Cass. civ. Sez. I n. 27284 del 19.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 27284/2026, depositata il 19/10/2026 (R.G. 19971/2025). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Oggetto Rep.
Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento n. 19971/2025 promosso da rappresentati e difesi dagli avvocati in virtù di procura speciale in atti; ricorrenti contro rappresentata e difesa dall’avv. e dall’Avv. come da procura in atti; controricorrente nonché nei confronti di intimata avverso la sentenza n. 1771/2025 della Corte d’appello di Milano, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2026 dal Consigliere Relatore Eleonora Reggiani; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.c., erede universale e parente più prossima di (deceduta nel 2020) conveniva in giudizio chiedendo accertarsi la natura di sepolcro familiare della tomba privata situata presso il Cimitero Monumentale di e oggetto di concessione del Comune di nonché di dichiarare il diritto di ad essere ivi sepolta, quale coniuge di dei tre figli della concessionaria, premorto alle sorelle, (deceduta nel 2005) e (deceduta nel 2016). Chiedeva, altresì, di accertare l’illegittimità del rifiuto alla predetta tumulazione opposto da discendente della concessionaria, comunicato al Comune di a mezzo di indicato dagli eredi quale destinatario delle comunicazioni. Domandava, inoltre, al Tribunale l’autorizzazione alla tumulazione nella predetta tomba di famiglia delle ceneri di provvisoriamente giacenti presso il cimitero di Lambrate, in attesa di essere trasferite al Cimitero Monumentale di Si costituiva formulando eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto del ricorso. Si costituiva anche associandosi alle difese di Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo costituiva svolgendo argomentazioni assimilabili a quelle degli altri convenuti. Il primo giudice definiva il giudizio con ordinanza che accoglieva il ricorso e accertava il diritto della defunta di essere tumulata presso il sepolcro familiare “ sito presso il Cimitero Monumentale di e l’illegittimità del diniego alla tumulazione opposto dai convenuti.
In particolare, il Tribunale, ritenuta la natura gentilizia del sepolcro oggetto di causa, affermava che, in difetto di diversa volontà espressa dal fondatore, il diritto alla tumulazione si trasmetteva non solo ai discendenti dello stesso, o comunque ai parenti più prossimi consanguinei, ma anche ai coniugi di questi ultimi, poiché appartenenti all’organico nucleo familiare del fondatore stesso, anche se a quest’ultimo non legati da legami di sangue strettamente intesi. Di conseguenza, nel caso di specie, aveva diritto ad essere sepolta nella tomba di famiglia, appartenente al medesimo nucleo familiare della stessa, poiché nuora, e quindi legata alla fondatrice da un vincolo di affinità di primo grado.
Richiamati gli artt. 2 e 29 Cost., il primo giudice evidenziava che il nucleo familiare non può che essere costituito da soggetti legati da vincoli di sangue, di coniugio e di stretta affinità. D’altra parte, osservava il Tribunale, escludere il coniuge dal concetto di famiglia, ai fini della tumulazione gentilizia, condurrebbe all’inaccettabile impossibilità di sepoltura congiunta di marito e moglie, costringendo i loro stretti congiunti a manifestare i loro sentimenti di devozione e di culto in diverse località. Il primo giudice evidenziava che detta conclusione trovava, del resto, conferma nell’art. 17 del Regolamento dei servizi funebri e cimiteriali del Comune di che la fondatrice si era obbligata ad osservare, e che, per le tombe di famiglia, faceva riferimento al diritto d’uso della sepoltura “del concessionario, del coniuge, dell’unito civilmente, degli ascendenti degli ascendenti, dei discendenti sino al sesto grado, degli affini sino al sesto grado, del convivente more uxorio del concessionario, del convivente del concessionario”. Il Tribunale sul punto precisava che, sebbene detto Regolamento non potesse derogare al regime di trasferimento del diritto di sepoltura di indole gentilizia, esso rappresentava, comunque, un ausilio interpretativo idoneo a delineare la nozione di nucleo familiare, ai fini della sepoltura, concetto che dunque doveva ritenersi comprendere anche gli affini sino al sesto grado e quindi sicuramente la nuora della fondatrice.
