Cass. civ. Sez. III n. 27383 del 20.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 27383/2026, depositata il 20/10/2026 (R.G. 21494/2024). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Oggetto:
RESPONSABILITA’
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21494/2024 R.G. proposto da:
S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato con domiciliazione digitale ex lege;
– ricorrenti – contro S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato unitamente all’avvocato , con domiciliazione digitale ex lege;
– controricorrente – nonché contro rappresentati e difesi dall’avvocato , con domiciliazione digitale ex lege;
– controricorrentinonché contro – intimatoavverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 713/2024, depositata il 7/5/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2026 dal Consigliere Marilena Gorgoni.
FATTI DI CAUSA
A seguito dell’infortunio sul lavoro occorso il 24 luglio 2003 a dipendente della società s.r.l. e utilizzato dalla s.n.c. di & C., precipitato dal parapetto del Centro commerciale riportando gravissime lesioni permanenti, veniva instaurato procedimento penale nei confronti di e di rappresentanti legali e soci della nonché di e di dirigenti della società somministratrice, imputati del reato di lesioni colpose aggravate ai sensi degli artt. 113 e 590 cod. pen., per avere cagionato l’evento lesivo mediante omissioni inerenti alla sicurezza del lavoro, consistenti, per tutti, nella mancata fornitura di scarpe antinfortunistiche e, per i soli dirigenti della nell’avere consentito prestazioni lavorative eccedenti i limiti di orario e in difetto dei prescritti periodi di riposo. Con sentenza n. 343/2010, il Tribunale di Monza assolveva tutti gli imputati dal reato loro ascritto con la formula perché il fatto non sussiste. In accoglimento dell’impugnazione proposta dalla sola parte civile, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 653/2012, pronunciando ai soli effetti civili, dichiarava civilmente responsabili dei danni subiti da e li condannava in solido al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio civile.
Avverso tale decisione proponevano distinti ricorsi per cassazione gli imputati. Quello di e di veniva dichiarato inammissibile, mentre quello di e di veniva accolto dalla Corte di cassazione, la quale, con provvedimento n. 1636 del 18 settembre 2014, annullava la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.
Il giudizio di rinvio non veniva riassunto.
Successivamente, con atto di citazione notificato nel 2016, l’infortunato, il padre e la sorella altresì, erede della madre, convenivano dinanzi al Tribunale di Macerata e la s.r.l., già s.n.c. di & C., assumendo che la responsabilità dei primi due fosse stata definitivamente accertata dalla sentenza della Corte d’appello di Milano, divenuta definitiva nei loro confronti a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione da essi proposto, e chiedendo la condanna dei convenuti, in solido o in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni derivati dall’infortunio occorso a A fondamento della domanda esponevano che aveva riportato nell’infortunio postumi permanenti gravemente invalidanti e che l’infortunio aveva altresì inciso sulla vita dei genitori e della sorella, chiamati ad assisterlo dopo il rientro presso l’abitazione familiare. Quantificavano il risarcimento richiesto in euro 1.061.395,51 in favore di in euro 300.000,00 in favore di ed in euro nella qualità indicata, oltre alla rivalutazione e agli interessi. e la s.r.l. si costituivano contestando la domanda e chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa la s.r.l., quale soggetto responsabile, in via esclusiva o concorrente, dell’infortunio, al fine di esserne manlevati, in tutto o in parte, in caso di soccombenza.
Deducevano che: i) la sentenza penale non aveva determinato la formazione del giudicato invocato dagli attori; ii) il lavoratore, al momento dell’accaduto, non stava svolgendo attività lavorativa; iii) la sua condotta, consistita nel salire sul parapetto, era stata abnorme, imprevedibile e idonea a interrompere il nesso causale; iv) l’uso delle scarpe antinfortunistiche non avrebbe impedito la caduta; v) l’eventuale responsabilità connessa all’orario di lavoro e al mancato rispetto dei periodi di riposo doveva essere imputata alla s.r.l., datrice di lavoro del In via subordinata, chiedevano che la condanna fosse limitata alla responsabilità effettivamente accertata.
Autorizzata la chiamata in giudizio, s.r.l. si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di garanzia e manleva. Sosteneva che gli obblighi di informazione, di formazione, di addestramento e di fornitura dei dispositivi di protezione individuale erano stati trasferiti contrattualmente alla società utilizzatrice; che l’organizzazione dell’attività e dell’orario di lavoro era rimessa alla s.r.l.; che il foglio delle presenze mensili le sarebbe pervenuto soltanto dopo l’infortunio, sicché non avrebbe potuto conoscere preventivamente il numero delle ore lavorate dal che, in seguito all’annullamento della sentenza penale nei confronti dei propri dirigenti e alla mancata riassunzione del giudizio di rinvio, non sussisteva alcun titolo idoneo a fondare la sua responsabilità.
Espletata l’istruttoria mediante l’assunzione delle prove orali e lo svolgimento C.T.U. medico-legale, accertava un’inabilità temporanea totale di 163 giorni, un’inabilità temporanea parziale al 75% di ulteriori 180 giorni e postumi permanenti nella misura del 72%, il Tribunale, con sentenza n. 277/2020, accoglieva la domanda e condannava i convenuti e la terza chiamata, in solido, al risarcimento dei danni.
