Esdebitazione dell’incapiente e pendenza di procedure esecutive: l’onere di specificità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 13228 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento reso in sede di reclamo avverso il decreto di concessione o di diniego dell’esdebitazione del debitore incapiente è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. quando decida, nel contraddittorio delle parti, sulla domanda in ragione della ritenuta sussistenza o insussistenza dei relativi presupposti di merito, integrando una decisione su diritti soggettivi contrapposti, suscettibile di tendenziale stabilizzazione equipollente al giudicato. Non sono, invece, ricorribili i decreti che, in ogni fase della procedura, si limitino a rilevare la mancanza di un requisito di ammissibilità o di procedibilità della domanda. Il ricorso per cassazione che denunci la violazione dell’art. 283 c.c.i.i. è inammissibile, ex art. 366 n. 4 c.p.c., ove non si confronti realmente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, limitandosi a una mera contrapposizione di interpretazioni alternative.
Il Fatto
Il tribunale, con decreto del 2024, aveva concesso al debitore l’esdebitazione dell’incapiente. La banca creditrice proponeva reclamo, accolto dal tribunale in funzione di giudice del reclamo, che revocava il decreto.
Il tribunale aveva ritenuto insussistente il requisito dell’incapienza, rilevando che lo stipendio del debitore risultava aggredito da un pignoramento mobiliare presso terzi e che il terzo pignorato aveva regolarmente effettuato i versamenti alla banca creditrice. Da tale situazione, il tribunale aveva desunto l’esistenza di una utilità aggredibile da parte del ceto creditorio, incompatibile con l’istituto dell’esdebitazione. Il debitore ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso, affermando un principio di carattere generale. Richiamando la giurisprudenza formatasi in tema di accordo di composizione della crisi, i giudici di legittimità hanno precisato che il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente avverso i provvedimenti resi in sede di reclamo che abbiano accolto o respinto, per ragioni di merito, la domanda del debitore. In tal caso, infatti, il decreto è dotato dei requisiti della decisorietà e della definitività, essendo idoneo a incidere sui contrapposti diritti soggettivi delle parti con l’efficacia del giudicato. Diversamente, il provvedimento che dichiari l’inammissibilità della proposta o del piano, non precludendo la reiterazione della domanda, è privo di tali caratteri e non è ricorribile.
Tali principi, ad avviso della Corte, valgono anche per l’esdebitazione del debitore incapiente di cui all’art. 283 c.c.i.i. Il decreto che decida sulla domanda di esdebitazione in ragione della sussistenza o insussistenza dei presupposti di merito è ricorribile per cassazione; non lo è, invece, quello che rilevi la mancanza di un requisito di ammissibilità o di procedibilità.
Nel caso di specie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che il ricorrente non si confrontava realmente con il decreto impugnato, il quale aveva rigettato la domanda non per la mera pendenza della procedura esecutiva, ma sulla base del rilievo, rimasto privo di specifica censura, che lo stipendio era aggredito da pignoramento e che il terzo pignorato onorava regolarmente il creditore procedente. Tali accertamenti in fatto, secondo il tribunale, escludevano il presupposto dell’incapienza, non essendovi nulla di aggredibile nel patrimonio del debitore.
La Corte ha rammentato che l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 n. 4 c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di violazione di legge di indicare le norme violate e di raffrontarle con le affermazioni in diritto della pronuncia impugnata, dimostrando il contrasto. La mera contrapposizione di una diversa interpretazione normativa, senza una critica puntuale delle soluzioni adottate dal giudice di merito, non consente alla Corte di verificare il fondamento della violazione lamentata. Il motivo è stato, pertanto, ritenuto inammissibile e il ricorso dichiarato tale, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e al versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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