Cassette di sicurezza: la banca risponde del furto e il massimale non limita il risarcimento comprovato (ABF Collegio di Bari n. 537 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di cassetta di sicurezza la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito, cui il furto è estraneo perché evento prevedibile in ragione della natura della prestazione e della professionalità dell’obbligato. L’intermediario che invochi l’esonero deve provare l’impossibilità della prestazione non imputabile, non essendo sufficiente la generica deduzione dell’idoneità dei sistemi di sicurezza né la sola denuncia sporta dal preposto. Spetta invece al cliente provare il contenuto della cassetta e il relativo valore, anche mediante presunzioni semplici e prove testimoniali. Il massimale assicurativo pattuito non preclude il risarcimento del danno comprovato, che il Collegio può liquidare in via equitativa nei limiti delle evidenze documentali, restando riservata al giudice ordinario ogni ulteriore pretesa non accertabile con i limiti istruttori del procedimento arbitrale.
Il Fatto
Il ricorrente, locatario di una cassetta di sicurezza presso una filiale dell’intermediario, riferisce che nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024 ignoti hanno asportato denaro contante, orologi e preziosi per un valore complessivo di € 200.000,00. Addebita alla banca l’inadempimento degli obblighi di custodia, per la violazione dei minimi accorgimenti di sicurezza, e chiede il risarcimento integrale, sostenendo l’inopponibilità dei limiti contrattuali e delle franchigie.
L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per la coesistenza con la denuncia-querela depositata dal cliente, nega la prova del contenuto della cassetta e richiama il massimale di € 26.000,00. Riferisce di aver offerto bonariamente dapprima € 30.000,00/35.000,00 e poi € 45.000,00/50.000,00, senza accettazione. Il ricorrente replica che il procedimento penale non ha coinvolto le parti e che l’evento è qualificabile come furto, con malfunzionamento dell’allarme riferito dal preposto.
La motivazione del Collegio
In via preliminare, il Collegio disattende l’eccezione di litispendenza. Le Disposizioni ABF non impediscono il ricorso quando il procedimento penale, pur vertendo sui medesimi fatti, è orientato all’accertamento della responsabilità di soggetti terzi e ha ad oggetto un titolo di responsabilità diverso rispetto a quello contrattuale fatto valere contro l’intermediario. Il ricorso è dunque ammissibile.
Nel merito, il Collegio richiama la disciplina codicistica del servizio, segnatamente l’art. 1839 c.c., e il regime dell’art. 1218 c.c.: la banca deve dimostrare che l’inadempimento dell’obbligazione di custodia è ascrivibile a impossibilità della prestazione a essa non imputabile. Secondo l’orientamento richiamato (Cass. civ. n. 28835 del 2011; Cass. civ. n. 28314 del 2011), il furto non integra il caso fortuito. L’intermediario si è limitato ad affermare l’idoneità dei sistemi di sicurezza, producendo solo la denuncia del preposto, senza allegazioni specifiche sulle modalità del fatto.
La responsabilità della banca è quindi affermata. Resta il tema del quantum: l’onere della prova del danno e della sua quantificazione grava sul cliente, ma può essere assolto con presunzioni semplici e prove testimoniali (Cass. n. 18637 del 2017; Cass. n. 8945 del 2012). Il Collegio ravvisa un principio di prova sui preziosi depositati e valorizza la stessa disponibilità dell’intermediario a riconoscere fino a € 50.000,00.
I limiti istruttori del procedimento ABF, che non può assumere prove costituende, non consentono invece di accertare la pretesa relativa al denaro contante, da far valere eventualmente dinanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Collegio liquida pertanto equitativamente il danno in € 50.000,00, accogliendo parzialmente il ricorso, con condanna dell’intermediario al contributo spese e al rimborso del versamento.
Nota della Redazione
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