Cass. civ. Sez. V n. 27235 del 19.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 27235/2026, depositata il 19/10/2026 (R.G. 28368/2019). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto:

ACCERTAMENTO

6 CC ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 28368/2019 R.G. proposto da:

Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato -ricorrentecontro & C Snc in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato unitamente all’avvocato -ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del 10/09/2026 dal Consigliere Milena Balsamo.

FATTI DI CAUSA

1. La società – società soggetta a direzione e controllo di s.p.a. – ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe emessa dalla CTR di Firenze con la quale – in controversia avente ad oggetto Tia e Tari per le annualità 2013 – 2014 – nel confermare la decisione di prime cure, respingeva l’appello della società, affermando che: – non è dovuta l’IVA sulle imposte applicate; – il risparmio di spesa previsto dai regolamenti comunali in favore dell’utente, sarebbe vanificato se quest’ultimo fosse tenuto al pagamento per tutti i passaggi unilateralmente decisi dalla società che eroga il servizio, a prescindere dal conferimento o meno dei rifiuti; – che non può richiedersi all’utente di effettuare un numero minore di passaggi né di interdire l’accesso di che procede al ritiro dei rifiuti.

1.1. Replica con controricorso la società & C. s.nc., proponendo ricorso incidentale condizionato articolando un unico motivo.

1.2. La ricorrente ha depositato memorie difensive in data 30 luglio 2026, eccependo la carenza di giurisdizione del giudice adito.

MOTIVI DI DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso principale deduce la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere escluso la debenza dell’Iva pur vertendosi nel caso di specie di TIA 2, in relazione alla quale non trova applicazione il principio affermato dalle richiamate S.U. n. 5078/2016. Con la medesima censura si lamenta la motivazione apparente della pronuncia impugnata nella parte in cui ha statuito che i passaggi sarebbero unilateralmente decisi dalla società che eroga il servizio, mentre osserva un calendario con cadenze decise dalla regolamentazione annua (determina del comune di Capannori n. 1433 del 30 ottobre 2012 prodotta nel giudizio di merito ed allegata al ricorso); deduce che erroneamente la CTR ha affermato che i passaggi debbano essere concordati con l’utente.

Si afferma che non vi è alcuna motivazione in merito al numero minimo di svuotamenti previsti dall’allegato 4 alla deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Capannori del 29 novembre 2013 né in merito alle modalità con le quali si debba determinare la quota fissa e quella variabile.

Si soggiunge che il riferimento alla nota 8 gennaio 2018 non presenta alcuna relazione con il territorio di Capannori, regolando invece la raccolta del Comune di Montecarlo, per il quale vale il servizio a chiamata.

2. Il secondo mezzo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, prima comma, n. 4, c.p.c., reca la denuncia di violazione degli artt. 7 d.lgs. n. 546/1992, 5 legge n. 2248/1865, alle E), con riferimento alla disapplicazione del regolamento TIA del comune di Capannori, approvato con delibera CC n. 55/2013, nonché dell’art. 112 c.p.c.; si lamenta che i giudici regionali abbiano disapplicato il regolamento summenzionato, segnatamente gli artt. 5, 6 e 9 che istituiscono la tariffa puntuale, le modalità di determinazione della tariffa ed il calcolo delle tariffe per le singole utenze non domestiche, pur in mancanza del riscontro dei vizi – incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere – che solo legittimano la disapplicazione del regolamento comunale, neppure invocato alla contribuente, come pure si evince dalla trascrizione delle conclusioni svolte in primo grado dalla contribuente.

3. La terza ragione di contestazione, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denuncia la violazione degli artt. 278 d.lgs. n. 152/2006, 14, comma 33, d.l. n. 78/2010,5, 6 e 9 del regolamento Tia del Comune di Capannori, approvato con delibera n. 55/2013, nonché degli La Corte distrettuale ha errato ad applicare le norme regolamentari, statuendo che la parte variabile della tariffa debba corrispondere al numero minimo di svuotamenti, previsti in numero di quattro dalla citata delibera. Gli svuotamenti sono stati calcolati da ai sensi dell’art. 9, comma 8, del regolamento comunale Tia, il quale dispone che sol per l’anno 2013 <gli svuotamenti relativi al periodo gennaio-marzo sono stimati proporzionalmente agli svuotamenti effettuati da aprile a dicembre arrotondati per eccesso>.