Il giudice di prime cure riteneva, poi, privo di rilievo il riferimento a chi si fosse occupato delle spese di manutenzione del sepolcro o il fatto che nessun genero/nuora della fondatrice era stato seppellito in precedenza nel sepolcro di famiglia oggetto di causa, escludendo anche che le vicende giudiziarie di natura penale ed ereditaria, coinvolgenti le parti, fossero rilevanti ai fini della decisione.
Infine, accertato in capo alla defunta il diritto alla tumulazione di indole gentilizia presso il sepolcro di famiglia, inteso quale prerogativa personale di carattere reale, imprescrittibile e irrinunciabile, non trasmissibile, idonea a determinare una particolare forma di comunione fra contitolari, il Tribunale escludeva un potere degli altri comunisti di opporsi alla tumulazione, per cui dichiarava l’illegittimità del diniego espresso dai convenuti alla tumulazione delle ceneri di nella tomba di famiglia.
Avverso tale sentenza proponevano appello Si costituiva contestando l’appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 1771/2025, la Corte d’appello di Milano, respingeva l’impugnazione.
Ricostruita la disciplina propria del sepolcro familiare o gentilizio, distinta da quella del sepolcro ereditario, la Corte d’appello statuiva come segue: «Nel caso di specie è sostenuto dagli stessi appellanti che il sepolcro oggetto di causa sia di natura familiare e che, pertanto, il diritto di tumulazione spetti non agli eredi, ma ai familiari della fondatrice. Si è visto che, nel dubbio, il sepolcro si presume gentilizio e, nel caso di specie, non è emerso che la fondatrice abbia voluto dar vita a un sepolcro ereditario; tale diventerà, pertanto, solo con la morte dell’ultimo familiare della concessionaria. discute, invece, dell’estensione della cerchia familiare e dunque di quali siano i soggetti legati alla fondatrice da un rapporto familiare tale da fondare il diritto primario di sepoltura. Gli appellanti sostengono che tale diritto possa essere riconosciuto solo ai discendenti di sangue e che, solamente in mancanza degli stessi, la cerchia familiare possa essere estesa fino a comprendere altri parenti consanguinei e i coniugi. Di conseguenza, poiché nel caso di specie non era discendente della fondatrice, ma nuora della stessa, in quanto moglie del figlio, non avrebbe diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia del marito. Tale diritto presupporrebbe l’assenza di discendenti della concessionaria, che invece nel caso in esame esistono e sono gli appellanti. Tale assunto non può essere condiviso. La Suprema Corte ha avuto modo di affermare in diverse pronunce che la cerchia familiare cui deve farsi riferimento per individuare i titolari del diritto alla sepoltura nel caso di sepolcro gentilizio comprende i discendenti, o, in mancanza, i parenti consanguinei collaterali, e i relativi coniugi, da intendersi come coniugi dei discendenti e degli altri parenti di sangue, che non siano discendenti diretti. Con l’ordinanza n. 8020 del 22.3.2021 la Suprema Corte ha affermato che “nell’ipotesi del c.d. sepolcro gentilizio (che si presume in difetto di prova contraria), mancando alcuna disposizione da parte del fondatore del sepolcro, lo ius sepulchri spetta (secondo lo ius sanguinis) al fondatore medesimo e a tutti i suoi discendenti facenti parte della famiglia o, in mancanza, ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, ossia ai componenti dell’organico nucleo familiare strettamente inteso, nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato e accettato, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5547 del 19/05/1995, Rv. 492358 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 12/05/1975)”. L’interpretazione offerta dagli appellanti della pronuncia della Corte di Cassazione n. 8020/2021, secondo presenza discendenti verrebbero considerazione i coniugi degli stessi, non convince. A giudizio degli appellanti, solo in difetto di discendenti