2010) conferma la fondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c., poiché i deducenti hanno allegato e provato il dolo o la colpa grave, indicando gli elementi documentali a sostegno.

Sotto il profilo della nullità per difetto assoluto di motivazione, la motivazione della Corte d’Appello sul punto, secondo le ricorrenti, sarebbe meramente apparente. Le affermazioni secondo cui «il difetto di prova di uno degli elementi costitutivi dell’illecito è questione che è stata delibata nel merito» e «solo una approfondita valutazione degli atti ha consentito di adottare la decisione» non consentono di ricostruire l’iter logicoargomentativo seguito, né spiegano come possa ritenersi in buona fede una Banca che fonda una domanda da oltre 12 milioni di euro su una certificazione ex art. 50 TUB risalente a sei anni prima. 5.1.1.- Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. La corte d’appello ha riformato la condanna ex art. 96 c.p.c. comminata dal Tribunale con una motivazione generica e stereotipata: ha affermato che «il difetto di prova di uno degli elementi costitutivi dell’illecito è questione che è stata delibata nel merito», che «l’attore aveva prodotto documentazione bancaria poi ritenuta non sufficiente», e che «eventuali transazioni intervenute con il creditore principale incidono sulla valutazione del danno ma non sulla temerarietà della lite».

Questa motivazione è inadeguata sotto molteplici profili:

a) insufficienza motivazionale: la regola è che la condanna ex art. 96, 3° co., c.p.c. «richiede una motivazione specifica che individui in concreto l’elemento soggettivo qualificato, non potendo il giudice limitarsi a rapidi asserti generici o apodittici quali la pretestuosità o dilatorietà delle difese» (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19948/2023).

Il che vale altresì per la simmetrica ipotesi di rigetto. La motivazione, dunque, non può esaurirsi in «formule generiche e stereotipate» (Cass. civ., La corte d’appello, invece, si è limitata ad affermare apoditticamente che «non ricorrono obiettivamente nella specie» i presupposti della temerarietà, senza confrontarsi con gli specifici indici di mala fede o colpa grave dedotti dagli appellati.

b) Gli eredi avevano, infatti, dedotto elementi specifici: la pretesa risarcitoria di oltre € 12 milioni per la perdita di una garanzia ipotecaria che assisteva solo il mutuo di € 1.800.000 (e non quello chirografario di € 8.500.000); l’utilizzo di una certificazione ex art. 50 TUB risalente a sei anni prima, notoriamente inidonea a provare il credito in sede di merito; la consapevolezza dell’intervenuta transazione tra che aveva estinto il credito; la pretesa di addebitare al notaio accertamenti urbanistici che la stessa Banca aveva commissionato a un proprio ingegnere fiduciario. La Corte d’Appello ha omesso di confrontarsi analiticamente con ciascuno di questi profili.

c) L’affermazione per cui «eventuali transazioni intervenute con il creditore principale incidono sulla valutazione del danno ma non sulla temerarietà della lite» è inconferente: se la Banca era consapevole di aver transatto il credito con il mutuatario — estinguendo così il presupposto stesso del danno da perdita della garanzia — e ciò nonostante ha proseguito nell’azione risarcitoria, tale condotta integra quanto meno colpa grave, se non mala fede. 6.- Con il quinto motivo le ricorrenti in via incidentale denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, in particolare degli artt. 4, 6 e del relativo allegato (art. La censura è duplice.

Da un lato, le ricorrenti si dolgono della compensazione delle spese al 50% in violazione dell’art. 92 c.p.c.: la Corte d’Appello ha espressamente dichiarato la soccombenza sostanziale dell’appellante e l’irrilevanza del motivo accolto ai fini della riforma della sentenza.

A fronte di un rigetto sostanziale dell’appello, l’art. 92 c.p.c. avrebbe imposto la condanna integrale alle spese, non la compensazione parziale. Né la parziale soccombenza può riferirsi alla riforma della condanna per lite temeraria, trattandosi di endoprocedimento inidoneo a fondare un giudizio di soccombenza parziale.

Le ricorrenti lamentano altresì che la liquidazione dei compensi è avvenuta in violazione dei criteri del D.M. 55/2014: per un giudizio del valore di circa 12 milioni di euro, i valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (artt. 4 e 6 e relativo allegato) ammontano a euro 70.400 oltre accessori (fase di studio: 16.297; introduttiva: 9.476; trattazione: 21.831; decisionale: 27.096). Anche applicando i minimi, il totale sarebbe di euro 37.351. La Corte ha invece liquidato un importo complessivo di euro 30.000, inferiore persino ai minimi tabellari, e in difetto di qualsiasi motivazione specifica che giustifichi tale riduzione, come invece richiesto dall’art. 4 del D.M. 55/2014, il quale impone l’ancoraggio ai valori medi e, in caso di scostamento, un onere motivazionale specifico. 6.1.- Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. La corte d’appello ha compensato le spese al 50% «per il parziale accoglimento» dell’appello.

L’accoglimento è stato peraltro meramente formale, non incidendo sulla sostanza della soccombenza, che è integralmente a carico dell’appellante. L’art. 92, 2° co., c.p.c. ammette la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o di altre «gravi ed eccezionali ragioni» espressamente motivate.

Orbene, nella specie la corte di merito ha accolto il primo motivo d’appello come mera correzione formale del dispositivo, senza alcun vantaggio sostanziale per l’appellante.

La compensazione appare quindi illegittima, mancando una «soccombenza parziale» sostanziale.

Quanto alla liquidazione, l’importo di € 30.000 per l’intero (poi ridotto al 50%) per una causa di valore dichiarato di oltre € 12 milioni è inferiore ai minimi tabellari previsti dal DM 55/2014.

E’ vero che la censura sulla liquidazione delle spese in sede di legittimità è ammissibile solo se la motivazione è assente o apparente o se il giudice è incorso in un errore di diritto nell’applicazione dei parametri, ma è anche vero che, nella fattispecie, la corte di merito non ha esplicitato il percorso di liquidazione, limitandosi a un importo fisso senza riferimento ai valori tabellari.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 4° e del 5° motivo del ricorso incidentale, rigettati gli altri motivi e il ricorso principale, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 4° e il 5° motivo del ricorso incidentale, rigetta gli altri motivi e il ricorso principale. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/7/2026

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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