Liquidava, al netto della rendita INAIL e della provvisionale riconosciuta in sede penale, euro 469.526,08 in favore di oltre alla rivalutazione e agli interessi, euro 170.000,00 in favore di ed euro 200.000,00 in favore di oltre agli interessi legali, ponendo a carico dei soccombenti anche le spese del giudizio. s.r.l. proponeva appello, contestando che la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Milano nei confronti dei propri dirigenti fosse passata in giudicato e censurando l’affermazione della propria responsabilità solidale. Sosteneva, inoltre, che la disciplina applicabile ratione temporis e le clausole del contratto di fornitura ponevano a carico della società utilizzatrice gli obblighi antinfortunistici e che, per parte sua, non avrebbe potuto conoscere, prima del sinistro, l’orario di lavoro effettivamente osservato dal Contestava, infine, la quantificazione dei danni. s.r.l. resistevano all’impugnazione proponevano appello incidentale.
Contestavano l’esistenza di un giudicato penale loro opponibile; deducevano la carenza di allegazione dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria; negavano che stesse lavorando al momento della caduta e sostenevano che il suo comportamento avesse interrotto il nesso causale; riproponevano la domanda di accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente della s.r.l.; censuravano la quantificazione del danno biologico e dei danni riconosciuti ai congiunti dell’infortunato, chiedendo altresì la detrazione integrale delle somme erogate e da erogare dall’INAIL. Anche resistevano agli appelli proponevano impugnazione incidentale, chiedendo il riconoscimento della personalizzazione del danno biologico riportato dal primo e la liquidazione dei danni spettanti ai congiunti nelle maggiori somme domandate in primo grado.
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 713/2024, accoglieva l’appello principale della s.r.l. e, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta nei suoi confronti, ritenendo che la pronuncia della Corte d’appello penale di Milano fosse divenuta definitiva nei confronti di e di il cui ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile, ma non spiegasse efficacia di giudicato nei confronti della s.r.l., rimasta estranea al processo penale. Accertava, tuttavia, la responsabilità della società utilizzatrice sulla base delle risultanze istruttorie, ritenendo che il stesse lavorando al momento dell’infortunio, che non fosse provata una sua condotta abnorme e che la caduta fosse causalmente riconducibile al mancato uso delle scarpe antinfortunistiche e alle condizioni di stanchezza derivanti dall’orario di lavoro osservato.
La Corte territoriale escludeva, invece, la responsabilità della s.r.l., rilevando che essa non aveva potuto conoscere preventivamente l’orario effettivamente svolto dal lavoratore e che, in forza della disciplina applicabile e delle clausole contrattuali, gli obblighi di informazione, formazione, addestramento e fornitura dei dispositivi di protezione gravavano sulla società utilizzatrice.
In parziale accoglimento degli appelli incidentali la Corte d’appello di Ancona rideterminava in euro 307.576,39 il danno spettante a tenendo conto delle somme corrisposte dall’INAIL e della provvisionale, e gli riconosceva l’ulteriore importo di euro 145.331,00 a titolo di personalizzazione del danno nella misura del 20%. Confermava la liquidazione di euro 170.000,00 in favore di e di euro in proprio e quale erede della madre. Compensava per 1/3 le spese del doppio grado nei rapporti tra i ponendo la restante parte a carico di questi ultimi, e condannava e la s.r.l. alla rifusione delle spese del doppio grado in favore della s.r.l. e la s.r.l. hanno proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza.
Hanno resistito con separati controricorsi s.r.l. e non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. La ricorrente ed i hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 651, 587, 624 e 627, comma 5, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto definitivamente accertata, in sede penale, la responsabilità di per l’infortunio occorso a La loro tesi è che la pronuncia della Corte di cassazione n. 1636/2014, nell’accogliere il ricorso proposto da abbia escluso la tenuta logica dell’accertamento relativo al nesso causale tra la mancata fornitura delle scarpe antinfortunistiche e l’evento lesivo, vale a dire il medesimo fatto colposo loro attribuito. Assumono pertanto che l’annullamento disposto in favore dei coimputati, non fondato su ragioni personali, avrebbe dovuto spiegare effetti anche sulla loro posizione ai sensi degli artt. 587 e 627 cod. proc. pen., impedendo la formazione del giudicato sugli accertamenti concernenti la responsabilità civile e rendendo altresì inapplicabile l’art. 651 cod. proc. pen.; deducono, inoltre, che la Corte territoriale abbia omesso di considerare il rapporto di connessione essenziale tra le statuizioni annullate e quelle riguardanti la loro posizione, in violazione dell’art. 624 cod. proc. pen.
1.1. Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto che «il primo giudice, con motivazione pienamente condivisa, abbia ritenuto la responsabilità civile di sul presupposto della pronuncia definitiva della Corte d’appello penale di Milano n. 653/2012 che li ha dichiarati civilmente responsabili dei danni cagionati, condannandoli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da liquidarsi nel separato giudizio civile», reputando irrilevanti gli artt. 587, 624 e 627, comma 5, cod. proc. pen. invocati dagli allora appellanti incidentali.
La conclusione è corretta in iure. La responsabilità civile di deriva, infatti, dalla definitività della sentenza n. 653/2012 della Corte d’appello di Milano, rimasta ferma nei loro confronti in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso per cassazione da essi proposto, e non dall’applicazione dell’art. 651 cod. proc. pen. Il processo penale si era infatti concluso in primo grado con l’assoluzione di tutti gli imputati con la formula perché il fatto non sussiste; la sentenza era stata impugnata dalla sola parte civile e la Corte d’appello aveva riformato la decisione esclusivamente agli effetti civili, dichiarando i quattro imputati civilmente responsabili e condannandoli in solido al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Non è dunque configurabile una sentenza penale irrevocabile di condanna suscettibile di esplicare l’efficacia prevista dall’art. 651 cod. proc. pen.; ciò, tuttavia, non comporta che le statuizioni civili adottate dalla Corte d’appello e divenute definitive nei confronti di alcuni soltanto degli originari imputati possano essere nuovamente poste in discussione nel separato giudizio risarcitorio.