diretti, entrerebbero in gioco gli altri parenti consanguinei collaterali e i coniugi. In realtà, la pronuncia, in armonia con altri precedenti della Suprema Corte, deve intendersi nel senso che nella cerchia familiare sono comprese le persone legate da vincoli di sangue e di matrimonio e che i discendenti diretti escludono i parenti collaterali, che subentrano solo in mancanza dei primi, ma che, sia per i primi, che per i secondi, si considerano anche i rispettivi coniugi. L’espressione “in mancanza”, tanto sottolineata dagli appellanti, va dunque intesa nel senso che gli altri parenti di sangue collaterali subentrano solo in mancanza di discendenti diretti, ma sia gli uni che gli altri, assieme ai relativi coniugi, formano il nucleo familiare cui deve farsi riferimento. Infatti, nell’individuazione dei “componenti dell’organico nucleo familiare strettamente inteso” la Corte –come è reso palese dall’avverbio “strettamente”- ha voluto contemplare sia i discendenti, ossia i consanguinei più stretti, sia, in mancanza degli stessi, “gli altri parenti più vicini per vincolo di sangue”, ricomprendendo nella cerchia familiare così intesa “tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio” (Cass. 8020/21). In tal senso si è espressa anche la sentenza della Cassazione, Sez. II, n. 16430 del 2012, secondo cui per “orientamento costante di questa Corte, in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, iure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi”. Anche la sentenza della Suprema Corte n. 12957 del 2000 ha affermato che “il diritto alla sepoltura andava ritenuto spettante, iure sanguinis, a tutti i di lui discendenti e ai rispettivi coniugi” e ha espressamente riconosciuto alla moglie del figlio del fondatore il diritto alla sepoltura nel sepolcro della famiglia del marito, in quanto appartenente alla famiglia del fondatore. Si tratta di un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio, essendo la moglie del figlio della concessionaria. Anche in precedenza la Corte aveva affermato che nella cerchia familiare del fondatore “avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato ed accettato, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio” (Cass. n. 5547 del 19.5.1995). Come osservato dal Tribunale, lo stesso art. 29 Cost. valorizza il matrimonio nell’individuazione del concetto di famiglia, la quale, pertanto, appare formata da soggetti legati tra loro da vincoli di sangue o di coniugio, come ritenuto dalle sentenze della Cassazione sopra citate. Deve, pertanto, ritenersi che –in difetto di prova di una diversa volontà della concessionaria- la nuora, in quanto moglie del figlio, essendo legata alla fondatrice da un rapporto di affinità di primo grado, rientri nella cerchia familiare di quest’ultima, intesa, in prima battuta, come costituita dai discendenti diretti, e quindi in primis dai figli, e dai relativi coniugi. Solo in difetto di discendenti diretti, si avrà riguardo ai parenti collaterali. Diversamente opinando, si dovrebbe, in sede di sepoltura, separare gli sposi uniti in vita dal matrimonio e tale soluzione appare contraria al rispetto ed alla pietas dovuti ai defunti secondo la coscienza sociale e costringerebbe, tra l’altro, i congiunti a praticare gli atti di culto verso gli stessi in luoghi diversi. Come sopra rilevato, il diritto primario di sepoltura riconosciuto ai familiari, come sopra individuati, è acquistato automaticamente, iure proprio, e determina l’insorgere di una particolare forma di comunione fra i contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità (Cass. SU n. 17122/2018). In tale situazione è escluso il potere di alcuno degli altri titolari del medesimo diritto di vietare o condizionare il diritto al sepolcro spettante ai contitolari (Cass. 16430/2012, n. 519/1986). Ne discende l’illegittimità del diniego opposto dagli odierni appellanti alla deposizione delle ceneri di nel sepolcro oggetto di causa.
