Decadenza Fondo Garanzia t.f.r. decorre dal pagamento parziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18370 del 05.07.2025)
In tema di Fondo di Garanzia per il t.f.r., la decadenza annuale ex art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639/1970 decorre dalla data del pagamento parziale della prestazione, restando irrilevante il termine di 300 giorni riferito alla diversa ipotesi del comma 2.