Non giova ai ricorrenti il richiamo all’art. 587 cod. proc. pen. L’effetto estensivo dell’impugnazione integra un rimedio di carattere straordinario, destinato a operare di diritto in favore del coimputato non impugnante, o il cui ricorso sia stato dichiarato inammissibile, quando venga riconosciuta la fondatezza di un motivo non esclusivamente personale proposto dall’impugnante diligente. operatività trova giustificazione nell’esigenza di impedire l’esecuzione di una condanna divenuta ex post ingiusta per effetto dell’accoglimento di una censura comune e di evitare la formazione di giudicati contrastanti sulla responsabilità penale o in materia cautelare. Proprio perché straordinario, il rimedio non può essere applicato al di fuori dei casi riconducibili alla funzione che ne giustifica la previsione.
In tal senso, Cass. pen., 22/12/2020, n. 37148 ha precisato che l’effetto estensivo previsto dall’art. 587 c.p.p. si fonda sulla necessità di evitare giudicati contrastanti sulla responsabilità penale o in materia cautelare. Il principio, enunciato per escluderne l’operatività nel procedimento di prevenzione, conferma che l’istituto resta circoscritto agli ambiti nei quali diversità delle decisioni inciderebbe sull’accertamento della responsabilità penale o sulla posizione cautelare comune agli imputati. Tale presupposto non ricorre nella fattispecie. La sentenza del Tribunale di Monza aveva assolto tutti gli imputati con la formula perché il fatto non sussiste ed era stata impugnata dalla sola parte civile. La Corte d’appello di Milano, pertanto, aveva pronunciato soltanto agli effetti civili, dichiarando gli imputati civilmente responsabili e condannandoli in solido al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Le impugnazioni successivamente proposte investivano, dunque, statuizioni esclusivamente risarcitorie, senza poter incidere sulla responsabilità penale, definitivamente esclusa dalla sentenza assolutoria non impugnata dal Pubblico Ministero.
Assume allora specifico rilievo il principio secondo cui «l’accoglimento dell’impugnazione proposta da uno dei coimputati con riguardo alla condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati in solido, atteso che l’effetto estensivo dell’impugnazione concerne i soli casi in cui questa investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamente risarcitori» (Cass. pen., 6/05/2019, n. 34116). La solidarietà dell’obbligazione risarcitoria non rende, del resto, inscindibili le posizioni dei diversi coobbligati e non impedisce che la decisione acquisti autorità di giudicato nei confronti di alcuni di essi, pur essendo annullata o proseguendo giudizio confronti degli altri.
L’annullamento pronunciato su un’impugnazione attinente alle sole statuizioni civili resta pertanto circoscritto al soggetto che lo abbia conseguito, senza propagarsi agli altri responsabili solidali.
La sentenza impugnata ha applicato correttamente i suddetti principi. Ha richiamato infatti Cass. pen., 10/12/2018, n. 55001 che ha anticipato il principio ripreso nel 2019, affermando che l’accoglimento di un motivo non esclusivamente personale giova anche agli imputati che non abbiano proposto ricorso, abbiano concordato la pena in appello, abbiano proposto un ricorso originariamente inammissibile o vi abbiano successivamente rinunciato. Il principio presuppone però che l’impugnazione investa la responsabilità penale comune ai concorrenti nel reato; non vale a estendere ai coobbligati solidali l’annullamento di statuizioni aventi natura esclusivamente civile.
Mette conto aggiungere che neppure assume rilievo il fatto che il ricorso di e di fosse stato dichiarato inammissibile, essendo ciò potenzialmente tale da consentire l’estensione di un effetto favorevole prodotto dall’accoglimento di un motivo comune pertinente alla responsabilità penale, ma non idoneo a trasformare in comune un annullamento intervenuto nell’ambito delle sole statuizioni civili e riferito alle specifiche posizioni degli altri ricorrenti.
La sentenza n. 1636/2014, del resto, aveva espressamente disposto l’annullamento «con esclusivo riferimento alla condanna» di e di L’approfondimento demandato al giudice civile di rinvio riguardava la titolarità, in capo agli stessi, delle posizioni di garanzia relative alla durata massima della giornata lavorativa, ai periodi di riposo e agli obblighi antinfortunistici, tenuto conto della ripartizione degli obblighi tra somministratore e utilizzatore, della conoscenza o conoscibilità dell’orario di lavoro da parte dei procuratori della s.r.l. e delle specifiche deleghe conferite loro all’interno della società. L’annullamento era quindi delimitato soggettivamente alle posizioni dei due dirigenti della società somministratrice e non conteneva alcuna statuizione di annullamento relativa alla responsabilità civile già affermata nei confronti di e di È vero che in essa fu rilevata l’illogicità della motivazione concernente il nesso causale tra l’omessa consegna delle scarpe antinfortunistiche e la caduta del lavoratore. Tale rilievo, tuttavia, non può essere isolato, come pretendono i ricorrenti, dal contenuto del dispositivo che circoscrisse l’annullamento alle posizioni del e del tantomeno può comportare l’automatica caducazione della statuizione civile divenuta definitiva nei confronti degli odierni esponenti.