Nessuna rilevanza assume poi, nel caso di specie, il fatto che i mariti delle figlie della fondatrice non sono stati seppelliti nel medesimo sepolcro, tenuto conto che difetta la prova di una volontà della stessa di escludere i coniugi dei discendenti e considerato il concetto di famiglia delineato dal dettato costituzionale e dalle pronunce della Suprema Corte sopra citate. Al contempo, non possono trarsi utili elementi di valutazione dall’individuazione dei soggetti che negli anni si sono occupati delle spese di ristrutturazione e manutenzione del sepolcro, considerata la distinzione, chiarita in premessa, tra il sepolcro inteso come edificio e lo ius sepulchri, come diritto ad essere tumulato nella tomba di famiglia. Né possono assumere rilievo le asserite ridotte dimensione dell’edificio in discussione perché, se è vero che le cappelle funerarie hanno una capienza massima non superabile, non è, tuttavia previsto un diritto di precedenza di taluni familiari rispetto ad altri, se non nei termini già illustrati, per i quali i discendenti diretti, con i rispettivi coniugi, escludono gli altri parenti collaterali, che vengono in considerazione, di regola, solo in mancanza di discendenti, fatta sempre salva la diversa volontà del fondatore. Infine, con riferimento al giudizio di impugnazione del testamento pubblico di che, secondo gli appellanti, si sarebbe potuto concludere con il riconoscimento della qualità di erede anche dell’appellante che “ben potrebbe opporre il suo diniego, in qualità di erede della predetta defunta, all’esercizio dell’azione tumulazione di questa nel sepolcro oggetto di causa”, deve rilevarsi, da un lato, che parte appellata ha dato atto che è stata, nel frattempo, pronunciata sentenza di rigetto dell’impugnazione del testamento in questione e, dall’altro, che l’eventuale opposizione di un erede alla sepoltura del proprio dante causa con il rispettivo coniuge appare contraria a quei sentimenti di pietas verso i defunti che dovrebbero connotarne il culto. L’appello proposto deve, pertanto, essere rigettato.»
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo di doglianza.
Si è difesa con controricorso mentre è rimasta intimata.
I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura: « VIOLAZIONE OVVERO FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 113 C.P.C., ART. 12 PRELEGGI. VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRONEITÀ
RIGUARDO ALL’INDIVIDUAZIONE O ALL’INTERPRETAZIONE DELLA
NORMA APPLICATA OVVERO RIGUARDO ALL’APPLICAZIONE DI UNA
DISPOSIZIONE AD UNA FATTISPECIE CONCRETA DA ESSA NON
REGOLATA.»
Ad opinione dei ricorrenti, la Corte d’appello è incorsa in una erronea interpretazione dell’ordinanza n. 8020/2021 di questa Corte di cassazione (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8020 del 22/03/2021), posta a fondamento della decisione sia in primo che in secondo grado, attribuendo in capo alla defunta nuora della concessionaria, il diritto di essere tumulata nel sepolcro della famiglia. Secondo i menzionati ricorrenti, il precedente appena richiamato ha semplicemente affermato che il diritto al sepolcro spetta al fondatore del sepolcro e a tutti i suoi discendenti facenti parte della famiglia, con la conseguenza che solo in mancanza di tali discendenti il diritto si estende ai parenti più vicini per vincolo di sangue, nonché ai componenti dell’organico familiare (i parenti collaterali e le persone legate da vincoli di matrimonio), come, nella specie, la defunta Nella presente fattispecie, invece, sempre secondo prospettazione dei ricorrenti, non vi era mancanza di discendenti diretti della concessionaria, poiché nel 2000 era morto il figlio di quest’ultima, marito di e successivamente, rispettivamente nel 2005 e nel 2016, erano decedute anche le due sorelle di quest’ultimo, cosicché il diritto al sepolcro non si era esteso alla moglie di morta nel 2020, perché vi erano ancora discendenti in linea retta della concessionaria.