In altri termini, per il primo periodo, occorreva effettuare una mera proporzione matematica, sulla base degli svuotamenti effettuati nel periodo precedente; mentre per il periodo da aprile a dicembre, calcolato la tariffa sulla base degli svuotamenti concretamente effettuati e dimostrati attraverso sistema elettronico georeferenziale garantisce il numero degli svuotamenti realmente effettuati grazie ai microchips applicati ai cassonetti.

Si afferma che la CTR ha errato nella distribuzione dei carichi probatori, atteso che il regolamento comunale prevede la raccolta porta a porta anche per le utenze non domestiche alle quali sono state forniti appositi contenitori in cui conferire i rifiuti prodotti, secondo il calendario personalizzato e frequenze regolari. La Corte d’appello ha invece travisato il significato della norma regolamentare, ritenendo che il calendario personalizzato significasse che la raccolta dovesse essere concordata con l’utente e che, in mancanza, non potessero essere imputati alla società gli svuotamenti dei cassonetti.

Si adduce che la raccolta personalizzata è finalizzata ad evitare che i rifiuti di un utente vengano confusi con quelli prodotti da altri, con la conseguenza che in un dato giorno e orario vengono ritirati solo i rifiuti di una certa utenza, dati tutti evincibili dai documenti prodotti (documento 6 allegato nei giudici di merito, doc. 12 allegato al presente ricorso).

4. Il quarto strumento di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c., lamenta <la violazione degli artt. 1,3 e 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633/1972, 238 del d.lgs. n. 152/2006, 14, comma 33, del d.l. n. 78/2010, erronea applicazione dell’IVA>. Con detto motivo si reitera, attraverso il vizio della violazione di legge, la decisione d’appello che ha escluso l’Iva sulla TIA 2 applicata con l’ingiunzione fiscale opposta dalla contribuente.

5. Con ricorso incidentale, la società contribuente lamenta ex art. 360, primo comma, 3), c.p.c., la violazione degli artt. 52, comma 5, lett. b) n. 3 e 53 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sull’assunto che la CTR nel respingere l’appello incidentale non avrebbe considerato che il Comune di Capannori detiene in la quota di partecipazione del 4, 31% e pertanto non possiede né su questa né su il medesimo controllo (controllo analogo) che ha propri servizi; inoltre l’affidamento a detta società anche dell’attività di riscossione violerebbe il cit. art. 53, in quanto solo se società a capitale interamente pubblico, di cui all’art. 113, comma 5, lett.c), t.u. 18 agosto 2008, n. 267, rientrerebbe nella previsione di cui al disposto dell’art. 52 rubricato, sempre che l’ente titolare eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, prova che non può fornire, in quanto è società a direzione e controllo a 6. Si pone, in questa sede, la rilevabilità o meno d’ufficio del difetto di giurisdizione del giudice tributario, atteso che Cass. n. 20263/2026, in ipotesi di un procedimento instaurato prima della riforma dell’art. 37 c.p.c., qual è quello che occupa questa Corte, ha recentemente affermato la non scrutinabilità dei motivi di ricorso proposti, perché la controversia non poteva essere esaminata e decisa dai giudici tributari aditi dalle parti, vertendosi in materia per la quale la giurisdizione spettava all’autorità giudiziaria ordinaria, non attribuendo quel collegio alcuna rilevanza ostativa alla formazione del giudicato interno, atteso che dalla decisione non risulta che i giudici di primo e secondo grado si fossero pronunciati espressamente sul difetto di giurisdizione, neppure eccepito dalle parti.

7. Parimenti, nel caso di specie, i giudici di prime cure e la Corte regionale non hanno esaminato la questione di giurisdizione, sebbene trovasse applicazione l’art. 37 c.p.c. vigente ratione temporis.

8. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la rilevabilità d’ufficio del vizio processuale, che trascende il grado del giudizio in cui esso si sia manifestato, è strettamente correlata in linea di principio, prima ancora che ad un’espressa previsione normativa, alla circostanza che il vizio discenda da una violazione che determini un vulnus rispetto ad interessi super-individuali, che concorrono a definire la nozione di ordine pubblico processuale, idonea a dar luogo ad una nullità assoluta. Pertanto, secondo un’interpretazione teleologica che investa prima la norma che codifica un determinato requisito processuale, poi il vizio scaturente dalla sua violazione, può condurre a consentire la rilevabilità ultra-grado pur quando essa non sia espressamente contemplata. Si tratta di vizi qualificati, poiché riguardano presupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo. Le violazioni che evocano una patologia di questo tipo riguardano: a) il difetto di legitimatio ad causam (Cass. n. 23568/2011; Cass. 24483/2013; Cass. n. 25906/2017; Cass., S.U., n. 7925/2019); b) il difetto di interesse ad agire (Cass. n. 3330 del 2002; Cass. n. 19268/2016); c) il difetto delle condizioni di proponibilità dell’azione (Cass. n. 2678/1999; Cass. 4553/1999; Cass. n. 9297/2007);

d) il difetto di rappresentanza processuale (Cass., S.U., n. 4248/2016); e) le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell’azione (Cass. n. 20978/2013; Cass. n. 32637/2019; Cass., S.U., n. 8501/2021); f) il ne bis in idem: l’esistenza di un giudicato interno o esterno, ove risultante dagli atti del processo (Cass., S.U., n. 226/2001; Cass., S.U., n. 10977/2001), la litispendenza (art. 39, comma primo, c.p.c.; Cass., S.U., n. 9409/1994; Cass. n. 7478/2011; Cass. n. 26862/2016); g) l’inesistenza della sentenza (paradigmaticamente l’art. 161, comma secondo, c.p.c., che prevede la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione). (V. S.U. 29/08/2025, n. 24172). In questa prospettiva, non assume rilievo decisivo stabilire se la questione sia stata affrontata o meno in modo esplicito o implicito nella decisione impugnata. La pregnanza assiologica delle norme processuali violate, e quindi del potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio un vizio processuale di tale gravità, capace di incidere sulla validità stessa del procedimento, rendono tale potere perciò solo inesauribile (tra le altre: Cass., S.U., n. 4248/2016; Cass. n. 21863/2019; Cass. n. 6762/2021; Cass. n.

8.1. La summenzionata sentenza precisa che <la parte che abbia interesse a far valere un vizio processuale è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione giudicato interno sulla questione processuale applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata>. (Cass. S.U. 29/08/2025, n. 24172).

8.2. Nella presente fattispecie, trova applicazione il previgente testo dell’art. 37 c.p.c. che sancisce la rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del giudizio, ancorchè delimitata dalla giurisprudenza di legittimità SU. n. 24883/2008, che ha delineato il concreto perimetro di operatività della rilevabilità d’ufficio della questione di giurisdizione, pur normativamente rilevabile in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell’art. 37 c.p.c., nella formulazione antecedente alla riforma recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, affermando (così anche Cass., S.U., 26019/2008) che la decisione sul merito postula un preventivo vaglio, concluso con esito positivo, in ordine alla giurisdizione. Sicché, in assenza di conversione del vizio in motivo di impugnazione, ad opera della parte convenuta, l’implicita statuizione affermativa della giurisdizione si consolida, assumendo autorità di cosa giudicata.

8.3. Tuttavia, la recente decisione delle SS.UU. eccettuando dalla regola generale non solo le questioni fondanti, ma altresì i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado del giudizio” parrebbe porsi in contrasto con la precedente consolidata giurisprudenza in punto di giurisdizione pure richiamata da S.U. n.

9. In conclusione, il Collegio ritiene che la questione in merito alla rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione, in presenza di un giudicato implicito, sia di particolare rilevanza, avuto riguardo al precedente di questa sezione di questa Corte.

10. Sussistono pertanto i presupposti per il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine della sua trattazione in pubblica udienza ex art.375 comma primo, cod. proc. civ.

P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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