Neppure l’art. 627, comma 5, cod. proc. pen. offre sostegno alla censura. Esso stabilisce che, nel giudizio di rinvio, l’annullamento pronunciato nei confronti del ricorrente giova anche all’imputato condannato che non abbia proposto ricorso, salvo che il motivo sia esclusivamente personale, prevedendone la citazione e la facoltà d’intervento. La norma disciplina pertanto lo svolgimento del giudizio di rinvio e presuppone un annullamento suscettibile di estensione secondo l’art. 587 cod. proc. pen.; non attribuisce un autonomo effetto demolitorio a un annullamento pronunciato esclusivamente sulle statuizioni civili relative ad altri coobbligati. Nel caso in esame, inoltre, il giudizio di rinvio disposto ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. non fu riassunto.
Il richiamo all’art. 624 cod. proc. pen. è parimenti inconferente. La disciplina del giudicato progressivo presuppone che l’annullamento investa soltanto alcune disposizioni della sentenza e impedisce la formazione del giudicato sulle parti che presentino una connessione essenziale con quelle annullate. Nella vicenda per cui è causa, tuttavia, la connessione prospettata dai ricorrenti non può desumersi dalla sola comunanza materiale di uno degli addebiti originariamente contestati, poiché l’annullamento fu pronunciato soltanto nei confronti dei dirigenti della s.r.l. e nell’ambito di statuizioni esclusivamente civili. La solidarietà dell’obbligazione risarcitoria non rende inscindibili le posizioni dei diversi coobbligati e non impedisce che la decisione acquisti autorità di giudicato nei confronti di uno di essi, pur proseguendo o venendo annullata nei confronti degli altri.
Il richiamo da parte dei ricorrenti di Cass. pen. n. 4925/1996, secondo cui l’effetto estensivo potrebbe operare anche in favore di chi abbia proposto un ricorso dichiarato inammissibile, non giova loro. Anche ammettendo l’esattezza del principio richiamato, esso individua i soggetti che possono beneficiare dell’estensione, ma non elimina il presupposto oggettivo rappresentato dall’accoglimento di un motivo comune concernente la responsabilità penale che nella specie fa difetto.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., censurando la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità della s.r.l. per l’infortunio occorso a Oggetto della doglianza sono le conseguenze tratte dal giudice d’appello dalle risultanze istruttorie.
Secondo i ricorrenti, il giudice a quo avrebbe travisato il materiale probatorio e omesso di considerare ulteriori emergenze istruttorie dalle quali sarebbe risultato che il lavoratore non stava eseguendo alcuna prestazione lavorativa, che si trovava sul luogo dell’evento solo per usufruire di un passaggio verso casa e che la caduta era riconducibile a una condotta del tutto anomala, eccezionale e imprevedibile, idonea a interrompere il nesso causale. È inoltre contestata la ricostruzione della dinamica dell’infortunio accolta dalla Corte d’appello, assumendo che nessun elemento istruttorio consentisse di affermare che la caduta fosse causalmente collegata né alla mancata utilizzazione delle scarpe antinfortunistiche né alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa nei giorni precedenti l’evento, come dimostrerebbero anche la decisione assolutoria pronunciata dal Tribunale di Monza, le dichiarazioni rese nel procedimento penale dai soggetti escussi e il foglio presenze relativo al mese di luglio 2003.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Le ragioni sono plurime.
Innanzitutto, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è denunciata in assenza dei presupposti richiesti dal costante orientamento di questa Corte. Essa ricorre soltanto qualora il giudice di merito abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a un diverso regime ovvero, all’opposto, abbia attribuito efficacia vincolante a una prova liberamente apprezzabile, non anche quando gli si rimproveri di avere attribuito alle risultanze istruttorie un valore e un significato diversi da quelli pretesi dalla parte. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non dà luogo, infatti, ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione (Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass. In secondo luogo, il vizio di travisamento della prova non è stato dedotto entro i confini segnati dalle Sezioni Unite. Esso presuppone che il giudice abbia posto a fondamento della decisione un’informazione probatoria inesistente oppure obiettivamente e inequivocabilmente contraddetta dal contenuto della fonte considerata e ricorre, pertanto, soltanto in presenza di un errore percettivo relativo a un dato probatorio univoco, insuscettibile di interpretazioni alternative e decisivo. Non integra, invece, travisamento l’attribuzione alla prova di un significato o di un’efficacia dimostrativa diversi da quelli sostenuti dalla parte, trattandosi, in tal caso, di un errore di valutazione sottratto al sindacato di legittimità (Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792; Cass. 16/05/2025, n. 13085).
Nella specie, i ricorrenti non individuano alcuna informazione probatoria affermata dalla Corte territoriale benché inesistente negli atti, né alcun dato testuale dal contenuto diametralmente opposto a quello riportato nella sentenza. Sostengono, piuttosto, che dalle dichiarazioni rese nel procedimento penale, dal foglio delle presenze e dalle ulteriori risultanze istruttorie avrebbe dovuto desumersi che il al momento della caduta, non stesse eseguendo alcuna prestazione lavorativa, si trovasse sul luogo soltanto per usufruire di un passaggio verso casa e avesse tenuto una condotta anomala, eccezionale e imprevedibile, idonea a interrompere il nesso causale. La doglianza investe, dunque, non il contenuto oggettivo delle prove, ma il significato probatorio loro attribuito dal giudice d’appello.
Tantomeno è utilmente dedotto l’omesso esame di fatti decisivi, cui farebbe pensare la doglianza volta a contestare che la Corte d’appello non abbia considerato talune emergenze istruttorie.