Inoltre, secondo i ricorrenti, poiché i diritto al sepolcro familiare non è trasmissibile, a seguito del decesso del figlio della concessionaria, marito di quest’ultima non aveva ricevuto per successione il diritto ad essere seppellita nella tomba di famiglia del marito, aggiungendo, che il diritto al sepolcro familiare non si era trasformato in diritto al sepolcro ereditario, posto che le sorelle di non erano premorte al medesimo. Coerente con tale assunto, per i ricorrenti, era la circostanza che i mariti delle figlie della concessionaria erano stati seppelliti altrove.
A supporto della loro interpretazione, i ricorrenti hanno richiamato una ulteriore pronuncia di legittimità (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17357 del 24/06/2024), che ha fatto chiarezza sulla distinzione tra diritto primario e diritto secondario al sepolcro, affermando che il primo si trasmette solo iure sanguinis o al coniuge del fondatore, ma non al coniuge dei discendenti di quest’ultimo.
Gli stessi ricorrenti hanno richiamato anche un’ancora più recente ordinanza di questa Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 190 del 07/01/2025), ove si è ribadito che nel sepolcro gentilizio o familiare – tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio – lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall’atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie iure sanguinis, iure successionis, determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità, con la precisazione che tale diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell’ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore (in tal senso è richiamata anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1789 del I ricorrenti hanno, infine, precisato che è pendente in sede di legittimità il giudizio di impugnazione del testamento pubblico di il quale si potrebbe concludere con il riconoscimento della qualità di erede anche dell’odierno ricorrente che potrebbe opporre il suo diniego, in qualità di erede della predetta defunta, all’esercizio dell’azione per la tumulazione di questa nel sepolcro oggetto di causa, aggiungendo nella memoria difensiva depositata il 18/05/2026 che il menzionato procedimento non è stato ancora definito essendo stata presentata istanza di decisione della causa a seguito di proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.
2. Il motivo di impugnazione è inammissibile.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione di norme di diritto e delle regole di interpretazione delle stesse, senza però indicare quale norma fosse stata violata o non correttamente interpretata, prospettando una errata interpretazione ad opera del giudice del gravame del significato di una precedente decisione di questa Corte sull’argomento, il cui corretto significato, così come ritenuto dai ricorrenti, era ritenuto supportato anche da successive pronunce di questa Corte, senza però indicare quale specifica norma di diritto fosse stata di conseguenza violata o male interpretata.
La doglianza si rivela, pertanto, inammissibile, per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
1.2. Inoltre, i ricorrenti non hanno considerato che la decisione impugnata si fonda sul richiamo al precedente sopra menzionato ed anche ad altre pronunce, per poi affermare il proprio convincimento in adesione alla ricostruzione ritenuta e condivisa dal Giudice del gravame, con autonoma motivazione, in relazione alla quale la parte ha semplicemente contrapposto una diversa lettura dei precedenti giurisprudenziali, senza spiegare le ragioni per le quali tale ultima lettura dovrebbero ritenersi preferibile.
Anche per tale motivo la doglianza difetta di specificità.
1.3. Né assumono rilievo le sorti del giudizio di impugnazione del testamento di testamento pubblico di tenuto conto che, come sopra evidenziato, nella specie si tratta di diritto di sepolcro gentilizio o familiare, e non di un sepolcro ereditario, e l’eventualità che il ricorrente possa vincere l’impugnazione e, in qualità di erede della predetta defunta, opporsi alla tumulazione della stessa nella tomba di famiglia, costituisce una mera ipotesi futura, la cui attuale incidenza sull’esito del presente giudizio non è stata neppure compiutamente illustrata.
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
3. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.
4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto. parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 4.000,00 per compenso ed € 200,00 per esposti, oltre accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto. omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 12 c.p.c. – Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni
- Art. 113 c.p.c. – Pronuncia secondo diritto
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati