Voto di scambio politico-mafioso: non bastano favori personali al mafioso, serve un vantaggio per la cosca (Cass. pen. Sez. I n. 15304 del 28.04.2026)
Nel reato ex art. 416-ter c.p. la “qualunque altra utilità” promessa in cambio dei voti può essere anche non economica, ma deve favorire, almeno indirettamente, gli interessi della cosca: i favori a titolo puramente personale al singolo mafioso non integrano il patto illecito.