L’omesso esame di singoli elementi di prova non integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass. Nella specie, la Corte territoriale ha esaminato tanto la natura dell’attività svolta dal al momento dell’infortunio quanto la dedotta abnormità della sua condotta e il nesso causale tra l’evento, il mancato impiego delle scarpe antinfortunistiche e le condizioni di stanchezza derivanti dall’orario di lavoro osservato, pervenendo a conclusioni difformi da quelle auspicate dai ricorrenti.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 cod. civ. e dell’art. 3 della legge n. 196/1997, per avere la Corte territoriale escluso ogni responsabilità della s.r.l., ritenendo che, in forza delle condizioni generali del contratto di fornitura di manodopera, l’impresa utilizzatrice si fosse assunta gli obblighi concernenti la sicurezza del lavoratore.
Forma oggetto di doglianza proprio l’interpretazione delle clausole contrattuali secondo cui, rispettivamente, l’impresa utilizzatrice «si impegna ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive aziendali in generale e a formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa» e «le attrezzature personali di protezione sono fornite dall’impresa utilizzatrice, che garantisce nondimeno attrezzature e misure di pronto soccorso», nonché la previsione per la quale, in caso di infortunio sul lavoro, l’impresa utilizzatrice era tenuta a informare immediatamente la s.r.l. affinché potesse provvedere agli adempimenti di legge di sua competenza.
La loro tesi è che la Corte d’appello abbia attribuito alle suddette clausole contrattuali una portata eccessiva, perché l’art. 3 della legge n. 196/1997 consentiva il trasferimento dei soli obblighi di informazione, formazione e addestramento, ma non il trasferimento degli obblighi generali di protezione gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. La conseguenza che ne traggono è che la Corte territoriale abbia confuso due piani distinti: da un lato, gli obblighi di informazione sui rischi, formazione e addestramento all’uso delle attrezzature; dall’altro, gli obblighi di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, compreso il controllo sul rispetto dell’orario di lavoro e dei periodi di riposo. Sostengono infatti che, anche ammettendo la validità delle clausole contrattuali richiamate dalla Corte territoriale, esse non sarebbero state idonee a trasferire alla società utilizzatrice tutti gli obblighi di protezione derivanti dall’art. 2087 cod. civ., che, in quanto datrice di lavoro, la s.r.l. avrebbe continuato a sopportare.
3.1. Il motivo è fondato.
Premesso che l’art. 3, comma 5, della l. n. 196/1997 prevedeva che il prestatore di lavoro temporaneo fosse informato dal fornitore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e consentiva che il contratto di fornitura ponesse a carico dell’impresa utilizzatrice l’obbligo di informare il lavoratore sui rischi specifici, nonché di provvedere alla formazione e all’addestramento necessari allo svolgimento della prestazione e che la medesima disposizione stabiliva, inoltre, che l’impresa utilizzatrice fosse tenuta ad osservare nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti, è evidente che si debba accertare se il trasferimento convenzionale consentito dalla legge riguardasse soltanto gli obblighi espressamente menzionati oppure anche il più ampio obbligo generale di protezione di cui all’art. 2087 cod. civ. e, successivamente, se:
i) atteso che era emerso che il lavoratore infortunato era stato sottoposto a un orario di lavoro particolarmente gravoso, le condizioni di stanchezza derivanti da tale organizzazione del lavoro avessero avuto efficacia causale nella produzione dell’evento; ii) l’obbligo di vigilare sul rispetto dei tempi di lavoro e di riposo costituisse espressione dell’obbligo generale di protezione imposto dall’art. 2087 cod. civ.
Va precisato che l’art. 2087 cod. civ. costituisce norma di chiusura del sistema prevenzionistico e pone a carico del datore di lavoro un obbligo generale di sicurezza che non si esaurisce nell’osservanza delle prescrizioni specificamente previste dalla legislazione speciale, ma impone l’adozione di tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. L’obbligazione di sicurezza non si esaurisce, infatti, nelle misure nominate dal legislatore ma si estende alle cautele ulteriori suggerite dall’esperienza, dalla tecnica e dalle conoscenze proprie dello specifico settore produttivo, comprese quelle di carattere organizzativo necessarie a prevenire o neutralizzare situazioni di rischio prevedibili (Cass. 18/11/2019, n. 29879; Cass. 15/07/2020, n. 15112; Cass. 9/11/2022, n. 33080; Cass. 27/10/2022, n. 31919; Cass. Occorre prendere le mosse dall’art. 3, comma 5, della l. n. 196 del 1997. La disposizione consentiva che il contratto di fornitura ponesse a carico dell’impresa utilizzatrice gli obblighi di informazione sui rischi specifici, di formazione e di addestramento del lavoratore e, nella specie, anche la fornitura dei dispositivi di protezione individuale. E del resto questa Corte ha chiarito, in materia di somministrazione, che la ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra somministratore e utilizzatore risponde al principio di effettività della tutela, avuto riguardo alla concreta disponibilità dell’ambiente nel quale la prestazione viene resa, e che la pattuizione con la quale gli obblighi di formazione e informazione siano trasferiti all’utilizzatore, ove ne sia fatta menzione nel contratto individuale di lavoro, è opponibile al lavoratore e può escludere, quanto agli obblighi così trasferiti, la responsabilità del somministratore (Cass. ll principio riguarda, dunque, gli specifici obblighi di informazione, formazione e addestramento che la disciplina speciale consentiva di porre a carico dell’impresa utilizzatrice e non implica il trasferimento dell’obbligo generale di sicurezza gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. Occorre pertanto tenere distinti i due piani: quello degli obblighi prevenzionistici specificamente individuati dall’art. 3, comma 5, della l. n. 196 del 1997, suscettibili di attribuzione convenzionale all’utilizzatore, e quello dell’obbligazione generale di sicurezza facente capo al datore di lavoro.
La responsabilità della s.r.l. non è stata, infatti, invocata soltanto in relazione agli specifici obblighi di informazione, formazione, addestramento e fornitura dei dispositivi di protezione, ma anche con riguardo all’eccessiva protrazione dell’orario di lavoro e alla mancata fruizione dei prescritti periodi di riposo, che la stessa Corte territoriale ha ritenuto causalmente rilevanti nella produzione dell’evento. Occorreva, dunque, stabilire se la vigilanza sul rispetto dei tempi di lavoro e di riposo costituisse espressione dell’obbligo generale di protezione di cui all’art. 2087 cod. civ. e, in caso affermativo, se tale obbligo potesse ritenersi trasferito all’utilizzatrice per effetto delle clausole contrattuali richiamate dalla sentenza impugnata, considerando che in tema di sicurezza sul lavoro opera una nozione prevenzionistica di datore di lavoro che comprende non soltanto il datore formale, ma il soggetto titolare dei poteri di decisione e di spesa e della correlata posizione di garanzia, sul quale continuano a gravare gli obblighi di prevenzione e protezione (Cass. 22/01/2021, n. 1399; Cass. 19/05/2017, n. 12561; Cass. 13/05/2019, n. La risposta è negativa. La qualità di datrice di lavoro della s.r.l. non solo non risultava neutralizzata dalla pattuizione con l’impresa utilizzatrice avente ad oggetto specifici adempimenti prevenzionistici, ma nemmeno era possibile che lo fosse.
Quanto all’eventuale trasferimento degli obblighi di cui all’art. 2087 cod. civ., questa Corte ha già chiarito che l’individuazione del soggetto concretamente investito di specifiche attribuzioni prevenzionistiche rileva sul versante della responsabilità penale e della posizione di garanzia, ma non determina, sul piano civilistico, un effetto traslativo dell’obbligazione di sicurezza gravante sul datore di lavoro. La delega di funzioni, infatti, non assume rilievo sul versante della responsabilità per inadempimento dell’obbligo di protezione, poiché il datore di lavoro continua ad essere il debitore dell’obbligazione di sicurezza e risponde, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., dell’operato dei soggetti dei quali si avvale per l’adempimento dei propri obblighi. In altri termini, la delega, anche quando assuma carattere funzionale e comporti il trasferimento a terzi dell’esercizio di specifiche attribuzioni, efficacia traslativa debito prevenzionistico, ma costituisce soltanto lo strumento mediante il quale il datore di lavoro organizza l’esecuzione di un’obbligazione che continua a gravare su di lui (Cass., Sez. un., 11/04/2005, n. 7360; Cass. 18/05/2007, n. 11622). Ne consegue che il conferimento ad altri soggetti specifiche attribuzioni prevenzionistiche ovvero pattuizione contrattuale che ne disciplini l’esercizio non determinano alcun effetto liberatorio sul piano civilistico, permanendo in capo al datore di lavoro la responsabilità per l’inadempimento dell’obbligazione di sicurezza (Cass. 11/04/2005, n. 7360; Cass. 18/05/2007, n. 11622).
Muovendo da tali premesse, la s.r.l. non poteva andare esente da responsabilità né affermando che l’adempimento degli obblighi di sicurezza era stato convenzionalmente trasferito all’impresa utilizzatrice né sostenendo di non essere nelle condizioni di esercitare il controllo sul rispetto dell’orario di lavoro effettivamente osservato dal dipendente. Una volta accertato, come la sentenza impugnata ha accertato, che il superamento dei limiti di orario e le conseguenti condizioni di stanchezza avevano avuto efficacia causale nella verificazione dell’infortunio, la questione giuridicamente rilevante non era se la s.r.l. fosse o meno a conoscenza dell’orario concretamente osservato dal ma se, quale datrice di lavoro, fosse tenuta ad organizzarsi in modo da poterlo conoscere e controllare.
Se la vigilanza sul rispetto dei tempi di lavoro e di riposo costituisce espressione dell’obbligo generale di protezione imposto dall’art. 2087 cod. civ., l’impossibilità di conoscere preventivamente il numero delle ore lavorate non integrava un fatto liberatorio, ma imponeva di verificare se proprio tale impossibilità fosse riconducibile alla mancata predisposizione delle misure organizzative necessarie all’adempimento dell’obbligo. Mettersi nelle condizioni adempiere costituisce, infatti, parte dell’adempimento stesso e non può essere confuso con una causa di esonero dalla responsabilità.
La sentenza impugnata ha invece assunto come circostanza esimente il fatto che il foglio delle presenze pervenisse alla s.r.l. solo successivamente e che la società non fosse posta nelle condizioni di conoscere l’orario effettivamente osservato lavoratore, senza interrogarsi se la predisposizione di un sistema organizzativo idoneo a consentire tale conoscenza rientrasse essa stessa tra le misure esigibili ai sensi dell’art. 2087 cod. civ.
