Ricorso del pm ammesso contro annullamento parziale del riesame cautelare (Cass. pen. Sez. V n. 31766 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari, sussiste l’interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che, pur avendo confermato la sussistenza della gravità indiziaria per taluni delitti e disposto il mantenimento della misura, abbia annullato parzialmente il provvedimento genetico in relazione ad altri reati per i quali la misura stessa era stata adottata. Il delitto di associazione di tipo mafioso concorre con quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quando la medesima compagine persegua il narcotraffico e ulteriori fini delittuosi, non ponendosi le due fattispecie in rapporto di specificazione o continenza. I gravi indizi di colpevolezza possono essere desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza violazione degli artt. 238 e 238-bis cod. proc. pen., che operano nel solo giudizio sulla responsabilità. Nel controllo di legittimità, l’interpretazione del linguaggio delle intercettazioni è questione di fatto, sindacabile solo per travisamento della prova.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., impugnava l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento coercitivo, deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza al sodalizio mafioso e alla persistenza della partecipazione dopo un lungo periodo di detenzione.

Il pubblico ministero proponeva autonoma impugnazione avverso la medesima ordinanza, nella parte in cui questa aveva annullato il provvedimento genetico per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, ravvisando una carenza degli indizi di colpevolezza per l’ipotesi associativa finalizzata al narcotraffico. La questione giungeva così davanti alla Corte di cassazione su due ricorsi contrapposti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando propone una diversa ricostruzione dei fatti. Il controllo resta “all’interno” del provvedimento impugnato.

L’interpretazione del linguaggio delle intercettazioni, anche se criptico, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito ed è sindacabile solo in presenza di travisamento della prova. Gli elementi raccolti mediante captazioni cui non abbia partecipato l’indagato costituiscono fonte di prova diretta, valutabile secondo il libero convincimento, senza necessità di riscontri esterni quando abbiano natura indiziaria e siano gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Su queste basi il ricorso del ricorrente è giudicato nel complesso infondato: la difesa ha opposto obiezioni frammentarie, sollecitando una rivalutazione degli elementi probatori non consentita in sede di legittimità, senza dedurre il travisamento nei termini richiesti né l’efficacia demolitiva delle proprie censure.

Quanto all’omessa valutazione della memoria difensiva, la Corte ribadisce che la nullità del provvedimento consegue solo quando in essa siano articolate deduzioni autonome e inedite, di carattere decisivo e con potenzialità disgregante della tenuta logica del provvedimento.

È invece accolto il ricorso del pubblico ministero. Sussiste il suo interesse a impugnare l’annullamento parziale, tanto più in presenza della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La Corte dà continuità al principio secondo cui i gravi indizi possono desumersi anche da sentenze non ancora irrevocabili, estranee alla sfera applicativa degli artt. 238 e 238-bis cod. proc. pen.

L’ordinanza impugnata, dopo aver richiamato gli elementi indiziari dell’esistenza di un’autonoma struttura deputata al narcotraffico interna al sodalizio, perviene in modo contraddittorio a un verdetto di insussistenza. Le due fattispecie associative, di tipo mafioso e finalizzata agli stupefacenti, concorrono quando la compagine persegua il narcotraffico e altri reati, non ponendosi in rapporto di specificazione o continenza. Ne consegue l’annullamento con rinvio in parte qua dell’ordinanza, con rinvio al tribunale del riesame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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