Sotto tale profilo, la Corte territoriale, dopo aver sovrapposto il tema dell’adempimento dell’obbligo a quello dell’esigibilità, ha finito per assumere quale ragione di esonero proprio il fatto che avrebbe dovuto costituire oggetto della verifica circa l’esatto adempimento dell’obbligazione di sicurezza gravante sulla società somministratrice. Mette conto altresì di precisare che secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudizio di responsabilità ex art. 2087 cod. civ. si articola in due distinti momenti. Nel primo, gravante sul lavoratore, occorre dimostrare il danno e la sua riconducibilità causale alla nocività delle condizioni di lavoro. Nel secondo, una volta accertato il nesso eziologico tra rischio lavorativo ed evento dannoso, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure concretamente esigibili per impedirne il verificarsi (Cass. 11/08/2020, n. 16869; Cass. 6/11/2019, n. 28516; Cass. 25/01/2021, n. 1509). In termini analoghi si è recentemente precisato che, in tema di inadempimento datoriale agli obblighi di cui all’art. 2087 cod. civ., il lavoratore può limitarsi ad allegare la presenza di un fattore di potenziale rischio e a provare il nesso causale tra la lesione e le conseguenze dannose subite, gravando invece sul datore di lavoro la prova dell’assenza della condizione di nocività o lesività ovvero dell’adozione delle misure idonee a neutralizzarla (Cass. 12/02/2026, n. Diversamente opinando, il debitore dell’obbligo di protezione verrebbe liberato non per avere dimostrato di avere adottato tutte le misure esigibili per impedire il verificarsi del danno, ma per il solo fatto di non avere predisposto un sistema che gli consentisse di conoscere i dati necessari all’adempimento dell’obbligo medesimo; conclusione incompatibile sia con la struttura dell’art. 2087 cod. civ. sia con il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il datore di lavoro non può invocare quale fatto liberatorio l’affidamento ad altri dell’esecuzione degli obblighi prevenzionistici, permanendo a suo carico, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., la responsabilità per l’operato dei soggetti dei quali si avvale nell’adempimento dell’obbligazione di sicurezza (Cass. 11/04/2005, n. 7360; Cass. 18/052007, n. 11622; Cass. 14/05/2019, n. 12573; Cass.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 cod. civ., nonché dell’art. 2087 cod. civ.. Attinta da censura è la statuizione con cui la Corte territoriale, pur avendo affermato che non aveva allegato e provato circostanze peculiari idonee a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione tabellare, ha nondimeno riconosciuto una personalizzazione del danno nella misura del 20%. Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello sarebbe incorsa in una contraddizione logicogiuridica, poiché l’impossibilità di condurre una normale vita di relazione in conseguenza dei postumi permanenti accertati costituirebbe effetto ordinario già compreso nella valutazione del danno biologico riconosciuto nella misura del 72% e non integrerebbe una circostanza eccezionale e specifica idonea a giustificare l’incremento risarcitorio di euro 145.331,00 a titolo di personalizzazione del danno.
4.1. Il motivo è inammissibile.
I ricorrenti non hanno colto la ratio decidendi della sentenza impugnata. «La personalizzazione del danno, prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale, presuppone, ai fini del suo riconoscimento, l’esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze «ordinarie» già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari. Ciò premesso, va condiviso in parte, nel caso di specie, il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno da parte del giudice di prime cure atteso che l’odierno appellante non ha allegato e provato (come allo stesso incombeva) il ricorso di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dal fatto dedotto in giudizio (e dunque specifiche e peculiari al caso concreto) e dalle conseguenze lesive riscontrate a suo carico nel corso dell’istruttoria (cfr. Cass. 31/05/2019, n. 15084). Tuttavia, l’impossibilità definitiva di condurre una normale vita di relazione come i suoi coetanei, espressamente riconosciuta dal consulente tecnico di ufficio alla luce della condizione della vittima su una sedia a rotelle sin da giovane età, giustifica, ad avviso di questo Collegio, il riconoscimento richiesto nella percentuale del 20%, da calcolarsi sull’importo liquidato dal primo giudice a titolo di danno permanente di € Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il giudice d’appello non ha riconosciuto l’incremento sulla base della sola gravità dell’invalidità permanente né ha proceduto automaticamente alla maggiorazione del valore tabellare. Esso ha, al contrario, individuato una specifica ricaduta dinamico-relazionale della lesione, valorizzando «l’impossibilità definitiva di condurre una normale vita di relazione come i suoi coetanei», espressamente accertata dal consulente tecnico d’ufficio «alla luce della condizione della vittima su una sedia a rotelle sin da giovane età». La personalizzazione è stata, dunque, ancorata non già ad una generica considerazione della gravità della menomazione, ma alla peculiare incidenza della stessa sulla concreta esistenza del danneggiato, avuto riguardo alla sua età, alla definitiva compromissione delle relazioni interpersonali e alla impossibilità di svolgere le ordinarie attività proprie dei soggetti appartenenti alla sua fascia anagrafica. La Corte territoriale in sostanza ha proceduto ad una valutazione individualizzata del pregiudizio, muovendo da elementi specificamente emersi dall’istruttoria e dalla consulenza tecnica d’ufficio. La circostanza valorizzata non ha coinciso, infatti, con la mera percentuale di invalidità permanente accertata, ma atteneva alla considerazione delle concrete modalità con cui la lesione, verificatasi in età giovanile e comportante la permanente necessità di utilizzo della sedia a rotelle, aveva inciso sullo svolgimento delle attività relazionali proprie della vicenda esistenziale del danneggiato.
5. Con il quinto motivo, articolato in due distinte censure, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2087, 2727 e 2729 cod. civ., nonché dell’art. 116 cod. proc. civ. Con una prima censura, è contestata la statuizione con cui la Corte territoriale ha riconosciuto e liquidato il danno da compromissione del rapporto parentale in favore di Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto provato il pregiudizio facendo leva essenzialmente sulla gravità delle lesioni riportate sul rapporto di parentela e sulla convivenza con il danneggiato, finendo così per riconoscere il danno in re ipsa. Assumono che la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare, sulla base di specifiche allegazioni e prove, l’effettiva sofferenza morale e relazionale dei singoli congiunti, la concreta compromissione delle rispettive abitudini di vita, l’intensità del rapporto familiare e l’effettivo contenuto dell’assistenza prestata all’infortunato, senza desumere automaticamente tali conseguenze dalla sola gravità dell’evento lesivo.
Con una seconda censura, formulata sotto il profilo della violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., i ricorrenti contestano la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dalla Corte territoriale, sostenendo che le prove raccolte nel giudizio avrebbero escluso, anziché confermato, i fatti posti a fondamento delle domande risarcitorie dei congiunti. In particolare, richiamano le deposizioni testimoniali e le dichiarazioni rese da assumendo che da esse non emergerebbe né uno specifico apporto assistenziale prestato da né una modifica delle abitudini di vita della sorella causalmente riconducibile all’infortunio, sicché una corretta valutazione del materiale probatorio avrebbe dovuto condurre al rigetto delle relative domande risarcitorie.
5.1. Il primo ordine di censure è infondato.
La corte territoriale sul punto ha affermato: «Da tali circostanze possono essere tratte le debite conclusioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., circa la sussistenza del danno lamentato dagli appellanti […], dovendo ritenersi che la gravità delle lesioni subite e lo stretto rapporto di parentela esistente fra i richiedenti e il danneggiato, insieme alla circostanza della convivenza con i genitori e, dopo il decesso della madre, con la sorella costituiscano elementi dai quali poter desumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la circostanza che i congiunti della vittima si siano dati pena per la salute del loro figlio/fratello e che lo abbiano seguito ed assistito sotto tutti i punti di vista durante l’intero periodo della malattia».
La Corte territoriale non ha dunque sostenuto che il danno parentale potesse essere riconosciuto in re ipsa né ha ritenuto sufficiente il mero rapporto di parentela con il macroleso. Ha, al contrario, valorizzato specifiche circostanze emerse dall’istruttoria, rappresentate dalla gravità delle lesioni riportate da dal lungo ricovero ospedaliero, dalla gravissima invalidità permanente residuata, dalla convivenza con i genitori e, successivamente, con la sorella, nonché dall’attività di assistenza prestata dai familiari, traendone, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., la prova presuntiva della sofferenza morale e del pregiudizio relazionale lamentati dai congiunti. La decisione impugnata si pone in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il danno non patrimoniale iure proprio del congiunto del macroleso può essere dimostrato mediante presunzioni semplici e che il rapporto di stretta parentela, unitamente alla gravità delle lesioni riportate dalla vittima primaria, costituisce il fatto noto dal quale è consentito risalire, secondo l’id quod plerumque accidit, alla sofferenza morale patita dai prossimi congiunti (Cass. 11/07/2017, n. 17058; Cass. 31/01/2019, n. 2788; Cass. 24/04/2019, n. 11212; Cass. 8/04/2020, n. 7748). In particolare, questa Corte ha chiarito che il pregiudizio dei congiunti del macroleso non costituisce un danno meramente riflesso, ma rappresenta una conseguenza diretta del fatto plurioffensivo che ha colpito la vittima primaria e che, nell’ambito della famiglia nucleare, la sofferenza morale può essere accertata mediante il ricorso alle presunzioni fondate sulla gravità delle lesioni e sullo stretto vincolo familiare, senza che sia necessario dimostrare, quale presupposto indefettibile del risarcimento, una radicale alterazione delle abitudini di vita ovvero lo svolgimento di attività assistenziali continuative, gravando sul danneggiante l’onere – nel caso di specie non adempiuto – di dimostrare l’assenza di un effettivo legame affettivo (Cass. 4/03/2024, n. 5769; Cass. 30/07/2025, n. 21988; Cass. 15/04/2026, n. 9617; Cass. 26/09/2026, n. 25833).
5.2. Anche la seconda doglianza non coglie nel segno.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabile soltanto qualora il giudice di merito attribuisca efficacia di prova legale a risultanze che ne siano prive ovvero valuti secondo prudente apprezzamento prove soggette ad un diverso regime, ma non quando venga censurato l’esito della valutazione del materiale istruttorio acquisito al processo. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non integra, infatti, alcun vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867). I ricorrenti non denunciano una violazione delle regole di valutazione della prova, ma contestano l’apprezzamento del materiale istruttorio operato dalla Corte territoriale, contrapponendo ad esso una diversa lettura delle deposizioni testimoniali e delle risultanze istruttorie. Ne consegue che la censura, pur formalmente proposta ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., si risolve nella richiesta di una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
6. Va accolto dunque il terzo motivo di ricorso, vanno rigettati il primo e il quinto, vanno dichiarati inammissibili il secondo e il quarto. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
6. Va disposto che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di e dei suoi congiunti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo; rigetta il primo e il quinto; dichiara inammissibili il secondo e il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Ordina oscuramento dati personali come in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 1228 c.c. – Responsabilità per fatto degli ausiliari
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni
- Art. 2087 c.c. – Tutela delle condizioni di lavoro
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 113 c.p. – Cooperazione nel delitto colposo
- Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose
- Art. 587 c.p.p. – Estensione dell'impugnazione
- Art. 622 c.p.p. – Annullamento della sentenza ai soli effetti civili
- Art. 624 c.p.p. – Annullamento parziale
- Art. 627 c.p.p. – Giudizio di rinvio dopo annullamento
- Art. 651 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno